Medicina estetica sempre più presente nello studio dentistico, ma vanno garantite trasparenza e sicurezza del paziente

Medicina estetica sempre più presente nello studio dentistico, ma vanno garantite trasparenza e sicurezza del paziente

Medicina estetica sempre più presente nello studio dentistico, ma vanno garantite trasparenza e sicurezza del paziente
L’apertura della professione odontoiatrica alla medicina estetica ha introdotto nuove responsabilità legali, deontologiche e assicurative. Club Dentisti propone una guida completa per comprendere consenso informato, responsabilità civile e penale e polizze assicurative adatte ai trattamenti estetici, garantendo sicurezza e trasparenza nello studio.

Dal 2023 la professione odontoiatrica ha subito una trasformazione molto significativa: grazie alla legge n. 56 del 26 maggio 2023, lo studio dentistico si è ufficialmente aperto alla medicina estetica. Una novità che amplia l’ambito di attività dell’odontoiatra, ma che allo stesso tempo introduce nuove responsabilità deontologiche, legali e assicurative. L’odontoiatra può infatti occuparsi non solo della salute e della funzionalità orale, ma anche dell’aspetto estetico del viso, intervenendo con tecniche non invasive o mininvasive sul terzo superiore, medio e inferiore del volto.

Questa estensione di competenze consente al professionista di eseguire trattamenti di medicina estetica come peeling, biorivitalizzazioni e bioristrutturazioni con acido ialuronico o aminoacidi, applicazioni di filler e di tossina botulinica, oltre all’impianto di fili biostimolanti per il trattamento delle rughe. Tuttavia, l’introduzione di tali pratiche all’interno dello studio odontoiatrico impone l’adozione di standard di sicurezza più elevati, l’adeguamento degli ambienti e l’acquisizione di una formazione specifica. La medicina estetica, infatti, pur essendo meno invasiva rispetto ad altre branche chirurgiche, coinvolge aspetti sensibili come l’immagine personale e il benessere psicologico del paziente, cosa che richiede una particolare attenzione etica e comunicativa.

Quanti odontoiatri italiani praticano medicina estetica?

Una recente indagine Key-Stone, condotta su un campione rappresentativo di titolari di studi odontoiatrici italiani, ha esplorato la diffusione dei trattamenti di medicina estetica tra i dentisti. I risultati mostrano che il 15% degli odontoiatri dichiara di praticare già interventi di estetica orofacciale, sebbene spesso in modo occasionale o con il supporto di medici specializzati. Un ulteriore 19% prevede di integrare tali trattamenti nel prossimo futuro, il ché segnala un crescente interesse per l’estetica facciale all’interno dello studio dentistico.

Sommando chi già opera in questo campo e chi intende farlo, emerge che oltre un terzo del campione è concretamente orientato allo sviluppo della disciplina. A questi si aggiunge un 23% di “curiosi”, interessati ad approfondire l’argomento ma non ancora pronti a introdurlo, mentre il 43% non manifesta alcun interesse verso la medicina estetica.

La distribuzione geografica evidenzia differenze significative: la percentuale più alta di odontoiatri che già praticano estetica si trova nel Sud Italia e nelle Isole (25%), seguite dal Centro (18%). L’adozione della disciplina è inoltre correlata alla dimensione dello studio e della città: il 22% dei professionisti che offrono tali trattamenti lavora in studi di grandi dimensioni, e il 24% opera in centri urbani con oltre 500.000 abitanti.

Decreto Prestazioni sanitarie, polemica sull’esclusione degli odontoiatri dal Registro della medicina estetica

I numeri degli odontoiatri che praticano medicina estetica sono dunque importanti e destinati a salire, eppure lo scorso luglio la discussione sul Decreto Prestazioni sanitarie alla Commissione Affari sociali della Camera aveva acceso il dibattito dopo la presentazione di due emendamenti che prevedevano l’istituzione di un Registro nazionale dei medici di medicina estetica, riservato ai soli laureati in Medicina e Chirurgia in possesso di specifici requisiti formativi, escludendo proprio i laureati in Odontoiatria. La proposta, che puntava a definire l’ambito della medicina estetica non chirurgica e a creare registri provinciali confluenti in un elenco nazionale consultabile online, aveva sollevato immediate reazioni. “Abbiamo tempestivamente richiesto e ottenuto incontri con le Istituzioni ministeriali e politiche competenti”, aveva dichiarato in quella occasione Carlo Ghirlanda, presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani. “Il nostro scopo è chiaro: non siamo d’accordo con quanto presentato e ci adopereremo in ogni modo per modificare il testo della proposta legislativa per assicurare che gli Odontoiatri, con la formazione adeguata, siano pienamente inclusi in esso”.

“Non ci piace non essere citati negli emendamenti – ha detto poi il segretario dell’Associazione Italiana Odontoiatri Danilo Savini in una nota –, ma vanno dette due cose: primo, i registri ordinistici, pur tutelando i pazienti, non sono da considerarsi abilitanti; secondo, più che dei registri per quanto ci riguarda il legislatore dovrebbe occuparsi di inserire negli emendamenti che nel nostro corso di laurea, in quanto abilitante, tra l’altro, all’esercizio di una professione ‘estetica’ di per sé, vanno insegnate le ‘tecniche e procedure estetiche del volto”.

Consenso informato, responsabilità civile e penale e assicurazioni

Trattandosi, come detto, di una possibilità professionale relativamente nuova per gli odontoiatri, non tutti conoscono approfonditamente le implicazioni in merito a consenso informato, responsabilità professionale e tutele assicurative.

L’integrazione della medicina estetica nello studio odontoiatrico comporta infatti importanti implicazioni in termini di consenso informato e tutela del paziente. Il Codice Deontologico stabilisce che nessun trattamento può essere eseguito senza il consenso libero, consapevole e informato del paziente. Nella medicina estetica, che ha scopo migliorativo e non curativo, questo principio assume un rilievo ancora maggiore. L’odontoiatra deve fornire spiegazioni chiare su tecniche, materiali, rischi, effetti collaterali e limiti dei risultati, raccogliendo preferibilmente il consenso per iscritto, anche per procedure minimamente invasive. Per i pazienti minorenni, il consenso va espresso da genitori o tutori, ma il minore deve comunque ricevere informazioni adeguate alla propria età.

L’attività estetica amplia la responsabilità civile e penale del professionista. La responsabilità civile comporta l’obbligo di risarcire eventuali danni al paziente, mentre quella penale può comportare sanzioni gravi, fino alla detenzione, in caso di lesioni o morte. La giurisprudenza considera la medicina estetica un’obbligazione di risultato: il paziente si aspetta un miglioramento visivo concreto, non solo l’esecuzione corretta della procedura. Ciò significa che l’odontoiatra può essere ritenuto responsabile se il risultato non corrisponde alle aspettative, a meno che dimostri di aver operato con diligenza. È quindi fondamentale documentare accuratamente ogni fase del trattamento, inclusa la fotografia pre e post intervento, per garantire tracciabilità e tutela legale.

L’ingresso della medicina estetica rende indispensabile una polizza assicurativa aggiornata, capace di coprire danni estetici o complicanze derivanti da trattamenti sul viso. La copertura può riguardare l’area periorale o estendersi a filler, tossina botulinica e altri materiali biocompatibili, a seconda della formazione del professionista e delle prestazioni offerte. Disporre di un’assicurazione adeguata protegge il professionista e offre ai pazienti garanzia di sicurezza e gestione professionale delle criticità, risultando fondamentale in un settore in cui il confine tra soddisfazione e contenzioso è molto sottile.

La guida gratuita di Club Dentisti

Per aiutare gli odontoiatri ad affrontare in modo consapevole le sfide introdotte dalla legge 56/2023, Club Dentisti ha realizzato una guida completa dal titolo L’odontoiatra e la medicina estetica: regolamenti e tutele. La guida analizza in modo approfondito il quadro normativo, le competenze riconosciute al professionista, gli aspetti deontologici e giuridici, e fornisce una panoramica dettagliata sulle polizze assicurative più adatte per chi esercita la medicina estetica.

Il documento aiuta a comprendere cosa può fare un odontoiatra in ambito estetico, come redigere correttamente il consenso informato, quali sono le forme di responsabilità in caso di danni e come proteggersi legalmente attraverso una copertura assicurativa adeguata. Inoltre, offre consigli pratici per la gestione quotidiana dell’attività, dalla formazione continua alla comunicazione con i pazienti, elementi fondamentali per consolidare la fiducia e mantenere elevati standard di sicurezza.

La guida è disponibile sulla piattaforma Club Dentisti. Un supporto essenziale per tutti gli odontoiatri che desiderano ampliare le proprie competenze nel rispetto della legge, della deontologia professionale e della tutela del paziente.

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24 Ottobre 2025

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