Decreto Fiscale. Incremento tetto per spesa personale e acquisti prestazioni sanitarie da privati. Ecco le proposte delle Regioni

Decreto Fiscale. Incremento tetto per spesa personale e acquisti prestazioni sanitarie da privati. Ecco le proposte delle Regioni

Decreto Fiscale. Incremento tetto per spesa personale e acquisti prestazioni sanitarie da privati. Ecco le proposte delle Regioni
La richiesta di incremento del tetto di spesa per il personale sanitario nei prossimi anni è stata già presentata in due emendamenti identici e firma Carnevali e Boldi, attualmente all'esame della Commissione Bilancio. Ritenuto, invece, inammissibile l'emendamento proposto anche dalle Regioni sui requisiti per i direttori sanitari e amministrativi. Infine, si propone dal 2020 un incremento, rispetto al 2019, della spesa per le prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati pari al 10% dell’incremento del fondo sanitario regionale rispetto all’esercizio precedente. GLI EMENDAMENTI

Pronti gli emendamenti delle Regioni al Decreto Fiscale attualmente all'esame della Commissione Bilancio della Camera. Per quanto riguarda la sanità, tre le proposte principali: l'incremento del tetto di spesa per il personale sanitario; nuovi requisiti, in particolare anagrafici, per direttori sanitari e amministrativi, e la possibilità di un maggiore acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati.
 
Di seguito le proposte delle Regioni.
 
Personale Enti servizio sanitario nazionale
L'emendamento punta a potenziare quanto previsto dal Decreto Calabria stabilendo che il tetto di spesa per il personale, fissato entro il valore della spesa sostenuta nell’anno 2018, possa essere incrementato, non più del 5% ma del 10%. Sul tema, ricordiamo, sono già stati presentati gli emendamenti identici Carnevali e Boldi in Commissione BIlancio alla Camera.
 
Modifica al D.Lgs. n. 502/1992 in materia previdenziale (sanità)
Il decreto legislativo n.502/1992 ha previsto requisiti specifici per la nomina dei Direttori Sanitari e Amministrativi. Tra questi requisiti è stata individuata anche l’età, fissata in 65 anni, per ricoprire l’incarico. A tenore della norma, sembra ipotizzabile che al compimento del 65esimo anno di età i titolari di incarico di Direttore Sanitario e Amministrativo debbano cessare. Se tale impostazione poteva avere senso nel 1992, in vigenza di una normativa differente dall’attuale in materia previdenziale, a partire dal 1995 con l’approvazione della Legge n. 335 e, successivamente, con l’approvazione di tutte le normative previdenziali intervenute, ci si trova di fronte alla concreta possibilità che il compimento del 65esimo anno di età sia elemento determinante la cessazione dell’incarico di Direttore Sanitario o Amministrativo, in presenza di soggetti che non hanno ancora maturato il diritto al collocamento a riposo.
 
"Tali situazioni si concretizzerebbero nel paradosso di Direttori Sanitari e Amministrativi che da un lato vedono il venir meno di un requisito (quello dell’età) per mantenere l’incarico, ma dall’altro non hanno ancora acquisito il requisito per il diritto al collocamento a riposo con la conseguenza della cessazione dell’incarico di Direttore e, per coloro che sono dipendenti, con la sola possibilità di tornare a ricoprire la posizione precedente, cioè un incarico di Dirigente – si spiega nella relazione illustrativa -. Per coloro che, al contrario, non sono alle dipendenze di alcun Ente (pubblico o privato) si potrebbe verificare addirittura il paradosso di passare dall’incarico di Direttore Amministrativo o Sanitario alla condizione di disoccupato. Tali effetti, ovviamente, discendono dal disallineamento che nel tempo si è verificato tra la normativa di settore che regola la nomina dei Direttori Amministrativi e Sanitari rispetto a quella che regola i requisiti di accesso alla domanda di collocamento a riposo".

"Va, inoltre, rilevato che sempre a norma di legge, la durata minima dell’incarico di Direttore Amministrativo o Sanitario è non meno di tre anni. Il combinato delle due norme (previsione massima di età pari a 65 anni e durata minima dell’incarico pari a 3 anni) comporterebbe l’espressione di un giudizio prognostico da parte dell’ente al momento del conferimento dell’incarico sulla durata massima dello stesso; tale giudizio prognostico non è, tuttavia, previsto da alcuna norma di legge. La norma in argomento mira, pertanto, a superare la mancanza di chiarezza sull’esito dell’incarico di Direttore Sanitario e Amministrativo al compimento del 65esimo anno di età, in coerenza con la durata minima prevista dalla normativa vigente dando certezza e stabilità alla governance degli Enti sanitari allineando nel contempo la previsione del D. Lgs. n. 502/1992 con l’attuale normativa in materia pensionistica".
 
Al momento emendamenti dello stesso tenore sono stati ritenuti "inammissibili" in Commissione Bilancio.
 
Modifica al DL 95/2012 in materia acquisto prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati
Qui si propone che dal 2020, le Regioni possono programmare un incremento, rispetto al 2019, della spesa per le prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati pari al 10% dell’incremento del fondo sanitario regionale rispetto all’esercizio precedente. Questo incremento del 10% viene applicato ogni due anni, e dall’anno 2024, fermo restando il livello di spesa ottenuto nel 2023 in forza dell’applicazione del predetto incremento, lo stesso è subordinato all’adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di prestazioni di ricovero e cura e di specialistica ambulatoriale che tenga conto del diverso mix di erogatori pubblici e privati accreditati nelle differenti realtà regionali, della variazione di prevalenza delle fasce anziane della popolazione e della prevalenza di soggetti affetti da patologie croniche stimabili con l’utilizzo degli algoritmi di stratificazione sviluppati dal Ministero della Salute in collaborazione con le Regioni.
 
L'incremento del 10% può valere anche per prestazioni erogate a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza solo se viene previsto negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale. L'incremento del 10% è subordinato alla attribuzione delle risorse aggiuntive dalle Asl agli erogatori di diritto privato, con l’obiettivo di garantire l’accesso ai servizi nel rispetto delle previsioni del Piano Nazionale di Governo delle Liste d’attesa e dei crescenti bisogni legati al mutato scenario demografico ed epidemiologico.
 
Le regioni, inoltre, scrivono le Regioni, provvedono ad adottare misure volte, in particolare, a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati accreditati.


 


G.R.

15 Novembre 2019

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