Lo schema di disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 4 settembre, per la riforma delle professioni sanitarie e della responsabilità professionale del personale, è stato trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni per l’acquisizione del parere necessario ed è stato firmato lo scorso 13 novembre dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il provvedimento è così ora finalmente pronto per l’avvio del suo iter in Parlamento.
Il provvedimento, collegato alla legge di bilancio 2025, si articola in tre capi e nove articoli.
Il Capo I, al fine di potenziare il Servizio sanitario nazionale e di assicurare le risorse umane necessarie a garantire i livelli essenziali di assistenza nel rispetto dei principi di dignità e centralità della persona e dei bisogni del malato, contiene disposizioni volte a conferire deleghe al Governo, dettando i criteri e i princìpi che dovranno guidare i provvedimenti legislativi delegati.
L’articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2026, uno o più decreti legislativi per il riordino delle professioni sanitarie. Sugli schemi di decreti legislativi dovrà acquisirsi la previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni. A seguito della trasmissione degli interventi normativi delegati alle Camere, le Commissioni parlamentari competenti si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dei decreti legislativi, decorso i quale il decreto legislativo potrà essere comunque adottato. Inoltre, qualora i termini per l’espressione dei pareri parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. È, infine, prevista la facoltà per il Governo di adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi, da esercitarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega.
L’articolo 2 detta i princìpi e criteri direttivi di delega di tipo generale, prevedendo che i decreti legislativi delegati rechino una ricognizione delle disposizioni incompatibili, con conseguente abrogazione espressa, oltre che un coordinamento delle nuove disposizioni con quelle non abrogate, nel rispetto del riparto di competenze delineato a livello costituzionale. Infine, si prevede la revisione e l’adeguamento dell’apparato sanzionatorio amministrativo e disciplinare vigente.
L’articolo 3 detta princìpi e criteri direttivi per l’adozione di misure in favore del personale sanitario. Nell’esercizio della delega il Governo dovrà osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi per rafforzare l’attrattività del Servizio sanitario nazionale:
a): “Riordino e razionalizzazione” del lavoro flessibile per gli specializzandi, attingendo a norme già esistenti.
b): Introduzione di “vincoli minimi di permanenza” per il personale assunto in aree disagiate e nelle isole minori.
c): Misure per il “mantenimento in servizio” attraverso riconoscimenti professionali, favori nelle progressioni di carriera e valorizzazione del lavoro in aree disagiate.
d): Razionalizzazione degli adempimenti amministrativi (es. cartelle cliniche, referti) per liberare “tempo clinico”.
e): “Irrobustimento” della tutela della sicurezza degli operatori, anche attraverso sanzioni amministrative.
f): Meccanismi premiali legati alla performance, anche per la riduzione delle liste d’attesa, da realizzare “nell’ambito del tetto di spesa” esistente.
g): Sviluppo di una metodologia comune per la pianificazione del numero di specializzandi, in sinergia con il Ministero dell’Università.
L’articolo 4 mira a colmare il divario tra le competenze tradizionali dei professionisti e le nuove esigenze dettate dall’evoluzione tecnologica e scientifica. Nell’esercizio della delega il Governo dovrà osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi per la valorizzazione delle competenze professionali del personale sanitario:
a) e b): Agenas provvederà, con le sue risorse ordinarie, ad attualizzare le competenze professionali e a promuovere un Sistema nazionale di certificazione.
c): Definisce una “mera previsione di policy” per la governance dell’Intelligenza Artificiale in sanità.
d): Aggiornamento della formazione manageriale del personale del Ssn, con “invarianza di spesa” rispetto al sistema Ecm attuale.
L’articolo 5 punta a rimodulare i percorsi formativi, in particolare per:
a): Ridefinire il percorso della medicina generale.
b): Valorizzare le scuole di specializzazione per le professioni di chimico (per garantire il turnover generazionale), odontoiatra (per supporto all’attività forense) e biologo (per l’igiene pubblica ambientale).
L’articolo 6 delega il Governo a rivedere la disciplina degli Ordini (L. 3/2018), in particolare a:
a) adottare i necessari correttivi afferenti alle competenze e alla scadenza dei mandati degli organi;
b) introdurre misure volte a valorizzare il ruolo degli Ordini professionali quali organi sussidiari dello Stato.
Il Capo II reca disposizioni in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
L’articolo 7 modifica la disciplina penale con un duplice scopo: “contrastare il fenomeno della ‘medicina difensiva’” e “calibrare il rimprovero per colpa” alla complessità dell’attività sanitaria.
Viene sostituito l’articolo 590-sexies. La nuova norma stabilisce che se il sanitario “si attiene alle linee guida […] o alle buone pratiche clinico-assistenziali” (purché adeguate al caso), è punibile solo per colpa grave. Ciò vale per tutte le forme di colpa (imperizia, imprudenza e negligenza).
Viene introdotto un nuovo articolo 590-septies, che elenca i parametri di cui il giudice deve tenere conto per valutare la colpa. Tra questi: la scarsità delle risorse umane e materiali, le carenze organizzative non evitabili, la mancanza o contraddittorietà delle conoscenze scientifiche, la complessità della patologia, il ruolo svolto in team multidisciplinari e le situazioni di urgenza o emergenza.
L’articolo 8 apporta modifiche alla legge 24/2017 per armonizzare il regime di responsabilità civile con quello penale e “valorizzare l’arte medica”.
Viene modificato l’articolo 5, comma 1: si stabilisce che i sanitari si debbano attenere anche alle “buone pratiche clinico-assistenziali”, e non solo alle linee guida, “salve comunque le specificità del caso concreto”.
Viene soppresso un periodo dell’articolo 7, comma 3 perché “risulta fuorviante”, in quanto collegava erroneamente la condotta del sanitario alla quantificazione del danno e non all’accertamento della responsabilità.
Viene introdotto un nuovo comma 3-bis all’articolo 7, che estende anche in sede civile i parametri di valutazione della colpa già previsti per il penale (scarsità di risorse, carenze organizzative, complessità del caso, ecc.).
Resta fermo l’articolo 2236 del codice civile. Ciò significa che, a differenza del penale, in ambito civile per le prestazioni ordinarie il sanitario risponde anche per colpa lieve. La limitazione alla sola “colpa grave” opera solo per le prestazioni di “speciale difficoltà”.
Viene infine chiarito che le linee guida sono “inderogabili”.
Il Capo III prevede disposizioni in materia finanziaria.
Più precisamente, l’articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria precisando che i decreti legislativi di cui al presente provvedimento sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie.
disponibili a legislazione vigente.