Ddl concorrenza. “Su farmacie soprannumerarie conflitto con decreto Cresci Italia”. Il parere della commissione Affari Sociali

Ddl concorrenza. “Su farmacie soprannumerarie conflitto con decreto Cresci Italia”. Il parere della commissione Affari Sociali

Ddl concorrenza. “Su farmacie soprannumerarie conflitto con decreto Cresci Italia”. Il parere della commissione Affari Sociali
La possibilità di trasferimento per le farmacie in soprannumero per il decremento della popolazione sarebbe in conflitto con quanto previsto dalla legge n. 27 del 2012 che affida al Comune il compito di individuare le zone nelle quali collocarle per garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche ai residenti in aree scarsamente abitate. Questa una delle criticità sollevate dai deputati della XII commissione. IL PARERE

Parere favorevole con osservazioni da parte della commissione Affari Sociali della Camera al testo del Ddl Concorrenza. I deputati della XII commissione, nel documento approvato, sollevano però alcune possibili criticità. La prima riguarda il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità (art. 7), laddove si prevede che “le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”. In questo caso viene rilevata l’opportunità di migliorare la formulazione di questa disposizione, in quanto l’accertamento visivo "rientra di per sé nell’ambito dell’accertamento clinico strumentale obiettivo", e non si contrappone ad esso, come si potrebbe desumere dal testo del disegno di legge.
 
Ulteriori perplessità sono state sollevate su alcuni punti dell’art. 32 riguardanti le farmacie. In particolare viene contestata la disposizione secondo la quale nei comuni fino a 6.600 abitanti, alle farmacie che risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, viene consentita la possibilità di trasferimento in ambito regionale, previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro. Nel parere i deputati spiegano che, in prima istanza, il rapporto tra numero delle farmacie e decremento della popolazione potrebbe riguardare anche altri Comuni oltre quelli presi in considerazione. Nel merito, poi, “non appare corretto rimettere la possibilità del trasferimento di una farmacia in ambito regionale all’iniziativa del singolo farmacista – si legge nel documento – stante anche la recente normativa – recata dalla legge n. 27 del 2012, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012 – che affida al Comune il compito di individuare le zone nelle quali collocare le farmacie al fine di assicurare una equa distribuzione sul territorio ed al fine di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate”. Insomma potrebbero sussitere conflittualità con quanto previsto dal cosiddetto decreto Cresci Italia del Governo Monti.
 
Nel parere si consiglia dunque di rinviare la risoluzione della questione alla conclusione delle procedure di espletamento del concorso per l’apertura di nuove farmacie, previste proprio dal suddetto Cresci Italia, al fine di “non produrre inutili contenziosi”.

Riportiamo di seguito le osservazioni contenute nel parere approvato:
a) valutino le Commissioni di merito l’opportunità di sostituire, all’articolo 7, comma 3, capoverso “Art. 139”, comma 2, le parole: “clinico strumentale obiettivo”, ovvero visivo, con le seguenti: “clinico strumentale o obiettivo, in particolare visivo”;
b) valutino le Commissioni di merito l’opportunità di modificare l’articolo 32, comma 1-quater, nel senso di conformarsi al contenuto della legge n. 27 del 2012, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012, che affida al Comune il compito di individuare le zone nelle quali collocare le farmacie al fine di assicurare una equa distribuzione sul territorio ed al fine di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate, fatte salve le graduatorie regionali;
c) valutino le Commissioni di merito l’opportunità di tenere conto, nell’applicazione della nuova normativa sulle farmacie, della conclusione delle procedure di espletamento del concorso per l’apertura di nuove farmacie, previsto dalla legge n. 27 del 2012, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012, al fine di non produrre inutili contenziosi. 
 
Giovanni Rodriquez

Giovanni Rodriquez

16 Settembre 2015

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