Questa settimana prenderà il via in commissione Affari sociali alla Camera l’esame del disegno di legge finalizzato a disciplinare e monitorare i trattamenti sanitari destinati alle persone minori di età nei casi di diagnosi di disforia di genere (DGM-disforia di genere nei minori). Si tratta di un’iniziativa governativa che mira a disciplinare in modo stringente i trattamenti farmacologici rivolti ai minori con diagnosi di disforia di genere, una condizione riconosciuta come clinicamente significativa ma non più patologizzata secondo le più recenti classificazioni internazionali.
Il testo si compone di 3 articoli disciplinanti, rispettivamente, la somministrazione dei farmaci finalizzati ai trattamenti indicati, l’istituzione di un Tavolo tecnico presso il Ministero della salute, la clausola di invarianza degli oneri finanziari. Ma dietro le righe di un impianto legislativo apparentemente tecnico, si gioca una partita più ampia, che riguarda la tutela dei minori, il ruolo della medicina pubblica e il bilanciamento tra autodeterminazione e protezione.
Il disegno di legge arriva dopo anni di dibattito interno e internazionale. In Italia, il caso della triptorelina, farmaco utilizzato per bloccare la pubertà, è stato oggetto di valutazioni bioetiche fin dal 2018, quando il Comitato Nazionale per la Bioetica ne autorizzò l’uso “off-label” solo in casi selezionati e con estrema cautela.
In seguito, l’uso del farmaco è stato limitato o sospeso in diversi Paesi europei (come Regno Unito, Svezia, Norvegia), mentre altri (come Belgio, Olanda, Canada) ne continuano l’impiego in base al cosiddetto “protocollo olandese”.
Il cuore del disegno di legge è senza dubbio l’articolo 1, che introduce una serie di condizioni molto precise per l’utilizzo dei cosiddetti “farmaci bloccanti della pubertà” e degli ormoni mascolinizzanti o femminilizzanti nei soggetti minorenni con diagnosi di disforia di genere.
Secondo quanto previsto, la somministrazione di questi trattamenti potrà avvenire solo dopo un percorso articolato, che includa:
– una diagnosi effettuata da un’équipe multidisciplinare (medici, psicologi, eventualmente psichiatri);
– il completamento di percorsi psicologici, psicoterapeutici e, se necessario, psichiatrici;
– il rilascio del consenso informato, che dovrà tenere conto non solo della volontà dei genitori, ma anche di quella del minore stesso, in base alla sua età e maturità, come stabilito dalla legge 219 del 2017.
Un ulteriore elemento rilevante è che, in assenza di protocolli clinici già approvati dal Ministero della Salute, l’autorizzazione alla somministrazione dei farmaci sarà subordinata al parere del Comitato etico nazionale per le sperimentazioni cliniche in ambito pediatrico, garantendo così un ulteriore livello di controllo.
Ad Aifa viene affidato il compito di istituire un registro delle prescrizioni, delle dispensazioni e dei trattamenti farmacologici relativi ai farmaci e agli
ormoni, al fine di monitorarne il corretto utilizzo. Viene poi prescritto che la dispensazione dei farmaci e degli ormoni citata venga effettuata soltanto dalle farmacie ospedaliere. La stessa Aifa, con cadenza semestrale, trasmetterà al Ministero della salute un rapporto che darà conto dei dati raccolti nel registro.
L’articolo 2 istituisce invece un tavolo tecnico permanente presso il Ministero della Salute, composto da rappresentanti ministeriali ed esperti nominati sia dal Ministero stesso sia dall’Autorità politica per la famiglia. Questo organismo avrà il compito di analizzare i dati raccolti e di esprimersi sull’andamento dei trattamenti farmacologici effettuati nei casi di disforia di genere.
Il tavolo opererà senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e dovrà supportare la redazione di una relazione triennale che il Ministro della Salute presenterà alle Camere, con l’obiettivo di fornire un quadro aggiornato sull’attuazione della legge e sui risultati emersi dai monitoraggi sanitari.
Infine, l’articolo 3 introduce la cosiddetta clausola di invarianza finanziaria, chiarendo che tutte le attività previste – dall’istituzione del registro alle valutazioni del tavolo tecnico – dovranno essere svolte con le risorse già esistenti. Nessun nuovo fondo, nessun aggravio di spesa pubblica, ma un maggiore impegno organizzativo per gestire al meglio un tema tanto sensibile quanto complesso.
G.R.