Etichette alimentari. Dal 13 dicembre in vigore la “rivoluzione” UE.  Ecco le nuove regole

Etichette alimentari. Dal 13 dicembre in vigore la “rivoluzione” UE.  Ecco le nuove regole

Etichette alimentari. Dal 13 dicembre in vigore la “rivoluzione” UE.  Ecco le nuove regole
Il regolamento è entrato in vigore il 12 dicembre 2011 ed è applicabile a partire dal 13 dicembre 2014, ad eccezione delle disposizioni relative alla dichiarazione nutrizionale, che sono applicabili a partire dal 13 dicembre 2016. Nel testo si prevedono procedure per l'etichettatura degli allergeni, l'elenco degli ingredienti, la dichiarazione nutrizionale e tanto altro. IL REGOLAMENTO

Il 25 ottobre 2011, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (d'ora in poi denominato "il regolamento FIAC"). Il regolamento FIAC modifica le disposizioni esistenti che disciplinano l'etichettatura degli alimenti nell'Unione al fine di consentire al consumatore di adottare decisioni in piena conoscenza di causa e di utilizzare gli alimenti in modo sicuro, garantendo al tempo stesso la libera circolazione degli alimenti legalmente prodotti e commercializzati. 
Il regolamento è entrato in vigore il 12 dicembre 2011 ed è applicabile a partire dal 13 dicembre 2014, ad eccezione delle disposizioni relative alla dichiarazione nutrizionale, che sono applicabili a partire dal 13 dicembre 2016.
 
Requisiti generali in materia di etichettatura
Per gli alimenti preimballati, le informazioni obbligatorie figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta ad esso apposta. Le etichette devono essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Le informazioni obbligatorie sugli alimenti non devono essere in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire.
Per gli imballaggi multipli destinati a essere venduti a collettività e comprendenti articoli imballati individualmente, le indicazioni obbligatorie devono apparire direttamente sull'imballaggio multiplo o su un'etichetta ad esso apposta.
Tuttavia, se gli articoli imballati individualmente (nell'imballaggio multiplo) sono unità di vendita destinate al consumatore finale, le informazioni obbligatorie devono figurare anche su ciascun articolo.

Etichettatura degli allergeni
Nell'elenco degli ingredienti, gli operatori del settore alimentare devono mettere in evidenza il nome della sostanza o del prodotto. Di conseguenza, deve essere evidenziata solo la parte del nome dell'ingrediente corrispondente a queste sostanze o prodotti (ad esempio "milchpulver"). Ovviamente, quando la denominazione dell'ingrediente è composta da più parole separate, deve essere evidenziato solo il prodotto o la sostanza che provoca allergie o intolleranze (ad esempio "poudre de lait", "latte in polvere").
Se tutti gli ingredienti di un alimento sono sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze, essi devono essere citati nell'elenco degli ingredienti e devono essere evidenziati.
Gli Stati membri possono adottare misure nazionali concernenti le modalità secondo le quali devono essere comunicate le informazioni sugli allergeni. In linea di principio, per fornire al consumatore informazioni sull'alimento, anche relative alle allergie e intolleranze, affinché possa scegliere con cognizione di causa, sono ammessi tutti i mezzi: un'etichetta, altri documenti che accompagnano un alimento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale (vale a dire comunicazioni orali verificabili).
 
Elenco degli ingredienti
Tutti gli ingredienti che si presentano sottoforma di nanomateriali ingegnerizzati devono essere indicati chiaramente nell'elenco degli ingredienti. Il nome degli ingredienti è seguito dalla dicitura "nano". I nanomateriali ingegnerizzati non devono essere inclusi nell'elenco degli ingredienti quando si presentano sottoforma di additivi e enzimi alimentari, sostanze che non sono additivi alimentari ma sono utilizzate allo stesso modo e allo stesso scopo nelle dosi strettamente necessarie, sostanze che non sono additivi alimentari, ma sono utilizzate allo stesso modo e allo stesso scopo dei coadiuvanti tecnologici e sono ancora presenti nel prodotto finito.

Prodotti congelati
Per i prodotti congelati deve essere indicata chiaramente la data di congelamento (giorno, mese e anno), deve essere riferito anche il luogo di provenienza.

Presenza di acqua aggiunta nei prodotti finiti
La presenza di acqua aggiunta che rappresenta più del 5% del prodotto finito, e che può alterare anche il peso dell'alimento, deve essere indicata nei prodotti a base di carne e preparati di carne sottoforma di taglio (anche d'arrosto), fetta, porzione o carcassa di carne; e nei prodotti della pesca e preparati questi prodotti sottoforma di taglio (anche d'arrosto), fetta, porzione, filetto o prodotto intero della pesca.
 
Dichiarazione nutrizionale
La dichiarazione nutrizionale obbligatoria comprende i seguenti elementi: il valore energetico e la quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di carboidrati, di zuccheri, di proteine e di sale. La dichiarazione nutrizionale obbligatoria può inoltre essere completata dall'indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi: acidi grassi monoinsaturi; acidi grassi polinsaturi; polioli; amido; fibre alimentari; vitamine e sali minerali.
Le vitamine e i sali minerali possono essere tutti indicati se sono presenti in quantità significative. 

26 Novembre 2014

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