Calabria. Consulta respinge il ricorso di Oliverio:“La nomina del commissario e del subcommissario spettano al Governo. Nessuna lesione di competenze regionali”

Calabria. Consulta respinge il ricorso di Oliverio:“La nomina del commissario e del subcommissario spettano al Governo. Nessuna lesione di competenze regionali”

Calabria. Consulta respinge il ricorso di Oliverio:“La nomina del commissario e del subcommissario spettano al Governo. Nessuna lesione di competenze regionali”
La Corte Costituzionale, respingendo in toto le richieste della Regione, ha sottolineato come, "anche successivamente al previsto triennio di conclusione dell’originario piano di rientro resta ferma l’esigenza dell’intervento sostitutivo dello Stato in relazione agli obiettivi non ancora raggiunti da parte della Regione: intervento finalizzato ad assicurare, oltre che l’unità economica della Repubblica, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto fondamentale alla salute". LA SENTENZA

"Spettava allo Stato e, per esso, al Consiglio dei ministri nominare il commissario ad acta e il subcommissario per l’attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria". Così la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 200/2019, ha dichiarato l'infondatezza, in ogni sua parte, del ricorso proposta dalla Regione Calabria contro la delibera con la quale il Consiglio dei Ministri ha nominato il nuovo commissario ad acta ed il ubcommissario per l’attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale.
 
Innanzitutto, quanto alla mancata partecipazione da parte del presidente Mario Olverio alla riunione del 7 dicembre 2018 a seguito del telegramma urgentissimo di convocazione arrivato alla Regione il 6 dicembre, si spiega che "la partecipazione del Presidente della Giunta regionale alle riunioni del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 131 del 2003, non esaurisce, per quanto qui rileva, le modalità attraverso le quali è attuato il principio di leale collaborazione: modalità che il legislatore può diversamente disciplinare con normative di settore relative a specifici tipi di intervento sostitutivo (sentenza n. 56 del 2018)".
 
E ancora, "le facoltà di audizione e partecipazione della Regione non si estendono, del resto, all’individuazione nominativa del commissario e del subcommissario, la cui scelta spetta in via esclusiva al Governo. Dal che, anche per tale profilo, l’insussistenza delle asserite lesioni di competenze regionali".
 
Nella sentenza si spiega inoltre come alla Regione Calabria fossero "già ben note le criticità del commissariamento, che giustificavano l’esercizio del potere di sostituzione del commissario, come risulta dai verbali dei predetti Tavolo e Comitato del 20 giugno e 20 luglio 2017 e del 18 luglio 2018, che evidenziavano costanti giudizi negativi sull’andamento della gestione commissariale. Anche successivamente al previsto triennio di conclusione dell’originario piano di rientro resta inoltre ferma l’esigenza dell’intervento sostitutivo dello Stato in relazione agli obiettivi non ancora raggiunti da parte della Regione: intervento finalizzato ad assicurare, oltre che l’unità economica della Repubblica, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto fondamentale alla salute".
 
Da qui la decisione finale della Consulta, per la quale "spettava allo Stato e, per esso, al Consiglio dei ministri nominare il commissario ad acta e il subcommissario per l’attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria, nella riunione del 7 dicembre 2018".


 


Giovanni Rodriquez

24 Luglio 2019

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