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Tso. La Consulta rafforza le tutele: “Obbligatoria la comunicazione e l’audizione del paziente”


Con la sentenza n. 76/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 35 della legge 833/1978, imponendo la comunicazione del provvedimento di Tso e l’audizione del paziente prima della convalida. Una decisione storica che riafferma il diritto al contraddittorio e alla difesa anche in situazioni di ricovero coattivo. LA SENTENZA

03 GIU - Con la sentenza n. 76/2025, depositata il 30 maggio scorso, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 35 della legge 833/1978 nella parte in cui non prevede l’obbligo di comunicazione alla persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio (TSO), l’audizione da parte del giudice tutelare prima della convalida e la notificazione del decreto stesso.

La pronuncia, attesa e di grande rilevanza per il mondo sanitario e giuridico, interviene su un settore estremamente delicato: quello dei trattamenti sanitari coattivi in condizioni di degenza ospedaliera. Secondo la Consulta, “l’audizione della persona sottoposta a TSO da parte del giudice tutelare prima della convalida assolve a diverse funzioni”, rappresentando “un presidio giurisdizionale minimo, parte dello statuto costituzionale della libertà personale ai sensi degli articoli 13, 24 e 111 della Costituzione”.

La Corte ha sottolineato che la mancata comunicazione al diretto interessato e la sua esclusione dall’audizione rendono il controllo giudiziale “meramente formale”, impedendo di verificare in concreto i presupposti sostanziali del trattamento e violando diritti fondamentali come quello di difesa e di partecipazione al procedimento. Come affermato nella motivazione: “Non si oppongono all’obbligo di comunicazione e all’obbligo di audizione le ragioni dell’urgenza connesse alla convalida”, poiché “si tratta di adempimenti connessi alla libertà personale e al nucleo incomprimibile del diritto di difesa”.

Un punto centrale della decisione riguarda la condizione di eventuale incapacità naturale della persona sottoposta a TSO. La Corte chiarisce che questa condizione “non può mai comportare la perdita dei diritti costituzionali, compreso il diritto di agire e di difendersi in giudizio”, ribadendo la portata inviolabile del principio personalista sancito dagli articoli 2 e 3 della Costituzione.

Nella sentenza si legge inoltre che “la comunicazione all’interessato del provvedimento del sindaco e la notificazione del decreto motivato del giudice tutelare non trovano ostacolo nella condizione di possibile incapacità naturale” e che l’audizione stessa assume una funzione ulteriore: “consente al giudice tutelare di individuare il percorso in cui instradare le forme di miglior ausilio della persona in relazione alla sua condizione soggettiva”.

Il procedimento di convalida del TSO è dunque ripensato come momento cruciale per assicurare un contraddittorio effettivo e garantire la centralità del paziente, anche laddove la patologia psichica possa limitare temporaneamente la capacità di comprensione o di autodeterminazione.

Con questa pronuncia, la Corte ha anche dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 nella parte in cui non prevede analoghe garanzie in caso di proroga del TSO. Secondo la Corte, infatti, “la necessità di conoscere i provvedimenti restrittivi della libertà personale e le loro ragioni giustificative sussiste anche in caso di proroga del trattamento sanitario coattivo inizialmente disposto”.

La Consulta ha ribadito che la decisione “apre la strada per un intervento legislativo che, nel rispetto delle indicazioni della Corte, potrà ridefinire le modalità attuative di tali garanzie”, eventualmente prevedendo ulteriori strumenti di tutela come la nomina di un curatore speciale.

Una sentenza, quindi, che riafferma la dignità e i diritti di chi è sottoposto a TSO e che obbliga il sistema sanitario e giuridico a operare nel rispetto del contraddittorio e della piena informazione, anche quando la persona sia in uno stato di particolare fragilità psichica.

03 giugno 2025
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