Legge Gelli. Ecco il decreto che istituisce l’Osservatorio nazionale buone pratiche sulla sicurezza in sanità. Sarà all’esame della prossima Stato Regioni

Legge Gelli. Ecco il decreto che istituisce l’Osservatorio nazionale buone pratiche sulla sicurezza in sanità. Sarà all’esame della prossima Stato Regioni

Legge Gelli. Ecco il decreto che istituisce l’Osservatorio nazionale buone pratiche sulla sicurezza in sanità. Sarà all’esame della prossima Stato Regioni
È stato trasmesso alla conferenza Stato Regioni lo schema di decreto attuativo di Lorenzin per l'istituzione, presso l'Agenas, dell'Osservatorio nazionale buone pratiche sulla sicurezza in sanità previsto dall'articolo 3 della legge sulla responsabilità professionale e la sicurezza delle cure. Si tratta del primo dei numerosi decreti attuativi richiamati dalla legge. Vengono qui disciplinate la composizione e le funzioni dell'Osservatorio. IL TESTO DEL DECRETO

Pronta la proposta del Ministero della Salute di istituire, presso l'Agenas, l'Osservatorio nazionale buone pratiche sulla sicurezza in sanità previsto dall'articolo 3 della legge sulla responsabilità professionale approvata lo scorso marzo (legge Gelli). Lo schema di decreto ministeriale verrà esaminato nel corso della prossima Conferenza Stato Regioni. Si tratta del primo dei numerosi decreti attuativo richiamati dalla legge.
 
Ecco cosa prevede nel dettaglio la proposta.
 
All'articolo 1 si spiega che l'Osservatorio verrà composto da:
– Direttore generale dell'Agenas con funzioni di coordinatore;
 
– Direttore genrale della Programmazione sanitaria del Ministero della Salute;
 
– Direttore generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del Ssn del Ministero della Salute;
 
– Direttore generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della Salute;
 
– Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute;
 
– Direttore generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della Salute;
 
– Direttore generale dell'Aifa;
 
– Presidente dell'Istituto superiore di sanità;
 
– Presidente del Consiglio superiore di sanità;
 
– Cinque esperti designati dal Ministero della Salute;
 
– Cinque rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, designati dalla Commissione salute del coordinamento delle Regioni.
 
Come spiegato dall'articolo 2 queste saranno le funzioni che svolgerà l'Osservatorio:
 
– acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, previsti dall'articolo 2 della legge Gelli, i dati regionali relativi ai rischi, eventi avversi, ed eventi sentinella;
 
– acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente i dati regionali relativi alle cause, all'entità, alla frequenza e all'onere finanziario del contenzioso;
 
– analizza i dati acquisiti;
 
– fonrisce indicazioni alle Regioni sulle modalità di sorveglianza del rischio sanitario ai fini della sicurezza del paziente;
 
– individua idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e per il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure da parte delle strutture sanitarie, nonché per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie anche attraverso la predisposizione di linee di indirizzo;
 
– effettua sulla base dei dati acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario, il monitoraggio delle buone pratiche per le sicurezze delle cure a livello nazionale;
 
– trasmette al Ministro della salute, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta.
 
Per tutti questi compiti, l'Osservatorio si potrà avvalere anche dei dati presenti nel Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (Simes). Inoltre, per il monitoraggio delle buone pratiche per le sicurezze delle cure a livello nazionale, potrà avvalersi delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, che dovranno essere individuate come descritto ai sensi dell'articolo 5 della legge Gelli, nonché di rappresentanti delle federazioni e delle associazioni professionali e di esperti nelle specifiche materie trattate.
 
Le disposizioni finali vengono disciplinate dall'articolo 3. Per il funzionamento dell'Osservatorio si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio sarà a titolo gratuito e ai componenti non saranno corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti. Le eventuali spese di missioni dei componenti verranno messe a carico delle amministrazioni di appartenenza.
 
Infine, l'articolo 4 spiega che il decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Giovanni Rodriquez

25 Luglio 2017

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