Uso appropriato farmaci. “Introdurre nel Ssn la figura del farmacologo clinico”. Ecco la proposta di legge di Ianaro (M5S)
Negli ultimi 10 anni, il consumo dei farmaci in Italia è aumentato di circa il 60% con un fatturato di 25 mld, di cui il 75% a carico del Ssn. La figura del farmacologo clinico avrà come obiettivo di promuovere un utilizzo più sicuro, efficace ed appropriato dei farmaci, migliorare l’assistenza al paziente ed ottimizzare le risorse in ambito sanitario. Le Regioni, in via sperimentale per 3 anni, dovranno individuare le strutture pubbliche presso le quali istituire centri operativi e gestionali del farmaco. Lo stanziamento previsto sarebbe di 30 mln per il triennio. IL TESTO
18 GIU - Rendere efficace, sicura e benefica la somministrazione dei farmaci al paziente, facendolo seguire da una figura professionale di alto profilo in materia, ovvero il "farmacologo clinico". Questo l'obiettivo che si pone Angela Ianaro (M5S) con la proposta di legge a sua prima firma incardinata in Commissione Affari Sociali alla Camera lo scorso 3 giugno.
Nella maggior parte dei casi l’utilizzo dei farmaci risulta benefico ai fini terapeutici, ma, in alcuni soggetti, lo stesso farmaco può provocare delle reazioni contrarie mentre in altri soggetti può risultare scarsamente efficace. La proposta di legge punta ad introdurre (in via sperimentale) nel sistema sanitario figure specialistiche in grado di garantire un uso appropriato dei farmaci. "Negli ultimi dieci anni, il consumo dei farmaci in Italia è infatti aumentato di circa il 60% con un fatturato di 25 miliardi di euro, di cui il 75% a carico del Servizio Sanitario Nazionale. La figura professionale del farmacologo clinico avrà come obiettivo di promuovere un utilizzo più sicuro, efficace ed appropriato dei farmaci, migliorare l’assistenza al paziente ed ottimizzare le risorse in ambito sanitario. Tutto questo ad esclusivo vantaggio della salute dei cittadini", spiega Ianaro.
Da questo punto di vista il farmacologo clinico, si legge nella relazione illustrativa, "attraverso strutture permanenti e dedicate, può fornire un preziosissimo contributo ai colleghi delle altre discipline specialistiche o generali, fornendo consulenze farmacologiche e terapeutiche relative ai singoli pazienti, garantendo l'interpretazione del monitoraggio terapeutico dei farmaci, promuovendo la diffusione di politerapie e la valutazione della loro efficacia e sicurezza, nonché introducendo nuove modalità operative che miglioreranno le condizioni di salute dei cittadini malati".
La proposta di legge è composta da 6 articoli.
L'articolo 1, descrive le finalità e l'oggetto della legge, tra le quali segnatamente quella di promuovere un uso più sicuro, efficace e appropriato dei farmaci nonché di coniugare l'appropriatezza e l'aderenza terapeutica con un approccio di farmaco-economia che riduca i costi diretti e indiretti correlati a una gestione non appropriata del farmaco. Per le finalità indicate, dunque, si prevede l'istituzione sperimentale di centri operativi e gestionali del farmaco presso le UO delle farmacie ospedaliere e composti da un'équipe di farmacologi clinici.
L'articolo 2 stabilisce che siano le Regioni a individuare, nel territorio di loro competenza, le strutture sanitarie pubbliche presso le quali istituire, in via sperimentale, i centri operativi e gestionali del farmaco, prevedendo, altresì, che la durata della sperimentazione sia di tre anni.
L'articolo 3 disciplina il funzionamento e l'organizzazione dei centri operativi e gestionali del farmaco e, dopo aver indicato le attività generali, demanda ad apposite linee guida del Ministro della salute, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il funzionamento e l'organizzazione dei centri operativi e gestionali del farmaco. Il medesimo articolo precisa che nei centri operativi e gestionali del farmaco opera, in numero non inferiore a tre unità, la figura professionale del farmacologo clinico e che la direzione del centro è affidata al farmacologo clinico medico.
L'articolo 4 delinea i titoli e le competenze del farmacologo clinico.
L'articolo 5 prevede l'istituzione dell'Osservatorio per la valutazione e il monitoraggio della sperimentazione, il quale pubblica, per ciascun anno della sperimentazione, gli esiti della propria attività nel sito internet istituzionale del Ministero della salute, mentre il Ministro della salute, al termine della sperimentazione, provvede a presentare una relazione alle Camere. Al termine della sperimentazione, sulla base degli esiti positivi, si prevede la possibilità di rendere permanenti i centri operativi e gestionali del farmaco in numero congruo nel territorio nazionale, apportando le opportune modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della salute n. 70 del 2015.
L'articolo 6, infine, dispone la copertura finanziaria degli oneri, stimati in 10 milioni di euro per ciascun anno della sperimentazione.