Dl Pnrr. Corte dei conti: “Vengono ridotte le risorse per gli investimenti in sanità”

Dl Pnrr. Corte dei conti: “Vengono ridotte le risorse per gli investimenti in sanità”

Dl Pnrr. Corte dei conti: “Vengono ridotte le risorse per gli investimenti in sanità”
La magistratura contabile interviene sulla misura che sposta 1,2 mld dal Piano nazionale complementare al fondo per l’edilizia sanitaria (ex art. 20) su cui è in atto un confronto tra Governo e Regioni. “Pur previste a legislazione vigente, tali risorse non sono già scontate nel tendenziale e quindi richiederanno apposita copertura”. IL DOCUMENTO

“Oltre a ridurre l’ammontare complessivo delle risorse destinabili ad investimenti in sanità (l’aver attribuito il finanziamento del programma al Fondo ex art. 20 incide sulle disponibilità per ulteriori accordi di programma) e a incidere su programmi di investimento regionali già avviati, lo spostamento comporta il rinvio dell’attuazione del progetto a quando saranno disponibili spazi finanziari adeguati”. È quanto sottolinea la Corte dei Conti nella sua memoria sul Dl Pnrr in merito alla misura che sposta 1,2 mld dal Piano nazionale complementare al fondo per l’edilizia sanitaria (ex art. 20) su cui è in atto un confronto tra Governo e Regioni.

“Se è vero – rileva la Corte – , infatti, che al 31 dicembre 2023 le risorse non ancora utilizzate attribuite all’articolo 20 sono pari a 9,9 miliardi e che esse sono state ripartite tra le regioni, il loro utilizzo effettivo è subordinato alla indicazione in bilancio di importi spendibili compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica”.

“In altre parole – spiega la Corte – , pur previste a legislazione vigente, tali risorse non sono già scontate nel tendenziale e quindi richiederanno apposita copertura. Un allungamento dei tempi che dovrebbe essere valutato alla luce dello stato di attuazione dei progetti attivati e che potrebbero registrare fabbisogni difficilmente rinviabili”.

“Va, infine, sottolineato – conclude la memoria – come la norma preveda una ulteriore riduzione dell’ammontare delle risorse destinate ad investimenti, ponendo a carico dell’articolo 20 anche il finanziamento dei maggiori costi dovuti ad incrementi dei prezzi dei progetti che erano a carico del PNC e che non hanno avuto accesso finora al Fondo opere indifferibili. Anche in questo caso, pur essendo prevista una procedura di selezione accurata (la richiesta regionale, corredata di perizia suppletiva di variante relativa ai maggiori costi e del quadro generale delle distinte fonti di finanziamento destinate agli investimenti interessati è inserita nei Contratti Istituzionali di Sviluppo) le risorse utilizzabili, allo stato non quantificate, ridurranno ancora i fondi destinati ad accordi e, non essendo già scontate nel tendenziale, dovranno trovare spazi adeguati e apposito finanziamento”.

19 Marzo 2024

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