Violenza sessuale. Ecco come difendersi dall’aggressore rispettando la legge

Violenza sessuale. Ecco come difendersi dall’aggressore rispettando la legge

Violenza sessuale. Ecco come difendersi dall’aggressore rispettando la legge
Nel 2015 segnalati 652 mila stupri e altri 746mila casi di aggressioni sessuali contro le donne. Ma sono in aumento le donne che reagiscono e si iscrivono a corsi di autodifesa oppure che si dotano di strumenti di vario tipo, da chiavi a coltellini, oppure acquistano in rete teaser, ossia piccoli strumenti che emettono una dolorosa scarica elettrica o spray al peperoncino. Ma fino a dove ci si può spingere senza infrangere la legge?

Sono 652mila le donne che solo nel 2015 hanno subìto il trauma di uno stupro e 746mila quelle vittime di aggressioni sessuali fortunatamente non andate a buon fine. La possibilità che una donna faccia esperienze di qualche tipo di aggressione nella propria vita è estremamente alta e il fenomeno non è cosa che interessi solo le ragazze, ma non ha limiti di età e arriva sino ad oltre i 70, così come ha fotografato l’Istat.

Sarebbero in aumento, però, le donne che reagiscono e si iscrivono a corsi di autodifesa oppure che, anche a titolo preventivo, si dotano di strumenti di vario tipo, da chiavi a coltellini, oppure acquistano in rete teaser, ossia piccoli strumenti che emettono una dolorosa scarica elettrica o spray al peperoncino.

L'avvocato Salvatore Frattallone del network Wiew ne Legal spiega: "commette violenza sessuale anche colui che prosegua un rapporto sessuale se il consenso, che la vittima aveva dato all’inizio, viene poi meno qualora il comportamento sconfini in modalità non condivise. A maggior ragione, può accadere che siano compiuti atti sessuali repentini, cioè improvvisi e all'insaputa della vittima, che neanche è posta in grado di prevenirli e di esprimere il suo dissenso. Anzi, basta per la punibilità dell’aggressore che questi abbia compiuto un’immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, mediante il contatto, con le proprie parti intime, di zone genitali o comunque erogene della persona offesa. È indifferente, del resto, che il contatto corporeo sia di breve durata, come pure che la vittima sia riuscita a sottrarsi all'azione dell'aggressore e anche che questi consegua la soddisfazione erotica: se un uomo lecca la guancia d’una ragazza per un bacio non riuscito e contemporaneamente la tocca in parti, come anche se le palpi il seno e le abbassi i pantaloni, la violenza sessuale si considera consumata, non soltanto tentata".

Ma cosa succede se la vittima, anche solo di palpeggiamenti, reagisce? Si può reagire con una condotta di contrasto che deve essere proporzionata e adeguata. Ma si rischia anche di incorrere nell'eccesso colposo consistente nello sbagliare a valutare il pericolo e nell'usare mezzi non adeguati.  E’ legittima la difesa quando la reazione opposta dalla vittima sia la conseguenza di una situazione di pericolo grave ed attuale, per sé o per i suoi prossimi congiunti, che non consente all'aggredito di allontanarsi, di scappare, dopo aver cercato di disarmare l'aggressore.
Se la vittima della violenza è cultrice di arti marziali et similia non potrà invocare la difesa legittima qualora sia ricorsa, senza averne effettiva necessità, a colpi intrinsecamente violenti e chiaramente eccessivi. Un conto è difendersi e attuare una tattica di contenimento, un altro è abusare delle proprie doti di atleta, delle capacità offensive o di tecniche di aggressione e difesa fisica (tipo il krav-maga israeliano, sistemi di combattimento e di self-defense anche da aggressioni armate), dovendosi sempre evitare di attuare reazioni sproporzionate alle aggressioni fisiche subite, tali da sfociare nell’eccesso colposo.

Nel caso in cui la vittima sia aggredita con un bastone o un oggetto contundente può difendersi con un altro oggetto, magari raccolto per strada, incorrendo nella causa di non punibilità di cui all'art. 52 del codice penale. Mentre gli spray chimici, irritanti, paralizzanti e lacrimogeni, e le miscele che contengono sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene, hanno una spiccata potenzialità di offesa, sono vietati ed equiparati alle armi da guerra o da sparo. Invece, quelli al peperoncino sono stati dichiarati leciti entro certi limiti.

Infine c'è il taser, che spara da lontano dei piccoli dardi, collegati con filo elettrico all’apparecchio, che si conficcano sul corpo della persona colpita, immobilizzata con scariche che possono rivelarsi anche mortali: una vera e propria pistola elettrica, micidiale. Quindi vietatissima.


 


Lorenzo Proia

25 Luglio 2016

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