Question time Schillaci/6. Specializzandi medici e non medici: “Necessario intervento normativo con finanziamenti”

Question time Schillaci/6. Specializzandi medici e non medici: “Necessario intervento normativo con finanziamenti”

Question time Schillaci/6. Specializzandi medici e non medici: “Necessario intervento normativo con finanziamenti”
A spiegarlo il ministro della Salute rispondendo all'interrogazione presentata da Andrea Crisanti (PD). "Una piena equiparazione dei diversi professionisti non può prescindere da un intervento normativo di più ampio respiro che preveda il necessario coinvolgimento del Ministero dell'università e della ricerca, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della individuazione delle risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dal finanziamento dei contratti di specializzazione da assegnare anche ai predetti professionisti".

Giornata di interrogazioni al Senato per il ministro della Salute Orazio Schillaci. La sesta, presentata da Andrea Crisanti (PD), ha riguardato il tema trattamento tra specializzandi medici e non medici.

La risposta integrale del ministro Schillaci: “Signora Presidente, in via preliminare segnalo che la questione in esame è molto risalente e viene da chiedersi quali siano state le cause di una così lunga latitanza sul tema da parte dei Governi che ci hanno preceduto. Probabilmente, come spesso accade in vicende analoghe, la causa è da ritrovarsi nella mancanza di adeguate coperture finanziarie.

Aggiungo che il tema investe per competenza anche il Ministero dell’università, per cui saremo affiancati sulle iniziative da assumere. Inoltre, proprio per evidenziare quanto la criticità sia risalente, comunico che sin dal 2015 si è instaurato un significativo filone di contenzioso.

Ciò premesso, passo ad affrontare nel merito la questione posta, ricordando che la corresponsione della cosiddetta adeguata remunerazione agli specializzandi medici discende dalle direttive comunitarie 82/76/CEE, 93/16/CEE e 2500/36 CEE, che hanno previsto l’obbligo per gli Stati membri di corrispondere un giusto compenso in favore dei soli medici durante la formazione specialistica, quindi le direttive risalgono rispettivamente al 1982 e al 2005, mentre un simile obbligo comunitario non è stato purtroppo previsto anche per le altre figure professionali quali veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici. La legge n. 401 del 2000 richiamata nel quesito, pur prevedendo l’articolo 8, comma 1, che il numero dei laureati non medici iscrivibili alle scuole di specializzazioni post laurea è determinato secondo le medesime modalità previste per i medici dall’articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, non ha tuttavia individuato una congrua copertura economica. Infatti, ai sensi della predetta predisposizione, resta ferma la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell’ambito delle risorse già previste.

Atteso il mancato stanziamento di risorse aggiuntive, l’applicabilità della citata disposizione ha presentato profili di criticità che hanno indotto il legislatore, nelle more di una definizione organica della materia e per evitare un arresto nella formazione specialistica dei predetti professionisti sanitari, a prevedere con l’articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito dalla legge n. 89 del 2016, l’attivazione delle scuole di specializzazione non mediche in deroga al predetto articolo 8, comma 1 della legge n. 401 del 2000.

Va peraltro evidenziato che ai sensi del decreto interministeriale del Ministero dell’università e della ricerca e del Ministero della salute del 16 settembre 2016, recante riordino delle scuole di specializzazione ad accesso riservato ai non medici, le differenze riguardano non solo il trattamento economico dei professionisti sanitari iscritti alle relative scuole, ma anche ulteriori aspetti, quali le modalità di selezione per l’accesso, le modalità di accreditamento delle scuole di specializzazione delle strutture facenti parte della rete formativa delle scuole stesse. In tal senso, una piena equiparazione dei diversi professionisti non può prescindere da un intervento normativo di più ampio respiro che preveda il necessario coinvolgimento del Ministero dell’università e della ricerca, nonché del Ministero dell’economia e delle finanze ai fini della individuazione delle risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dal finanziamento dei contratti di specializzazione da assegnare anche ai predetti professionisti.

Da ultimo, rappresento che nell’ambito dei lavori dell’Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica istituto presso il Ministero dell’università e della ricerca, cui il Ministero della salute partecipa con propri rappresentanti, è stato attivato un gruppo di lavoro per l’approfondimento delle questioni relative alle scuole di specializzazione di area sanitaria non medica anche ai fini della definizione dei requisiti per l’accreditamento.

La replica. Intervenendo in replica il senatore Crisanti ha preso atto della buona volontà sua e anche del Ministro dell’università e della ricerca.

02 Febbraio 2023

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