Obiezione di coscienza: un Ddl per i farmacisti

Obiezione di coscienza: un Ddl per i farmacisti

Obiezione di coscienza: un Ddl per i farmacisti
Presentato in Senato un disegno di legge che si propone di regolamentare e risolvere i problemi che potrebbero nascere dal riconoscimento anche per i farmacisti del diritto all’obiezione di coscienza nella dispensazione di farmaci abortivi o anticoncezionali. Il Ddl ha come primo e unico firmatario il senatore Luigi D'Ambrosio Lettieri (nella foto), segretario della XII commissione Igiene e sanità di Palazzo Madama

“Misure per definire e regolare il diritto all'obiezione di coscienza da parte dei farmacisti”: questo il titolo del disegno di legge 2160 afirma di Luigi D’Ambrosio Lettieri (PdL) segretario della XII commissione Igiene e sanità del Senato, presentato lo scorso 5 maggio e ancora non assegnato. Il Ddl, come si legge nella relazione che precede l’articolato, si prefigge di trovare soluzione a tutte quelle situazioni nelle quali “il farmacista, esattamente come ogni altro professionista della salute, può trovarsi davanti a un problema di conflitto etico”. Di conseguenza il primo dei quattro articoli che compongono il Ddl, riconosce anche al farmacista, “il diritto di sollevare, previa dichiarazione, obiezione di coscienza nei confronti della dispensazione di farmaci che provochino l'aborto o impediscano l'annidamento nell'utero dell'ovulo fecondato”. Lo stesso articolo, stabilisce l’estensione della possibilità di obiezione anche alle preparazioni magistrali, prevedendo inoltre che il diritto all’obiezione non costituisca motivo di discriminazione – “anche di natura economica e disciplinare” – all’interno del rapporto di lavoro subordinato.
Il farmacista obiettore – queste le disposizioni del secondo articolo – avrà comunque l’obbligo di “comunicare la scelta di obiezione di coscienza sia all'autorità sanitaria, sia al datore di lavoro, stabilendone le modalità”. Il compito di informare il pubblico sulla possibilità per il farmacista di esercitare tale diritto, saranno le Regioni: in questo modo si intendono prevenire “possibili situazioni di contenzioso tra i professionisti obiettori e i cittadini che non fossero a conoscenza delle disposizioni della presente legge”. Il terzo articolo ha l’obiettivo di “superare quello che sembra essere il maggiore ostacolo al pieno riconoscimento del diritto di obiezione di coscienza ai farmacisti, ovvero la necessità di garantire il primato del diritto del cittadino all'accesso al farmaco, allorquando questo avvenga all'interno di percorsi rispettosi delle leggi e legittimati dalla prescrizione medica”. Il rifiuto di consegnare il farmaco che discende dal’esercizio del diritto di obiezione, potrebbe infatti costringere l’utente a recarsi presso un'altra farmacia, magari anche lontana. E se per i farmaci in questione fossero necessari tempi particolari di assunzione – come nel caso del levonorgestrel – l’obiezione del farmacista potrebbe anche essere considerata come “una lesione del diritto di accesso al farmaco di cui ogni cittadino è portatore”. Per risolvere il problema il sopraccitato articolo 3 pone a carico del presidio sanitario in cui operi il farmacista obiettore di coscienza (sia che si tratti di farmacia pubblica, privata od ospedaliera o un servizio farmaceutico Asl che svolga attività di distribuzione diretta di farmaci) “l’obbligo di garantire l'intervento di un farmacista che possa in ogni caso dare corso alla spedizione della ricetta e alla conseguente consegna del farmaco, nel rispetto dei tempi utili per una sua corretta ed efficace assunzione”.
L’ultimo articolo, il quarto, stabilisce infine che l’obiezione di coscienza possa essere revocata “sempre e in ogni momento”.

17 Maggio 2010

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