Il Contratto di Governo e la sanità. Alcune prime riflessioni

Il Contratto di Governo e la sanità. Alcune prime riflessioni

Il Contratto di Governo e la sanità. Alcune prime riflessioni
Sono molti i temi e le proposte in materia sanitaria trattati nel contratto siglato da 5 Stelle e Lega che dovrebbe ispirare l’azione del neo Governo Conte. In questo articolo mi soffermo soprattutto su tre aspetti: integrazione tra sanità e sociale, accreditamento e convenzioni

Il «Contratto di governo», che sancisce le linee guida dell'Esecutivo Conte, rappresenta lo strumento sul cui contenuto valutare l'impegno politico della maggioranza M5S-Lega a generare il promesso cambiamento del Paese.
 
Fondamentale capire l'idea di sanità che ha il nuovo Governo. Meglio, i temi più salienti, sviluppati nel rispetto della sintesi che un progetto politico richiede.
 
Nel ribadire i principi dell'universalità, dell'uniformità delle prestazioni e dell'equità dell'accesso alle cure che distinguono il nostro sistema salutare dagli altri nonché l'esigenza di renderlo finanziariamente sostenibile, il programma di Governo si qualifica, come si diceva, per alcuni punti che vanno dal diverso impegno promesso di miglioramento della regolazione selettiva della dirigenza sanitaria e del management aziendale, invero un po' carente e pasticciata, sulla governance farmaceutica, sull'armonizzazione del turnover con i percorsi formativi universitari del personale sanitario, sul controllo sociale dei parametri di «civiltà assistenziale» e sulla lotta alla corruzione.
 
Sanità e assistenza sociale, una cosa sola
Su tutto, il «Contratto per il governo del cambiamento» ha previsto un diverso impegno politico per materializzare una concreta integrazione del servizio sanitario con quello assistenziale, tale da realizzare uniformemente il sistema della salute in senso lato, conformemente alla previsione dei già Liveas insediati nei novellati Lea.
 
I firmatari hanno scoperto (ed era ora che qualcuno se ne accorgesse dopo 17 anni di disattenzione) che non c'è prevenzione senza un'assistenza sociale che preceda – contribuendo spesso ad assicurare così una concreta prevenzione – ogni eventuale intervento tipicamente sanitario, ovvero che succeda allo stato di malattia, tanto da contribuire ad un pronto recupero dell'ammalato all'economia produttiva e/o ad accompagnare il medesimo, in difetto di ripristino della normalità psico-fisica, al godimento delle garanzie economiche previdenziali e/o di prestazioni riabilitative, anche estreme.  
 
Finalmente sul tema, un impegno della politica imperniato a risolvere quel gap causato da una legislazione costituzionale disattenta che ha rimesso nel 2001, per mera dimenticanza, l'assistenza sociale alla competenza esclusiva della Regione, rendendo nel territorio di alcune di esse indicibili arretramenti di servizio, di frequente vergognosi.
 
Una trascuratezza grave che ha fatto sì che il Paese, in assenza dei principi fondamentali dettati dallo Stato nell'ambito della legislazione concorrente, si dividesse in aree di qualità e aree di degrado, aggravate anche da fattori determinati dagli incrementi della domanda derivati dall'età anagrafica media che avanza e dalle politiche di inclusione, invero malgovernate.
 
Accreditamento e convenzioni, le esigenze
In tema di rideterminazione dei criteri individuativi per generare la migliore erogazione privata, è da accogliere con il dovuto entusiasmo la previsione contrattuale del Governo che anticipa la revisione delle procedure di accreditamento e di convenzionamento. Un tema, quello dell'accreditamento, sul quale si rende necessaria una riscrittura legislativa statale funzionale ad individuare ulteriori tipologie di idoneità (tale è l'accreditamento) ad erogare in nome e per conto del SSN prestazioni salutari. Ciò in linea con le figure più attuali, alcune delle quali già individuate da alcune Regioni, del tipo quello denominato funzionale ovvero di filiera prestazionale e di eccellenza.
 
Accreditati e contratto di fornitura
Relativamente all'accreditamento, non potrà non essere sottoposta a revisione anche la disciplina del c.d. accordo-contrattuale che, nella sanità (art. 8, quinquies d.lgs. 502/92), occorre per perfezionare l'acquisto da parte del SSN e la vendita a cura degli erogatori privati delle prestazioni sanitarie. Per intanto essi dovranno essere fondati e, dunque, conclusi esclusivamente sulla base del reale fabbisogno epidemiologico, mai accertato ovunque ma definito acriticamente sulla spesa storica altrettanto viziata, nonché caratterizzati dalla regressione tariffaria.
 
Uno strumento, quest'ultimo, garante comunque dell'erogazione delle prestazioni accreditate e contrattualizzate al pubblico per la durata di dodici mesi e non già limitata al tempo sufficiente a produrre un giro di affari pari al budget assegnato. Chi non ci sta sarà fuori e, dunque, farà l'accreditato senza contratto!
 
Convenzionati e sinergie
Quanto alle convenzioni, rese possibili nell'ordinamento con i «medici di famiglia» (MMG e pediatri di libera scelta) e le farmacie ci sarà anche tanto da implementare, solo che si voglia arginare l'uso indebito che si è fatto sino ad oggi dei pronto-soccorsi, compensativi dei gap causati da una assistenza di base non propriamente efficace.
 
Nell'ottica di rafforzamento dell'assistenza territoriale, occorre individuare strumenti garanti della sinergia assistenziale prestata dall'organizzazione pubblica in senso stretto con quella convenzionata.
 
Alle farmacie, quali titolari di concessioni pubbliche regionali, il compito di rendersi presidio fisso di erogazione dei servizi di base non propriamente di competenza medica (da qui la farmacia dei servizi) e di collegamento con il sistema delle aziende della salute, funzionale a rendere più accessibili le prenotazioni e meno disastrose le liste di attesa, e soprattutto più consapevole la domanda dell'utenza.
 
Ai medici di medicina generale, quali principali collaboratori parasubordinati del sistema, il dovere retribuito di rendersi sinergici con l'assistenza pubblica attraverso le novellate organizzazioni, aggregative e strutturali, previste dall'ordinamento (decreto Balduzzi docet):
a) le Aggregazioni funzionali territoriali (Aft), quali raggruppamenti funzionali monoprofessionali di MMG garanti di una continuità assistenziale h12;
 
b) le Unità complesse delle cure primarie (Uccp), quali strutture pluriprofessionali, estese pertanto anche ai pediatri di libera scelta, garanti di un'assistenza h24. In quanto tali – dal momento che costituiscono segmenti essenziali dei Distretti e dunque dell'assistenza territoriali – potranno contribuire al progetto di potenziamento reale del territorio assistito, sempreché la politica abbia l'ardire di imporre comportamenti e impegni conformi alle esigenze collettive, spesso contrapposte alla facile capitalizzazione del consenso.   
 
Ettore Jorio
Università della Calabria

Ettore Jorio

07 Giugno 2018

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