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Friuli Venezia Giulia. La stoccata della Corte dei conti: “Crescita costi non conforme rispetto a obblighi contenimento spese”

Lo scrivono i giudici nel Giudizio di parificazione del rendiconto generale per l’esercizio 2018 dove si rimarca come le riforme messe in campo ancora non stiano dando i frutti attesi. “L'incremento del finanziamento dei servizi territoriali non ha offerto riscontro immediato sull’effetto benefico atteso in conseguenza del predetto incremento finanziario”. IL DOCUMENTO

13 LUG - “La crescita dei costi evidenzia un governo economico del sistema regionale sanitario non del tutto conforme agli obblighi di contenimento della spesa previsti dalla normativa nazionale vigente”. È quanto si legge nel Giudizio di parificazione del rendiconto generale per l’esercizio 2018 della Regione Friuli Venezia Giulia della Corte dei conti.
 
Nel giudizio la Corte ricorda le riforme messe in campo che però sembrano ancora non dare i loro frutti. “La legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 ha introdotto sostanziose modifiche all’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale, riguardanti in particolare modo l’aumento dimensionale e la contestuale diminuzione numerica delle aziende sanitarie operanti in regione (fusione o soppressione di azienda con trasferimento e funzioni; entro il 1° gennaio 2020, relativamente all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" (da incorporarsi nelle Aziende Universitarie Integrate di Trieste e Udine) e l'Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" ,da incorporarsi nell'Azienda Universitaria Integrata di Udine), nonché la costituzione di una nuova azienda regionale di coordinamento e supporto regionale (ARCS), a servizio e guida degli altri enti sanitari, incorporando patrimonio e funzioni della precedente azienda regionale di supporto, ovvero l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (E.G.A.S.) contestualmente soppressa”.
 
“Dai lavori preparatori della legge regionale n. 27/ 2018 si evince che le motivazioni dell'istituzione dell'ARCS riposano sull’esigenza di creare un ente regionale di natura aziendalistica sanitaria idoneo a supportare e coordinare i vari enti sanitari, fornendo contestualmente supporto alla Direzione centrale Salute, che rimane l'organo deputato all'indirizzo e vigilanza strategica del sistema sanitario regionale. La costituzione di tale nuovo ente si colloca in un’ottica di ritorno al passato, rispetto alla precedente soppressione (art. 10 della legge regionale n. 12/2009) della Agenzia regionale della sanità istituita all'interno del Servizio sanitario regionale con la legge regionale n. 37/1995. A prescindere dal predetto rilievo, si segnala come -allo stato- le specifiche disposizioni contenute nella legge regionale n. 27/ 20186 appaiono attribuire all'ARCS minori funzioni, e correlati poteri, rispetto alle funzioni già attribuite alla precedente Agenzia regionale della Sanità, successivamente rilevate direttamente dalla Direzione regionale centrale Salute, evidenziando un non chiaro quadro normativo di azione dell'ARCS”.
 
In ogni caso la Corte rimarca come “con la soppressione dell’E.G.A.S. e l’avvento dell’A.R.C.S. si auspica avvenga la piena inclusione di quest’ultimo ente nel perimetro degli enti ricompreso nel bilancio consolidato sanitario regionale, diversamente da quanto sino ad ora avvenuto con riferimento all’E.G.A.S., non incluso – contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte dei conti - nel consolidato dell’esercizio finanziario 2018. A tale proposito, sempre in tema di bilancio consolidato sanitario regionale, si sottolinea un altro profilo di criticità relativo alle modalità di adempimento esecutivo dei principi contabili in materia di corretta esecuzione in sede regionale delle operazioni di consolidamento delle risultanze contabili dei singoli enti del sistema regionale pubblico sanitario. Nell’ordinamento sono presenti precise linee guida ministeriali che indicano precisamente le voci contabili incluse nelle operazioni di eliminazione reciproca delle partite contabili in modo da poter addivenire alla corretta formazione del quadro contabile consolidato”.
 
Ma non solo la Corte evidenzia che “dai dati esaminati dalla Sezione di controllo è emerso come si siano formate delle incoerenze tra le evidenze del bilancio consolidato così come elaborate dall'Amministrazione regionale e le direttive ministeriali per il consolidamento, facilitando così l’osservazione di come la sola regione Friuli Venezia Giulia (tra tutte) abbia generalmente dato luogo al trattamento delle voci contabili considerate in modo difforme a quello prescritto a livello nazionale. Ed invero si deve rilevare come la riforma del sistema sanitario regionale approvata con la l.r. n. 27/2018 non abbia comunque incisivamente apportato nuove norme tali da supportare il cammino – obbligatorio anche per la Regione Friuli Venezia Giulia – verso una concreta e specifica applicazione dei principi contabili del decreto legislativo n. 118/2011 in tema di armonizzazione dei bilanci pubblici, strumentale alla piena applicazione del principio dell’equilibrio di bilancio dell’art. 81 della Costituzione”.
 
E per questo i giudici non possono fare a meno di “rilevare l’inosservanza dei termini perentori (stabiliti nel 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello di riferimento) previsti dalla normativa nazionale, in particolare dall’art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 118/2011, per la conclusione della programmazione sanitaria regionale”.
 
La nota dolente sono i conti. “Giungendo infine all’analisi dei dati strettamente finanziari – scrive la Corte - si rileva in generale come l'andamento economico consolidato regionale dell’esercizio finanziario 2018 si contraddistingua per una forte dinamica di crescita dei costi (+ 6,92 per cento sul 2015) e conseguentemente della relativa spesa regionale dedicata in ragione del crescente finanziamento regionale degli enti (+ 6,64 per cento sul 2015). La crescita dei costi evidenzia un governo economico del sistema regionale sanitario non del tutto conforme agli obblighi di contenimento della spesa previsti dalla normativa nazionale vigente. L'incremento del finanziamento dei servizi territoriali (che porta la spesa consuntivata per l'area distrettuale ad una misura anche superiore a quella di equilibrio indicata dalla programmazione nazionale pari al + 1,12 per cento nell'anno 2018, con un valore registrato di 52,12 per cento, a fronte del parametro nazionale fissato a 51,00 per cento) non ha offerto riscontro immediato sull’effetto benefico atteso in conseguenza del predetto incremento finanziario”.
 
In ogni caso la Corte rimarca come “appare altrettanto corretto evidenziare come la regione Friuli Venezia Giulia (in base ai dati più recenti aggiornati disponibili in merito al posizionamento della all'interno del quadro comparativo generale degli andamenti dei sistemi sanitari regionali) si collochi al decimo posto della classifica nazionale delle regioni in relazione ai risultati conseguiti nell'anno 2017 nell'erogazione dell'attività sanitarie svolta rispetto agli indicatori di realizzazione degli obiettivi posti a garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria nazionali”.

13 luglio 2019
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