Divieto di vendita online e nuove regole per i prodotti da fumo 2.0. I pareri delle commissioni Finanze di Camera e Senato

Divieto di vendita online e nuove regole per i prodotti da fumo 2.0. I pareri delle commissioni Finanze di Camera e Senato

Divieto di vendita online e nuove regole per i prodotti da fumo 2.0. I pareri delle commissioni Finanze di Camera e Senato
La condizione posta dalle commissioni al Governo per il parere positivo è di introdurre nel nostro ordinamento una categoria specifica e separata per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina. Riallineare le regole a quelle dell'Ue e introdurre disposizioni in materia di circolazione, etichettatura, vendita e immissione in consumo e un'imposta di consumo per questi prodotti di nuova generazione. Chieste norme più stringenti a tutela dei minori.

Riallineare le regole sui nuovi prodotti da fumo a quelle previste dall’ordinamento europeo. Questa la richiesta al Governo contenuta nel parere delle commissioni Finanze di Camera e Senato al decreto legislativo sulla riforma del codice doganale e delle sanzioni applicabili su accise, imposte di consumo e Iva.

Nel testo si sottolinea come il vigente decreto legislativo 25 ottobre 1995, n. 504 (“Testo Unico delle Accise”), che stabilisce le definizioni dei prodotti assoggettati al regime di accisa e di imposta di consumo, non prevede la categoria specifica e separata dei prodotti senza tabacco, “in ciò configurandosi un disallineamento dell’ordinamento italiano con le disposizioni relative alla Nomenclatura Combinata UE”, tenuto conto altresì di quanto disposto dall’articolo 3 del Testo Unico delle Accise relativamente al raccordo tra la normativa fiscale domestica e la disciplina doganale comunitaria.

Si rivela pertanto la necessità di procedere ad una “piena armonizzazione” delle disposizioni definitorie del Testo Unico delle Accise con quelle statuite dalla Nomenclatura Combinata UE, anche al fine di “eliminare i possibili disallineamenti amministrativi in sede di operazioni doganali di import ed export intracomunitario ed extracomunitario” di questi prodotti, e della conseguente applicazione dei regimi normativi e sanzionatori.

Le commissioni hanno inoltre ritenuto “opportuno” provvedere ad una “contestuale disciplina organica per la circolazione e immissione in consumo” di questi prodotti, con riferimento al regime di tassazione, distribuzione ed etichettatura.

Richiamata anche la necessità di prevedere, con finalità di contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché di tutela delle entrate erariali, e “in vista dell’introduzione di una specifica sanzione a presidio degli interessi suindicati, il divieto di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina”. Quindi uno stop alla loro vendita online.

La condizione posta al Governo per il parere favorevole è quindi l’introduzione di un’apposita norma che “disponga l’aggiornamento delle disposizioni attualmente vigenti ai sensi del decreto legislativo n. 504/1995 mediante l’introduzione della categoria specifica e separata dei “prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide, privi di tabacco, contenenti o meno nicotina”, in linea con le disposizioni della Nomenclatura Combinata dell’UE come aggiornate dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione del 12 ottobre 2021, definendone altresì specifica disciplina e provvedendo al necessario coordinamento normativo di quanto previsto dall’articolo 39-ter del decreto legislativo n. 504/1995 in conseguenza dell’introduzione della categoria specifica e separata di cui al presente punto”.

Conseguentemente, il Governo dovrà provvedere a introdurre: a) disposizioni in materia di circolazione ed etichettatura di tali prodotti analoghe a quelle previste dall’62-quater del decreto legislativo n. 504/1995; b) disposizioni in materia di vendita e immissione in consumo di tali prodotti analoghe, in via esclusiva, a quelle previste dall’articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293; c) una imposta di consumo su tali prodotti di entità pari a quella prevista dall’articolo 39-terdecies del decreto legislativo n. 504/1995; d) tale disposizione dovrà inoltre prevedere misure volte a tutelare la qualità dei prodotti immessi sul mercato, la tutela della salute, nonché a prevedere il divieto di vendita a minori.

11 Luglio 2024

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