Donazione corpo post mortem. Via libera all’unanimità dalla Commissione Sanità. Sileri (M5S): “Passo avanti per la ricerca”

Donazione corpo post mortem. Via libera all’unanimità dalla Commissione Sanità. Sileri (M5S): “Passo avanti per la ricerca”

Donazione corpo post mortem. Via libera all’unanimità dalla Commissione Sanità. Sileri (M5S): “Passo avanti per la ricerca”
Il consenso alla donazione avviene mediante dichiarazione redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Per i minori servirà il consenso di entrambi i genitori. Dovranno essere individuati centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme. Si precisa che la donazione non potrà avere fini di lucro e la restituzione del corpo per la sepoltura dovrà avvenire, in condizioni dignitose, entro 2 anni. IL TESTO

La Commissione Sanità del Senato, nella giornata di ieri, ha concluso la discussione congiunta dei provvedimenti in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, conferendo mandato unanime al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea.
 
"Sono veramente soddisfatto dei lavori portati avanti dalla Commissione – ha commentato il presidente della Commissione Sanità Pierpaolo Sileri – e ringrazio tutti per l'impegno, abbiamo votato insieme un provvedimento veramente importante per i medici e per la ricerca. Mi auguro che l'iter in Aula possa essere rapido. Regolamentare la pratica della dissezione dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione è indispensabile per tutta la medicina e principalmente per l'esercizio della chirurgia. Per gli studenti, infatti, è davvero fondamentale fare pratica di dissezione, soprattutto per quanto concerne lo studio dell'anatomia. Ma non solo: donare il proprio corpo 'post mortem' consentirebbe anche di non sperimentare più sul vivente, di non sperimentare più sugli animali, che vengono a volte uccisi appositamente, e di avere chirurghi più bravi perché il cadavere è anatomia umana, non di un'altra specie. Colmiamo un vuoto normativo e diamo una possibilità a tutti quelli che hanno sempre dato una mano alla scienza di fare molto di più".
 
Il provvedimento si compone di 9 articoli.

L'articolo 1 chiarisce che esso ha per oggetto l'utilizzo a fini di studio e di ricerca scientifica del corpo umano e dei tessuti di persone delle quali sia stata accertata la morte nelle forme di legge e che abbiano espresso in vita il loro consenso con le modalità individuate dallo stesso provvedimento in esame.
 
L'articolo 2 incarica il ministro della salute di promuovere, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza della possibilità di manifestare il consenso per la donazione del proprio corpo post mortem. Le regioni e le aziende sanitarie locali sono chiamate ad adottare iniziative per informare dei contenuti della legge i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private e i cittadini.

L'articolo 3 disciplina la manifestazione del consenso alla donazione del proprio corpo post mortem, prevedendo che questa avvenga mediante una dichiarazione redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti post mortem deve essere manifestato nelle stesse forme da entrambi i genitori. È previsto inoltre l'utilizzo di una banca dati nazionale, il cosiddetto sistema informativo dei trapianti. Una copia della dichiarazione di consenso dei donatori deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio, da individuarsi ai sensi dell'articolo 4. I centri devono a loro volta comunicare la dichiarazione all'ufficio di stato civile del comune di residenza della persona. I comuni sono quindi chiamati a tenere, presso gli uffici di stato civile, appositi elenchi speciali dei donatori del corpo.

L'articolo 4 stabilisce che il Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'istruzione e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, individui le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme oggetto di donazione.

L'articolo 5 disciplina i termini della restituzione della salma, prevedendo che i centri di riferimento che hanno ricevuto in consegna la salma debbano restituirla alla famiglia, in condizioni dignitose, entro due anni dalla data della consegna. Le spese per il trasporto della salma dal decesso fino alla restituzione, quelle relative alla tumulazione o all'eventuale cremazione sono a carico – entro il limite massimo stabilito dall'articolo 8 – delle istituzioni in cui hanno sede i centri di riferimento che hanno utilizzato la salma.

L'articolo 6 stabilisce che l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem non può avere fini di lucro e che eventuali donazioni di denaro effettuate da privati per essere destinate a fini di studio e di ricerca scientifica mediante l'uso di salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento.

L'articolo 7 prevede che il ministro della salute adotti un regolamento di attuazione della legge per stabilire le modalità e i tempi per la conservazione, la richiesta, il trasporto, l'utilizzo e la restituzione della salma; i tempi non devono comunque essere superiori a due anni. Il regolamento deve prevedere che si possa procedere alla sepoltura delle salme per cui la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione; deve indicare le cause di esclusione dell'utilizzo di salme ai fini di ricerca; e deve individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto del limite di spesa fissato dalla legge. Il regolamento è adottato, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 8 individua la copertura finanziaria, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

L'articolo 9 abroga la disposizione vigente in materia (l'articolo 32 del regio decreto n. 1592 del 1933).

10 Aprile 2019

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