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Omceo Napoli, elezioni nulle. Ecco le motivazioni della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie

L’annullamento delle elezioni del 2021 a causa di una serie di problemi nella piattaforma di voto informatico era già stata comunicato a novembre 2023. Ora arriva il documento con le motivazioni. Per la Commissione i vizi accertati “concorrono a disegnare un complessivo quadro indiziario (…) che è prova inequivocabile, con il vulnus insanabile alla regolarità complessiva delle operazioni elettorali, della violazione del fondamentale diritto di voto”. IL DOCUMENTO

05 FEB - “Violazione del fondamentale diritto di voto”. Questa, in estrema sintesi, la ragione per cui, a ben due anni dalle elezioni per il rinnovo dei vertici dell’Omceo per il triennio 2021-2024, la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, pronunciandosi sul ricorso presentato dalla lista perdente, ha deciso che le elezioni vanno annullate e le votazioni sono tutte da rifare. La notizia era già arrivata lo scorso novembre 2023, ma sulla ricostruzione della vicenda che aveva portato la Commissione ad accogliere il ricorso della lista Ordinatamente si sapeva poco. Ora che la sentenza è stata pubblicata, è possibile entrare nei dettagli di quanto acceduto nei giorni tra il 18 e il marzo 2021, quando le elezioni furono convocate, in modalità mista, cioè con possibilità di voto cartaceo e telematico.

Sin dalla prima giornata di votazioni (18.03.2021) si verificavano anomalie dovute a un difetto d’impostazione non attribuibile all’operato né del Seggio Elettorale, né dell’Ordine partenopeo, che consentivano al singolo elettore di esprimere due preferenze allo stesso candidato. Tale discrasia si rivelava non sanabile, come riconosciuto dalla stessa società Doubling srls, addetta alla gestione della piattaforma telematica, e comportava la cancellazione dei voti telematici fino a quel momento espressi. Nella stessa giornata si riprendevano le operazioni di voto che si concludevano il 22.03.2021.

Il seggio elettorale riapriva quindi il 23.03.2021 per le operazioni di scrutinio, ma al momento dello spoglio telematico riguardante l'elezione per la CAO, emergevano evidenti divergenze di numeri fra i votanti comunicati dalla Doubling srls al termine dell'ultimo giorno di voto (ore 20,00 del 22.03.2021) e il numero dì voti conseguiti dalle liste (130 per "Noi con voi" e 103 per "Ordinatamente"). Alla Doubling srls veniva quindi chiesto una relazione che “riconciliasse in maniera semplice i dati numerici complessivi di votanti e di voto”. Qualche giorno dopo la società comunicava “un errato uso, da parte della medesima società del termine votanti”, assicurando che tuttavia tale errore non alterava il sistema di voto. Il Seggio decideva, dunque, di procedere con la proclamazione degli eletti.

Per la commissione, tuttavia, “il fatto che circa quarantacinque elettori, dopo l’annullamento del loro voto, non siano tornati a votare, significa che il modus operandi del seggio ha impedito (ovvero non ha consentito) a tali elettori il libero esercizio del diritto di elettorato, minando alla radice non solo e non tanto la regolarità delle operazioni di voto, ma la sua stessa validità”. E “i vizi accertati non possono essere considerati come mere violazioni formali (in sé non invalidanti), ma concorrono a disegnare un complessivo quadro indiziario (rigorosamente riscostruito sulla base di fatti gravi, precisi e concordanti riscontrabili alla stregua di tutto quanto occorso) che è prova inequivocabile, con il vulnus insanabile alla regolarità complessiva delle operazioni elettorali, della violazione del fondamentale diritto di voto”.

In particolare, “il Seggio elettorale, una volta disposta la sospensione delle operazioni elettorali ed annullato i voti espressi con modalità informatica pere disfunzioni del sistema, non poteva procedere alla riconvocazione immediata degli elettori coinvolti (anche con forme extra ordinem), ma avrebbe dovuto seguire le procedure prescritte dai Regolamenti” previsti. È stata infatti, secondo la Commissione, “irrituale la procedura seguita dal Seggio, provvedendo alla sospensione delle operazioni di voto (telematico e cartaceo) ed alla cancellazione dei voti espressi per via telematica, con la riconvocazione immediata per la medesima seduta degli elettori i cui voti sono stati annullati, omettendo l’osservanza delle procedure stabilite per la convocazione”. Infatti, si legge ancora nella decisione, “il termine di venti giorni che deve trascorrere tra l’inizio e delle elezioni e il giorno delle elezioni, nonché le modalità di avviso, siano cogenti anche in caso di riconvocazione dell’elettore, in quanto, mutatis mutandi, in entrambi i casi (convocazione e riconvocazione) l’adempimento è funzionale all’esercizio del medesimo diritto (di elettorato attivo)”.

Il vizio ricadente sul mancato rispetto delle modalità di convocazione attiene infatti, spiega la Commissione, “ad una fase fondamentale della procedura elettorale, prodromica all’espressione del voto, ed è di per sé sufficiente a invalidarne i risultati, tanto più nel caso in esame, atteso che non tutti gli elettori pretermessi ed irritualmente riconvocati hanno poi partecipato nuovamente alle operazioni di voto”.

05 febbraio 2024
© Riproduzione riservata

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