Vaccini. Per la Cassazione “non risarcibili i danni imprevisti”

Vaccini. Per la Cassazione “non risarcibili i danni imprevisti”

Vaccini. Per la Cassazione “non risarcibili i danni imprevisti”
Respinto il ricorso di una donna napoletana che aveva riportato "postumi permanenti" dopo la vaccinazione obbligatoria antitifica. Per la Cassazione, come riporta l'Ansa, il l vaccino è "una pratica routinaria" che non necessita "accertamenti preventivi". Quando il medico esegue correttamente l'iniezione per la vaccinazione obbligatoria, in caso di effetti imprevisti, la Asl non è tenuta a risarcirli.

Quando il medico esegue correttamente l'iniezione per la vaccinazione obbligatoria, in caso si manifestino effetti imprevisti, la Asl non è tenuta a risarcirli. Lo sottolinea la Cassazione, rilevando che il vaccino è "una pratica routinaria" che non necessita "accertamenti preventivi". La Suprema Corte, come riportato dall'Ansa, ha respinto il ricorso di una donna napoletana che aveva riportato "postumi permanenti" dopo la vaccinazione obbligatoria antitifica. La dottoressa che aveva eseguito l'iniezione, pur avendola eseguita correttamente e nel punto giusto, aveva però leso il "nervo circonflesso" determinando così un effetto collaterale dannoso e non voluto.
 
Per questo, scrive l'Ansa, la donna danneggiata dal vaccino, Filomena P., aveva fatto ricorso nel 1997 al pretore di Torre Annunziata, per ottenere il risarcimento dei danni subiti, a carico della Asl 5 di Napoli, "a seguito della cattiva esecuzione di una iniezione intramuscolare finalizzata alla vaccinazione obbligatoria antitifica". Nel 2003 il tribunale di Torre Annunziata rigettava la domanda risarcitoria e nel 2011 la corte d'appello di Napoli affermava che "benchè sia stato provato che l'iniezione aveva toccato e danneggiato il nervo circonflesso, nessuna responsabilità era ascrivibile al medico vaccinatore e per esso alla Asl, avendo il medico somministrato il vaccino in maniera tecnicamente corretta e avendo il predetto nervo un andamento variabile da individuo ad individuo". Per l'annullamento di questa decisione, Filomena P. si è rivolta alla Cassazione. I supremi giudici però hanno stabilito che la corte d'appello "non ha violato i principi in tema di responsabilità medica".
 
I magistrati napoletani – sottolinea l'Ansa– hanno "positivamente accertato l'esistenza del nesso causale tra la vaccinazione e il danno riportato dalla paziente" ma hanno poi escluso, in base alle risultanze delle consulenze tecniche, "che alcuna responsabilità colposa gravasse sulla dottoressa che ha eseguito la vaccinazione, la quale si è attenuta ai protocolli nella localizzazione dell'iniezione e nelle modalità della sua esecuzione, nè era tenuta, trattandosi di una pratica routinaria, ad eseguire altri e più complessi accertamenti preventivi". Pertanto in mancanza di una colpa riconducibile "all'autrice della vaccinazione", prosegue l'Ansa, "il verificarsi dell'evento dannoso è stato ricondotto al caso fortuito", in questo caso "all'andamento variabile e talvolta imprevedibile del nervo circonflesso", una circostanza "che ha ricondotto all'esterno della sfera di controllo e di prevedibilità della professionista che ha effettuato l'intervento routinario". Così il ricorso di Filomena P. è stato rigettato con condanna a pagare circa quattro mila euro di spese legali.

20 Ottobre 2015

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