Assistenza transfrontaliera. Pubblicato in G.U. il Dlgs di attuazione della direttiva europea

Assistenza transfrontaliera. Pubblicato in G.U. il Dlgs di attuazione della direttiva europea

Assistenza transfrontaliera. Pubblicato in G.U. il Dlgs di attuazione della direttiva europea
Il Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014 è già in vigore dallo scorso 5 marzo. Il Sistema sanitario nazionale diventa ora a tutti gli effetti un sistema europeo che permetterà ai pazienti di spostarsi per ricevere un'assistenza di qualità. IL TESTO

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014 il Decreto legislativo n. 38 del 4 marzo 2014 di "Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonchè della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro", che è già in vigore dallo scorso 5 marzo.

Il Dlgs era già stato approvato nel corso del Consiglio dei Ministri dello scorso 28 febbraio 2014, al termine del quale il ministro della Salute, Beatrice Lotenzin aveva spiegato: "La direttiva sulle cure transfrontaliere conferisce al tema della mobilità sanitaria internazionale un impulso senza precedenti. L’apertura al libero mercato pone inevitabilmente in concorrenza i differenti sistemi nazionali, rappresentando al contempo un’opportunità di sviluppo ed una sfida per il Servizio sanitario nazionale considerato il probabile aumento del flusso di pazienti che si sposteranno tra i Paesi dell’Unione per ricevere cure".

Il sistema sanitario nazionale ora diventa a tutti gli effetti un sistema europeo, con un'architettura basata su tre premesse principali: la possibilità di accedere solo alle cure che sono inserite nei Lea, ad esclusione di deroghe regionali; la possibilità di ricevere solo un rimborso indiretto, dopo aver pagato di tasca propria; l'obbligatorietà del rimborso limitata all'assistenza erogata nell'ambito del Ssn. Restano escluse, invece, tre categorie: i servizi long term care, i trapianti d'organo e i programmi pubblici di vaccinazione.

Nel decreto si prevede l’istituzione di un Punto di contatto nazionale presso il Ministero della salute. Qui convergeranno le informazioni sui centri che erogano le cure, sui diritti dei pazienti, sulle procedure di denuncia e sui meccanismi di tutela, sulle condizioni e i termini del rimborso e le informazioni da includere nelle ricette mediche. Il portale sarà realizzato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

Sono previsti, inoltre, limiti alla mobilità. In particolare, gli Stati possono porre tre ordini di limiti, così sintetizzabili: limiti all’accesso alle cure nel proprio territorio da parte di pazienti provenienti da altri Stati UE; limiti ai rimborsi delle cure transfrontaliere godute dai propri cittadini in altri Stati dell’Unione europea; limiti consistenti nella possibilità di sottoporre talune prestazioni transfrontaliere ad autorizzazione preventiva.
Quest'ultima è prevista nel caso di: ricoveri di almeno una notte e prestazioni che richiedono l'ultilizzo di un'infrastruttura sanitaria o di un'apparecchiatura mediche altamente specializzate e costose. È fatta salva la possibilità, per le Regioni, di sottoporre ad autorizzazione preventiva ulteriori prestazioni, ovviamente nel rispetto delle condizioni previste dalla direttiva. L'autorizzazione non può essere negata nel caso in cui l'assistenza non sia erogabile sul territorio nazionale in tempi congrui. Il sì a curarsi fuori può essere inoltre negato, secondo la direttiva, in caso di rischi per la sicurezza del paziente e dubbi su standard, qualità dell'assistenza e vigilanza.
 
Le prestazioni, come dicevamo prima, saranno rimborsabili purché rientrino nei Lea e salvo deroghe regionali. Valgono le tariffe regionali, in ogni caso la copertura non supererà il costo effettivo dell'assistenza sanitaria ricevuta. Le Regioni, in ogni caso, possono sempre decidere di rimborsare agli assicurati in Italia altre spese, come viaggio, alloggio e altro, per i disabili.

I punti di contatto nazionali, infine, svolgeranno un ruolo chiave anche nella creazione delle reti di riferimento europee (Ern) che dovrebbero garantire una serie di vantaggi tra i quali: una rete informativa comune che permetta lo scambio di competenze e risultati raggiunti, uno stimolo alla formazione e alla ricerca; la promozione di economie di scala attraverso la specializzazione dei servizi, l'accelerazione su temi come le malattie rare, trattate oggi in modo ancora disomogeneo da un Paese all'altro.

22 Marzo 2014

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