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Liste d’attesa. Dopo le polemiche torna il sereno. Pronto il nuovo Dpcm sui poteri sostitutivi del Ministero: ecco come lo Stato interverrà sulle Regioni inadempienti. La bozza

di Giovanni Rodriquez

Dopo un anno dall’approvazione del decreto e le polemiche tra Governo e Regioni è pronta la nuova bozza che regolerà l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministero della Salute nei confronti delle Regioni che non rispettano gli obblighi sulla riduzione delle liste d’attesa. Il testo sarà esaminato domani dai governatori e potrebbe approdare a breve in Stato-Regioni. L’Organismo di verifica e controllo potrà adottare direttamente i provvedimenti necessari, utilizzando strutture e personale regionale, ma con costi a carico della Regione. LA BOZZA

11 GIU -

Dopo mesi di polemiche e braccio di ferro tra Ministero della Salute e Regioni, è pronta la nuova bozza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce nel dettaglio le modalità e le procedure con cui il Ministero della Salute, attraverso l’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, potrà esercitare poteri sostitutivi nei confronti delle Regioni inadempienti riguardo la normativa sul contrasto delle liste d'attesa. Un meccanismo operativo che rende concreto quanto previsto dall’art. 2, comma 6, del DL 73 approvato ormai un anno fa.

Ricordiamo che la prima versione fu bocciata dalle Regioni e si arrivò alla mancata intesa in Conferenza Stato-Regioni. Dopo la bagarre è tornato il sereno con gli incontri tra il Presidente delle Regioni, Massimiliano Fedriga prima con la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e poi con il Ministro della Salute, Orazio Schillaci. L'interlocuzione delle ultime settimane ha portato a questa bozza di Dpcm che Qs è in grado di pubblicare e su cui oggi si sono già confrontati gli assessori alla Salute dando il loro assenso (pare con qualche piccola modifica). Domani il tema sarà all'attenzione dei presidenti che potrebbero dare il via libera. A quel punto, forse già domani stesso, o al più tardi la prossima settimana, il testo dovrebbe approdare in Stato-Regioni per l'ok definitivo.

Ecco nel dettaglio cosa prevede la bozza elaborata da Palazzo Chigi.


Articolo 1 (Finalità)
Il Dpcm mira a disciplinare in modo trasparente ed efficace l’intervento dello Stato centrale nei confronti delle Regioni che non rispettano gli obblighi derivanti dal DL 73/2024 sulla riduzione delle liste d’attesa. Il principio di leale collaborazione viene richiamato a fondamento del rapporto Stato-Regioni, ma non impedisce l’attivazione di poteri sostitutivi quando necessario.

Articolo 2 (Ambito di applicazione e funzioni)
L’Organismo di verifica e controllo potrà intervenire in due casi principali:
- Se una Regione non nomina, nei termini previsti, il RUAS (Responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria).
- Se il RUAS o la Regione non attuano le misure previste per l’abbattimento delle liste d’attesa.

L’Organismo assume quindi temporaneamente le funzioni dell’amministrazione regionale inadempiente, con lo stesso potere e limiti giuridici, e una volta adottato il provvedimento necessario, la competenza ritorna alla Regione.

È previsto inoltre che in specifici casi – quelli indicati all’art. 3, comma 1 del DL 73/2024 – il potere sostitutivo possa essere attivato solo dopo 180 giorni dall’entrata in vigore del Dpcm, lasciando così un margine temporale alle Regioni per mettersi in regola.

Articolo 3 (Modalità operative per l’attivazione del potere sostitutivo)
Il meccanismo si attiva su rilevazione autonoma dell’Organismo o su segnalazione delle Direzioni ministeriali competenti. Le fasi previste sono:
- Contestazione formale dell’inadempienza alla Regione e al Ministero della Salute, con assegnazione di un termine di 30 per controdedurre.
- Se la Regione non risponde o fornisce controdeduzioni non accoglibili, viene concesso un ulteriore termine (tra 60 e 90 giorni) per sanare la situazione.

In caso di ulteriore inadempienza, l’Organismo assume direttamente i poteri: adotta gli atti necessari o indica alla Regione le azioni da intraprendere, vigilando sulla loro esecuzione. Nel caso in cui il provvedimento adottato dall’Organismo sia ad efficacia durevole, l’esercizio del potere sostitutivo non esclude definitivamente il potere del soggetto titolare. In tal caso, anche dopo l’adozione del provvedimento da parte dell’Organismo, il titolare del potere può chiedere all’Organismo di essere autorizzato ad esercitarlo.

Se il Responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria (RUAS) non viene nominato entro il termine di 90 giorni, l’Organismo provvede a nominarlo nella persona del Direttore regionale della sanità. L’Organismo può utilizzare strutture e personale della Regione inadempiente per eseguire gli atti sostitutivi, ma i costi restano a carico della Regione stessa. È prevista una relazione da inviare alla Regione inadempiente, nonché al Ministro della Salute, che dovrà riportare le criticità rilevate, la modalità e i termini con i quali è stato instaurato il contraddittorio, i professionisti che hanno condotto le eventuali attività di accesso e verifica, l’eventuale assistenza dei Carabinieri del Nas, i referenti del soggetto sostituito che hanno assistito l’Organismo nell’esercizio del potere sostitutivo e delle attività di verifica e controllo, l’elenco della documentazione di cui si è acquisita copia, gli atti e i provvedimenti assunti in via sostitutiva, il dettaglio delle spese sostenute, nonché ogni altro elemento utile ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa.

L’Organismo dovrà redigere, entro il 10 gennaio di ogni anno, una relazione sulle complessive attività svolte in sostituzione delle Amministrazioni inadempienti da inviare al Ministro della salute.

Articolo 4 (Clausola finanziaria)
Il Dpcm specifica che nessun nuovo onere graverà sulla finanza pubblica. Tutte le attività previste saranno svolte con risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili.

Giovanni Rodriquez



11 giugno 2025
© Riproduzione riservata
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