Decreto scuola. Quanta confusione su quel ‘bonus’ di 50 crediti Ecm 

Decreto scuola. Quanta confusione su quel ‘bonus’ di 50 crediti Ecm 

Decreto scuola. Quanta confusione su quel ‘bonus’ di 50 crediti Ecm 
Oltre alla polemica per il fatto di aver considerato solo medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti e non l'insieme delle professioni sanitarie si è creata molta confusione attorno alla formulazione stessa della norma che abbona 50 crediti Ecm per il 2020. In realtà non esiste un monte crediti annuale perché l'obbligo formativo è di 150 crediti in tre anni (2020-2022). I crediti ottenuti nel 2020 saranno quindi in ogni caso a tutti gli effetti validi non esistendo un 'tetto' di 50 crediti annui da raggiungere. Ma per alcuni il tetto complessivo resta a 150 e per altri scende a 100. Una sperequazione da risolvere
 

Nei giorni scorsi la Camera ha convertito in legge il Decreto Scuola. Un testo che ha destato interesse, polemiche e non poche perplessità anche nel mondo sanitario a causa dell'inserimento di un 'bonus' di 50 crediti Ecm per l'anno 2020 in favore di medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti.
 
E le altre professioni? Primo motivo di perplessità ha riguardato il mancato riconoscimento di questo 'bonus' verso altre professioni sanitarie. Una piccola apertura in tal senso è arrivata con l'approvazione di un Ordine del giorno a prima firma Andrea Mandelli (FI), con il quale si impegna ad estendere l'acquisizione dei crediti Ecm a tutti gli operatori sanitari impegnati in questi mesi nella lotta contro l'epidemia di Covid-19.
 
Il 'bonus' serve a completare i crediti formativi richiesti per il 2020? Altro dubbio è quello riguardante la formulazione dell'articolo 6, comma 2-ter, laddove si spiega che "i 50 crediti da acquisire, per l’anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l’attività di formazione continua in medicina (Ecm), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell’emergenza da COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale".
 
Ma è davvero così? In realtà anche per il triennio 2020-2022, come già avvenuto in precedenza, l’obbligo formativo è triennale e si richiede il raggiungimento di 150 crediti formativi. Non vi è alcun obbligo di acquisire 50 crediti l'anno per il raggiungimento del fabbisogno triennale. Non ci sono, cioè, limiti (né massimi, né minimi) sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni. Il professionista, però, dovrà acquisire almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale con la partecipazione a eventi Ecm erogati da provider accreditati.
 
La formulazione della norma appare quindi impropria, o quantomeno suscettibile di possibili fraintendimenti. Ciò che il decreto fa è, semplicemente, ridurre da 150 a 100 l’ammontare dei crediti formativi da ottenere nel triennio 2020-22. I crediti ottenuti nel 2020 saranno quindi in ogni caso a tutti gli effetti validi non esistendo un 'tetto' di 50 crediti annui da raggiungere.
 
In tema di Ecm, è sì previsto un tetto massimo di crediti che è consentito acquisire, ma questo riguarda gli eventi ai quali il professionista partecipa come “reclutato”: il numero di crediti acquisiti mediante questi eventi non può eccedere un terzo del fabbisogno triennale complessivo. E si considera "reclutato" il professionista che, per la partecipazione a eventi formativi, beneficia di vantaggi economici e non economici, diretti e indiretti, da parte di imprese commerciali operanti in ambito sanitario, in quanto da queste individuato.
 
Per completare il proprio obbligo formativo è possibile maturare crediti Ecm anche con altri tipi di formazione quali: attività di docenza in corsi accreditati Ecm e formazione individuale (non si può superare il 60% del debito formativo individuale triennale); autoformazione (per non più del 20% del fabbisogno triennale complessivo).
 
Da ultimo, ricordiamo che è ancora possibile, per chi non ha ottemperato l’intero debito formativo Ecm nei trienni precedenti 2014-2016 e/o 2017-2019, “sanare” la propria posizione acquisendo i crediti formativi mancanti entro il 31 dicembre 2020.
 
Giovanni Rodriquez

Giovanni Rodriquez

13 Giugno 2020

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