Pensioni. Dopo sentenza Consulta. Circolare Inps: “Rimborso una tantum da 800 euro ai pensionati con assegno da 1.500 euro al mese”

Pensioni. Dopo sentenza Consulta. Circolare Inps: “Rimborso una tantum da 800 euro ai pensionati con assegno da 1.500 euro al mese”

Pensioni. Dopo sentenza Consulta. Circolare Inps: “Rimborso una tantum da 800 euro ai pensionati con assegno da 1.500 euro al mese”
E inoltre, dal prossimo anno aumento di 42 euro al mese. Pubblicata dall’Istituto previdenziale la circolare applicativa del Decreto 65/2015 adottato dal Governo dopo la bocciatura da parte della Consulta dello stop alle indicizzazioni delle pensioni. LA CIRCOLARE - TABELLE

Dopo la sentenza della Corte costituzionale che aveva bocciato lo stop alle indicizzazione delle pensioni deciso dal Governo Monti e il successivo decreto del Governo Renzi per farvi fronte, oggi l’Inps ha pubblicato la circolare applicativa proprio dell'articolo 1 del decreto 65. Nel caso esemplificato dall'Inps, cioè il pensionato tra tre e quattro volte il minimo (1.500 euro di assegno), si determina un rimborso una tantum da 796 euro, nell'assegno di agosto, poi la base della pensione diventa di 1.525 euro mensili da agosto 2015 e quindi di 1.541 euro da gennaio 2016, con una maggiorazione di 42 euro.
 
Qui di seguito una breve sintesi della circolare:
Per quanto riguarda la Rivalutazione per gli anni 2012–2013 essa è riconosciuta:
-nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.  
-nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi; 
-nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o  inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
-nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
– non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. 

Per quanto riguarda la Rivalutazione dei trattamenti pensionistici dall’anno 2014 l’incremento perequativo attribuito per gli anni 2012 e 2013, costituisce la base di calcolo per poi determinare gli importi mensili delle pensioni a partire dal 2014, viene riconosciuto in misura pari:  
-al 20% dell’aumento ottenuto nel biennio 2012-2013, relativamente agli anni 2014 e 2015;
-al 50% dell’aumento ottenuto nel biennio 2012-2013, relativamente all’anno 2016.
"Pertanto, alle pensioni il cui importo è superiore a tre volte il trattamento minimo verrà attribuita la percentuale di perequazione prevista per il 2012 (pari al 2,7 per cento) nella misura del 20% del 40% fino a quattro volte il minimo (1.500-2.000 euro circa), del 20% del 20% fino a cinque volte (2.000-2.500 euro circa) e del 20% del 10% fino a sei volte (2.500-3.000 euro circa)", azzerandosi per i livelli superiori. “Nella stessa misura – aggiunge l’Inps – verrà attribuita alle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo la percentuale di perequazione prevista per il 2013, pari al 3 per cento. Su questi nuovi incrementi verranno determinati i nuovi importi mensili delle pensioni sui quali applicare le percentuali di perequazione La differenza verrà corrisposta  a titolo di arretrati per il 2014 e per i primi sette mesi del 2015 e costituisce il rateo pensionistico a regime da agosto a dicembre del 2015. Dall'anno prossimo, le percentuali di perequazione vengono incrementate nella misura del 50% del 40% fino a quattro volte il minimo, del 50% del 20% fino a cinque volte e del 50% del 10% fino a sei volte.

Nel caso esemplificato dall'Inps, cioè il pensionato tra tre e quattro volte il minimo (1.500 euro di assegno), si determina un rimborso una tantum da 796 euro, nell'assegno di agosto, poi la base della pensione diventa di 1.525 euro mensili da agosto 2015 e quindi di 1.541 euro da gennaio 2016.
Per quanto riguarda i pagamenti la circolare specifica che “alla ricostituzione dei trattamenti pensionistici si provvede d’ufficio”.

25 Giugno 2015

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