Indennizzo danneggiati Talidomide ai nati ’58 e nel ’66. Consulta: “Disparità nel trattamento rispetto ai nati tra il 1959 ed il 1965”. Sul punto la “legge del 2016 è incostituzionale”

Indennizzo danneggiati Talidomide ai nati ’58 e nel ’66. Consulta: “Disparità nel trattamento rispetto ai nati tra il 1959 ed il 1965”. Sul punto la “legge del 2016 è incostituzionale”

Indennizzo danneggiati Talidomide ai nati ’58 e nel ’66. Consulta: “Disparità nel trattamento rispetto ai nati tra il 1959 ed il 1965”. Sul punto la “legge del 2016 è incostituzionale”
La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità delle Legge 113/2016 nella parte in cui riconosce l’indennizzo ai nati nel 1958 e nel 1966 solo alla di entrata in vigore della legge e non nella medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965. LA SENTENZA

La Corte costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 21-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2016, n. 160, nella parte in cui l’indennizzo ivi indicato è riconosciuto ai soggetti nati nell’anno 1958 e nell’anno 1966, dalla «data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», anziché dalla «medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965».”
 
“Considerando il necessario bilanciamento tra esigenza di tutela del diritto al sostegno assistenziale, da una parte, e garanzia del mantenimento dell’equilibrio nella gestione delle risorse finanziarie disponibili, dall’altra, – si legge nella sentenza – non è in discussione il punto di equilibrio individuato dal legislatore con la disposizione di cui all’art. 2, comma 363, della legge n. 244 del 2007, come attuato dall’art. 1, comma 3, del regolamento di cui al d.m. 2 ottobre 2009, n. 163, che fa decorrere il riconoscimento del beneficio, per i soggetti nati tra il 1959 ed il 1965, dalla data di entrata in vigore della legge n. 244 del 2007. È invece censurata la scelta operata dal legislatore del 2016, il quale decide di estendere l’indennizzo ai soggetti nati nel 1958 e nel 1966, riconoscendo ad essi i medesimi presupposti di tutela, ma impone loro, al tempo stesso, una decorrenza del beneficio diversa e ben più penalizzante”.
 
“Ciò – secondo i giudici – determina una differenza di trattamento priva di giustificazione, e perciò lesiva dell’art. 3 Cost.”.

20 Marzo 2019

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