Un unico ruolo per il personale del Corpo militare volontario, la nuova denominazione di “crocerossine” al posto di “infermiere volontarie”, regole aggiornate su arruolamento, avanzamento e disciplina, e l’introduzione formale della vigilanza del ministero della Difesa. Sono i punti principali del decreto legislativo di revisione della disciplina del personale della Croce Rossa italiana ausiliario delle Forze armate, emanato in attuazione dell’articolo 2 della legge 1° aprile 2026, n. 48, e all’esame oggi del Consiglio dei ministri.
Il ruolo unico del Corpo militare volontario
Il provvedimento riscrive l’articolo 1626 del Codice dell’ordinamento militare, definendo il Corpo militare volontario come “corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze armate”, costituito “esclusivamente da personale volontario in congedo”. Il nuovo articolo 1627 istituisce un ruolo unico, suddiviso in due sezioni: il personale direttivo, articolato nelle categorie di medici, odontoiatri, farmacisti, veterinari, dirigenti infermieri, psicologi, biologi, fisici, chimici e commissari; e il personale di assistenza. Il contingente massimo è stabilito ogni due anni con decreto del ministro della Difesa, su proposta del presidente nazionale della Croce Rossa italiana. L’iscrizione avviene con decreto dirigenziale del ministero per il personale direttivo e con provvedimento del comandante del centro di mobilitazione, su delega del presidente nazionale, per il personale di assistenza.
I requisiti per arruolarsi
Il nuovo articolo 1631 fissa i requisiti: cittadinanza italiana; età non inferiore a 18 anni e non superiore a 65 per il personale direttivo, o a 60 per quello di assistenza; idoneità psico-fisica; condotta civile e morale irreprensibile. Per il personale direttivo è richiesta una laurea magistrale in discipline specifiche, dalla medicina alla giurisprudenza; per il personale di assistenza, la laurea per il grado iniziale dei marescialli, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado per i sergenti e il diploma di primo grado per i militari di truppa. L’idoneità psico-fisica è accertata da ufficiali medici del Corpo o da medici della Croce Rossa appositamente delegati.
I vertici del Corpo
Il decreto introduce la figura dell’Ispettore nazionale del Corpo militare volontario, scelto tra i colonnelli del ruolo unico e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro della Difesa, nell’ambito di una terna indicata dal presidente nazionale della Croce Rossa. L’incarico dura quattro anni e può essere rinnovato una sola volta. Il grado gerarchico apicale di brigadier generale è conferito esclusivamente all’Ispettore nazionale. I viceispettori nazionali, scelti tra i colonnelli con specifica preparazione tecnica, sono nominati dall’Ispettore nazionale su delega del presidente nazionale.
La vigilanza del ministero della Difesa
Il nuovo articolo 197-bis introduce la vigilanza del ministero della Difesa sulla Croce Rossa italiana per l’organizzazione e il funzionamento dei servizi ausiliari delle Forze armate. La vigilanza è finalizzata a verificare la rispondenza dei servizi alle esigenze operative delle Forze armate ed è esercitata attraverso verifiche e controlli amministrativi e contabili sul corretto utilizzo delle risorse finanziarie.
Le crocerossine
Il decreto sostituisce ovunque la denominazione “infermiere volontarie” con “crocerossine”. Il nuovo articolo 1730 definisce i compiti: le crocerossine prestano “in ambito socio-sanitario, servizio di assistenza e conforto agli infermi e alle persone vulnerabili”. È previsto un corso di formazione della durata massima di due anni, svolto presso i comitati della Croce Rossa, gli ospedali civili e militari e gli ambulatori, con programmi stabiliti con decreto del ministero della Salute, di concerto con la Difesa e l’Università. L’ammissione al corso è riservata alle socie della Croce Rossa tra i 18 e i 65 anni in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Il diploma di crocerossina consente l’accesso ai corsi di laurea in infermieristica con il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti.
Disciplina e avanzamento
Il decreto riscrive le norme su sanzioni disciplinari di stato e di corpo, commissioni di disciplina e procedimento. Per il personale direttivo, le sanzioni di stato sono applicate con decreto del ministro della Difesa, su designazione del presidente nazionale della Croce Rossa; per il personale di assistenza, con provvedimento del presidente nazionale. L’avanzamento del personale direttivo avviene per anzianità, a scelta e a scelta per meriti eccezionali, con periodi minimi di permanenza nel grado stabiliti dal nuovo articolo 1685. Per l’avanzamento a scelta al grado di colonnello è richiesto il possesso di un dottorato di ricerca, di un diploma di specializzazione o di un master di secondo livello.
Invariante finanziaria
Il decreto si chiude con la clausola di invarianza finanziaria: le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti “con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.