Liste d’attesa. Pronto il decreto che disciplina i poteri sostitutivi del Ministero della Salute in caso di ritardi e inadempienze delle Regioni

Liste d’attesa. Pronto il decreto che disciplina i poteri sostitutivi del Ministero della Salute in caso di ritardi e inadempienze delle Regioni

Liste d’attesa. Pronto il decreto che disciplina i poteri sostitutivi del Ministero della Salute in caso di ritardi e inadempienze delle Regioni
Lo schema, composto da soli tre articoli, dettaglia l'ambito di applicazione e le funzioni dell'Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, che opera alle dirette dipendenze del Ministro della salute. in caso di ritardi e inadempienze rispetto agli obiettivi fissati dal decreto liste d'attesa l'Organismo fisserà un termine di massimo 30 giorni entro i quali la Regione potrà controdedurre o eliminare le criticità riscontrate. In caso contrario l'Organismo si sostituirà alla Regione. SCHEMA DI DECRETO

Pronto lo schema di decreto con il quale il Ministero della Salute disciplina le sue modalità di intervento e la possibilità di ricorrere ai poteri sostitutivi in caso di ritardi e inadempienze da parte delle Regioni nel contrasto al fenomeno delle liste d’attesa.

Lo schema, composto da soli tre articoli, dettaglia innanzitutto l’ambito di applicazione e le funzioni dell’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, che opera alle dirette dipendenze del Ministro della salute. E dunque, in caso di mancata individuazione del Responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria (Ruas) entro 90 giorni o nel caso di ripetute inadempienze da parte delle Regioni rispetto agli obiettivi previsti dal decreto sulle liste d’attesa, l’Organismo potrà esercitare il suo potere sostitutivo. Nell’esercizio del potere sostitutivo l’Organismo avrà gli stessi poteri e sarà soggetto agli stessi limiti delle amministrazioni titolari del potere.

Si dettaglia quindi che in caso di ritardi e inadempienze rispetto agli obiettivi fissati dal decreto l’Organismo, dandone comunicazione al Ministero della Salute, fisserà un termine di massimo 30 giorni entro i quali la Regione potrà controdedurre o eliminare le criticità riscontrate. Decorso questo termine, in caso di mancate controdeduzioni o di controdeduzioni giudicate “non accoglibili”, l’Organismo si sostituirà alla Regione o indicare alla stessa le linee operative e il termine per adempierle, verificandone poi la corretta esecuzione. La sostituzione dovrà essere comunicata al Ministero della Salute.

Viene inoltre sottolineato come il potere sostitutivo non escluda definitivamente il potere del soggetto titolare. La Regione potrà infatti chiedere all’Organismo di poter esercitare il proprio potere. A quel punto l’Organismo, valutate le circostanze e l’interesse pubblico prevalente, determina se autorizzare l’esercizio del potere assegnando un termine perentorio per provvedere. A conclusione del procedimento o a seguito del comportamento attivo da parte della Regione, l’Organismo può disporre la revoca del provvedimento che aveva adottato in sostituzione.

Nell’esercizio del potere sostitutivo l’Organismo si potrà avvalere delle strutture e degli Uffici dell’Amministrazione sostituita. Le spese e gli oneri saranno a carico dell’Amministrazione sostituita.

Se entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto sulle liste d’Attesa le Regioni non avranno individuato il Responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria (Ruas), l’Organismo provvederà a nominarlo nella persona del Direttore regionale della sanità.

L’Organismo avrà il compito di redigere una relazione sulle azioni poste in essere in sostituzione della Amministrazione inadempiente e la invierà a quest’ultima e al Ministro della Salute. La relazione dovrà riportare le criticità rilevate, la modalità e i termini con i quali è stato instaurato il contraddittorio, i professionisti che hanno condotto le eventuali attività di accesso e verifica, l’eventuale assistenza dei Carabinieri del NAS, i referenti del soggetto sostituito che hanno assistito l’Organismo nell’esercizio del potere sostitutivo delle attività di verifica e controllo, l’elenco della documentazione di cui si è acquisita copia, gli atti e i provvedimenti assunti in via sostitutiva, il dettaglio delle spese sostenute, nonché ogni altro elemento utile ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa.

Infine, l’Organismo dovrà redigere, entro il 10 gennaio di ogni anno, una relazione sulle complessive attività svolte in sostituzione da inviare al Ministero della Salute.

Giovanni Rodriquez

Giovanni Rodriquez

11 Novembre 2024

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