Dispositivi medici. Alla Stato Regioni, il meccanismo e le regole in caso di disavanzo della spesa

Dispositivi medici. Alla Stato Regioni, il meccanismo e le regole in caso di disavanzo della spesa

Dispositivi medici. Alla Stato Regioni, il meccanismo e le regole in caso di disavanzo della spesa
Due schemi di accordo pronti per la Conferenza Stato-Regionio indicano le modalità per la rilevazione, il calcolo, il monitoraggio e l'attribuzione per il ripiano degli eventuali disavanzi, dei tetti di spesa per l'acquisto di dispostivi medici. I DOCUMENTI.

Quattro i dati di riferimento per il calcolo dei tetti di spesa per l’acquisto di dispositivi medici (come prescrive la legge 125/2015) per gli anni dal 2015 al 2018:

a) finanziamento per il fabbisogno sanitario nazionale;

b) fabbisogni sanitari regionali standard;

e) finanziamento per quote vincolate e obiettivi di piano, al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dagli enti del Ssr;

d) costo di acquisto dei dispositivi medici, secondo quanto rilevato con l’apposito modello del Conto Economico.

E una regola: per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, i tetti di spesa regionali sono fissati nella misura del 4,4% dei fabbisogni sanitari regionali.

Questo in sintesi il contenuto dello schema di Accordo Stato-Regioni per l’individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018.

Per quest’ultimo anno è previsto in base alla legge 145/2018 che in caso di superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale, questo deve essere certificato con decreto del ministero della Salute di concerto con l’Economia per i quattro anni considerati e in rifermento ai dati di costo rilevati a consuntivo per ciascuno degli anni e risultanti al modello CE.

A questo punto a definire le modalità di ripiano e la relativa procedura sarà un ulteriore accordo Stato-Regioni, proposto dal ministero della Salute, in base sempre alla legge 125/2015 che prescrive che il disavanzo sia posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva del 40%  nel  2015,  45% nel 2016 e al 50% dal 2017 in poi.

Ciascuna azienda concorre in misura pari all'incidenza percentuale del  proprio  fatturato  sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico  del Servizio sanitario regionale secondo quanto fissato nell’accordo ad hoc Stato-Regioni.

Sempre alla Stato-Regioni del 7 novembre approda anche un accordo simile, ma per gli eventuali disavanzi 2019, "quasi" gemello di quello per gli anni precedenti, ma con tutti i riferimenti necessari alla fatturazione elettronica e l’aggiunta di un articolo   in cui si regola la verifica delle fatture elettroniche emesse dalle aziende fornitrici.
Gli enti del Ssr, prima di autorizza il pagamento, verificano per ciascun dispositivo fatturato la corretta applicazione delle indicazioni operative previste nella per la fatturazione elettronica e le regioni e le province autonome attivano un'azione di monitoraggio sui propri enti, perché verifichino che le aziende fornitrici indichino nelle fatture elettroniche le informazioni identificative dei dispositivi medici, così come previsto per gli enti del Ssr.

Per rendere possibile questo compito il ministero della Salute rende disponibili a ciascuna Regione le informazioni, in forma aggregata, ricavate dai dati delle fatture elettroniche riguardanti ì dispositivi medici trasmesse dal ministero dell'Economia, che consentono di individuare, su base mensile, l’impresa fornitrice, l'azienda sanitaria destinataria e l'importo complessivo per i dispositivi medici oggetto delle forniture.

E l'eventuale superamento del tetto di spesa  a livello nazionale e regionale, per Il solo 2019, è dichiarato entro il 30 settembre 2020 sulla base dei dati risultanti dalla fatturazione elettronica di ciascuna azienda, al lordo dell'IVA, rilevati entro il 31 luglio 2020.

 

06 Novembre 2019

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