Corte dei Conti. Nel 2015 danni erariali nella sanità per 87,7 milioni di euro dalle sentenze di primo grado
Anche per il 2015 si conferma il trend degli anni precedenti, che vede la materia sanitaria occupare ampio spazio nelle pronunce delle Sezioni giurisdizionali e nell’azione esercitata dagli uffici requirenti.
Partendo da dati definitivi (recte, promananti dal Giudice di secondo grado), si rileva che l’anno giudiziario da poco conclusosi ha fatto registrare 76 pronunce delle Sezioni giurisdizionali di appello, di cui 43 (+ 5 emesse in sede di definizione agevolata) di condanna al risarcimento del danno per un importo complessivo di oltre 6,3 milioni di euro.
Per quanto riguarda le pronunce di condanna, si tratta sia di sentenze pronunciate a seguito di esame nel merito della controversia, sia di quelle pronunciate a seguito della definizione agevolata dei giudizi (cinque), in applicazione dell’art. 1, commi 231-233, della legge n. 266 del 2005 (successivamente modificata ed integrata dall’art. 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102), che, come noto, prevede la riduzione fino al 30% del danno liquidato dal giudice di primo grado.
A tale dato va inoltre aggiunto l’ulteriore importo, anch’esso definitivo ma, come al solito, non di notevole entità in termini assoluti, di oltre 87 mila euro, derivante dal risarcimento spontaneamente corrisposto dagli indagati prima dello svolgimento del processo.
In primo grado si registrano 170 sentenze, di cui 114 di condanna per un importo complessivo di circa 87,7 milioni di euro, sensibilmente superiore rispetto a quello dello scorso anno nonostante le pronunce fossero state di numero maggiore (190).
Il dato dell’entità del danno risarcibile è solo indicativo, poiché si tratta di decisioni in parte ancora non passate in cosa giudicata e, quindi, suscettibili di impugnativa. In tale evenienza, come noto, la sentenza di prime cure, pur essendo immediatamente esecutiva, è sospesa ex lege in caso di eventuale impugnativa in appello, sede nella quale peraltro gli importi di condanna sono suscettibili di riduzione, sia per la già ricordata facoltà dei soggetti condannati in prima istanza di potersi avvalere della possibilità di definire il giudizio in via agevolata, con la possibilità di ridurre drasticamente il pagamento del risarcimento del danno ad un importo non superiore al 30% della somma stabilita in primo grado, sia per effetto di una diversa valutazione della vicenda da parte del giudice d’appello, che può naturalmente poi pronunciarsi per l’assoluzione.
A tali aspetti si aggiunga, inoltre, la ben nota criticità della difficile esecuzione delle sentenze di responsabilità e si comprende come i dati sugli importi di condanna non possano corrispondere a quelli che saranno effettivamente incamerati nelle casse dell’erario.
18 Febbraio 2016
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