Sardegna. Per la Consulta illegittime le norme su commissari e sostituzioni dei vertici aziendali

Sardegna. Per la Consulta illegittime le norme su commissari e sostituzioni dei vertici aziendali

Sardegna. Per la Consulta illegittime le norme su commissari e sostituzioni dei vertici aziendali

La Corte Costituzionale ha bocciato la riforma sanitaria sarda, dichiarando illegittimi il commissariamento generalizzato delle aziende e la sostituzione "politica" dei vertici. La sentenza tutela la stabilità dirigenziale e il buon andamento della sanità pubblica. LA SENTENZA

Stop dalla Consulta al riassetto della sanità sarda voluto dalla giunta Solinas in Sardegna. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 198 ha dichiarato incostituzionali due cardini della legge regionale 8 del 2025: l’articolo che permetteva al nuovo direttore generale di sostituire in 60 giorni i vertici aziendali (sanitario, amministrativo) e quello che imponeva il commissariamento straordinario di tutte le 13 aziende sanitarie dell’isola, con decadenza automatica dei direttori generali in carica.

La pronuncia, accogliendo integralmente il ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, segna una netta vittoria dello Stato sul piano del rispetto dei principi fondamentali in materia di sanità e di buon andamento della pubblica amministrazione.


La legge regionale, presentata come “urgente” per razionalizzare e garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, era finita sotto la lente del governo per due meccanismi giudicati spuri.

Da un lato, l’articolo 6 introduceva una sorta di spoils system per i direttori amministrativi e sanitari. All’insediamento di un nuovo DG, questi aveva 60 giorni per “confermare o sostituire” i suoi stretti collaboratori, senza necessità di motivare la scelta o di valutare il loro operato. Una procedura che, per la Corte, svincolava la cessazione dell’incarico “dall’accertamento oggettivo dei risultati conseguiti” e privava i dirigenti delle garanzie del giusto procedimento e del contraddittorio, ledendo il principio di buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.).

La difesa della Regione, che sosteneva si trattasse di meri “coadiutori fiduciari” del DG, non ha convinto i giudici. La Corte ha ribadito che una volta instaurato un rapporto di lavoro, la sua interruzione non può avvenire con la stessa discrezionalità ampia e incondizionata della nomina.

Ancor più gravosa, agli occhi della Consulta, la scelta dell’articolo 14: il commissariamento in blocco di tutte le aziende sanitarie con l’immediata decadenza dei direttori generali regolarmente in carica.

La Regione giustificava la mossa come necessaria per attuare in tempi rapidi e superando “resistenze campanilistiche” una riorganizzazione interna del sistema. Ma per la Corte questo non basta. La sua giurisprudenza (sentenze 87/2019, 209/2021, 189/2022) ammette il commissariamento straordinario solo in casi eccezionali e circoscritti: quando l’ufficio di DG è vacante e non si può coprire nei termini di legge, per dimissioni collettive, durante riorganizzazioni profonde che cambiano l’assetto del sistema (come il passaggio da una azienda unica a più enti, caso già esaminato per la Sardegna nel 2021).

Questa volta, però, la riorganizzazione prevista dalla legge 8/2025 non cambia la struttura del sistema sanitario sardo (rimangono le 13 aziende), ma ne modifica solo aspetti interni. Commissariare tutte le aziende, con DG in carica, per un “mero riordino interno” finalizzato ad adeguare il settore ai “nuovi indirizzi politici” della giunta neoeletta, eccede i poteri regionali. Violerebbe infatti i principi fondamentali sulla dirigenza sanitaria stabiliti dallo Stato (decreto legislativo 171/2016), che permettono di rimuovere un DG solo per gravi inadempienze accertate, previa contestazione e nel rispetto del contraddittorio.


La sentenza ha un duplice effetto. Sul piano giuridico, afferma con forza che la competenza concorrente in materia di “tutela della salute” non autorizza le Regioni a svincolarsi dai principi statali che proteggono la dirigenza da eccessivi condizionamenti politici, garantendo imparzialità, meritocrazia e continuità gestionale.

Sul piano concreto, la Regione Sardegna dovrà tornare alla scrivania. Il piano di riordino non potrà più avvalersi dello strumento “pesante” del commissariamento generale. I direttori generali attualmente in carica, se non vi sono i presupposti di grave inadempienza previsti dalla legge nazionale, restano al loro posto. E i nuovi DG, una volta nominati, non potranno più fare piazza pulita dei vertici aziendali in due mesi per mere ragioni di affinità politica, ma dovranno rispettare le regole e valutare il lavoro svolto.

G.R.

24 Dicembre 2025

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