Disabili. Permessi per l’assistenza: si cambia. Ecco le novità

Disabili. Permessi per l’assistenza: si cambia. Ecco le novità

Disabili. Permessi per l’assistenza: si cambia. Ecco le novità
Le novità, pubblicate con un circolare nella G.U. n. 109 del 11-05-2012, fanno riferimento alla Legge 104/92. Riguardo il prolungamento del congedo parentale è stata ridefinita la durata complessiva nell’ipotesi in cui il minore abbia un handicap grave.

Con una circolare pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 maggio 2012, il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha illustrato le novità introdotte dalle ultime disposizioni legislative riguardo alle Legge 104/92 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

In particolare, è in vigore dall’11 agosto 2011 il decreto legislativo n. 119/11 che ha apportato modifiche al regime dei permessi e del congedo straordinario per l'assistenza delle persone in situazione di handicap grave.

Le novità riguardano:
•    il prolungamento del congedo parentale nel caso di minori disabili;
•    le modifiche alla disciplina del congedo biennale;
•    il regime del cumulo dei permessi per l'assistenza a più persone in situazione di handicap grave;
•    la necessità di documentazione a supporto del permesso nel caso di assistenza nei confronti di persone disabili residenti ad oltre 150 Km di distanza stradale rispetto alla residenza del lavoratore.

Tra gli aspetti chiariti dalla Circolare, quelli relativi al prolungamento del congedo parentale. Il decreto 119/2011 ne ridefinisce la durata complessiva nell’ipotesi in cui il minore abbia un handicap grave.
I genitori, anche adottivi, con bambini fino a tre anni di età hanno la possibilità di fruire, in alternativa, dei tre giorni di permesso mensile ovvero delle due ore di riposo giornaliere o del prolungamento del congedo parentale; i genitori, anche adottivi, con bambini oltre i tre anni e fino agli otto anni di vita possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso mensile ovvero del prolungamento del congedo parentale; i genitori, anche adottivi, con figli oltre gli otto anni di età possono fruire dei tre giorni di permesso mensile.

Il prolungamento del congedo è accordato “a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore”.

30 Maggio 2012

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