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Fine vita. Commissioni Giustizia e Affari Sociali approvano testo base


Nel testo vengono normate i presupposti ed i requisiti per farne richiesta, le modalità e viene esclusa la punibilità per tutti coloro che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita. Da segnalare anche il terzo relatore voluto dal centrodestra, Giusi Bartolozzi (FI), nella giornata di ieri ha comunicato la sua intenzione di lasciare l'incarico appena conferitole. IL TESTO

07 LUG - Finalmente le Commissioni riunite Giustizia ed Affari Sociali della Camera hanno approvato un testo base sul fine vita. L'esame di quelle che sono ad oggi diventate 6 proposte di legge abbinate è stato avviato, nel 2018, dalla maggioranza che ha sostenuto il Governo Conte I.
 
L'intervento legislativo si muove sulla base dell'ordinanza della Corte Costituzionale del 24 ottobre 2018 che ha dato un anno di tempo al Parlamento per ogni opportuna riflessione e iniziativa sulla materia dell'aiuto al suicidio. Decorso inutilmente il termine, nel 2019 la Consulta ha emesso una sentenza che dichiara l'illegittimità dell'articolo 580 del codice penale nei casi particolari già individuati nella precedente ordinanza.
 
Nel testo base approvato, all'articolo 1 si spiega come la norma proposta preveda la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile o con prognosi infausta di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita, alle condizioni, nei limiti e con i presupposti previsti dalla legge e nel rispetto dei principi della Costituzione, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e  della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
 
Con l'articolo 2 si evidenzia poi come debba intendersi per morte volontaria medicalmente assistita il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale, in esito al percorso disciplinato dalle norme della presente legge, si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e la supervisione del Servizio Sanitario Nazionale.
 
L'articolo 3 prevede che possa fare richiesta di morte volontaria medicalmente assistita la persona maggiore di età, capace di prendere decisioni libere e consapevoli ed affetta da sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili. Questa persona deve altresì trovarsi nelle seguenti condizioni:
a) essere affetta da una patologia irreversibile o a prognosi infausta oppure portatrice di una condizione clinica irreversibile;
b) essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale;
c) essere assistita dalla rete di cure palliative o abbia espressamente rifiutato tale percorso assistenziale.
 
L'articolo 4 spiega che la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere informata, consapevole, libera ed esplicita. La richiesta può essere revocata in qualsiasi momento senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesarne la volontà. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere indirizzata al medico di medicina generale o al medico che ha in cura il paziente ovvero a un medico di fiducia.
 
L'articolo 5 disciplina poi le modalità con le quali può essere conseguita la morte volontaria medicalmente assistita.
 
L'articolo 6 prevede l'istituzione di Comitati per l'etica nella clinica presso le Aziende Sanitarie Territoriali. 
 

E ancora, l'articolo 7 esclude dalla punibilità il medico e il personale sanitario e amministrativo che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita.
 

L'articolo 8 reca le disposizioni finali.
 
Da segnalare, infine, che il terzo relatore voluto dal centrodestra, Giusi Bartolozzi (FI), nella giornata di ieri ha comunicato la sua intenzione di lasciare l'incarico appena conferitole.

07 luglio 2021
© Riproduzione riservata
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