Opg. Consulta conferma legittimità legge 81/2014 per superamento

Opg. Consulta conferma legittimità legge 81/2014 per superamento

Opg. Consulta conferma legittimità legge 81/2014 per superamento
Respinto il ricorso promosso dal Tribunale di sorveglianza di Messina contro la legge 81/2014 sul superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, giudicando non fondata la questione di legittimità costituzionale. Cecconi (Stop Opg): “ Corte conferma legittimità legge sul superamento degli OPG. Ora commissariare regioni inadempienti”.  LA SENTENZA

La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso promosso dal Tribunale di sorveglianza di Messina contro la legge 81/2014 sul superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, giudicando non fondata la questione di legittimità costituzionale.
 
Il ricorso contestava la legge 81/2014 nelle parti in cui stabilisce che l’accertamento della pericolosità sociale “è effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni (cosiddette ambientali)  di cui all’articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale” e che “non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali”.
 
Per la Corte “la disposizione censurata non ha modificato, neppure indirettamente, per le persone inferme di mente o seminferme di mente, la nozione di pericolosità sociale, ma si è limitata ad incidere sui criteri di scelta tra le diverse misure di sicurezza e sulle condizioni per l’applicazione di quelle detentive. L’erroneità del presupposto interpretativo posto a base della questione sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Messina ne comporta l’infondatezza in relazione a tutti i residui parametri evocati”.
 
“La Consulta – sottolinea Stefano Cecconi di StopOpg – conferma la piena legittimità costituzionale della legge 81, laddove in sostanza ci dice che un malato povero, emarginato, senza casa o abbandonato dai servizi non può diventare, per questa ragione, socialmente  pericoloso e finire in OPG. Come troppo spesso sinora è accaduto. Si conferma e si rafforza così l’orientamento di quella che abbiamo definito una buona legge. Il tratto più interessante della nuova norma è aver spostato il baricentro dai binomi manicomiali “malattia mentale/pericolosità sociale e cura/cusotodia” ai progetti di cura e riabilitazione individuali e al territorio. In particolare essa stabilisce che la regola deve essere una misura di sicurezza diversa dalla detenzione in Opg e in Rems, salvo situazioni determinate che devono diventare l’eccezione.  In questo senso la sentenza della Consulta è illuminante e conferma precedenti atti. La mobilitazione di stopOPG così prosegue con più forza e la prima richiesta al Governo è il commissariamento delle regioni che non hanno ancora accolto i propri pazienti e che impediscono la chiusura degli OPG a quasi quattro mesi dalla scadenza del 31 marzo 2015”.

23 Luglio 2015

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