Accreditamenti. Cosa cambia con la sentenza della Corte Costituzionale

Accreditamenti. Cosa cambia con la sentenza della Corte Costituzionale

Accreditamenti. Cosa cambia con la sentenza della Corte Costituzionale
La Corte ha aggiunto un tassello regolatore indispensabile al proliferarsi del “trasferimento” inter vivos dell’autorizzazione/accreditamento di strutture oggi consistentemente messe sul libero mercato a causa di una economia caratteristica non propriamente felice

La Corte Costituzionale con la sentenza, la n. 132/2013 ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1, comma 237-viciesquater, primo periodo, della legge della Regione Campania n. 4/2011, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011”. Nel particolare, la Consulta ha ritenuto che quanto deciso nella suddetta legge contrastasse con la disciplina dell’accreditamento di strutture sanitarie, prevista dall’art. 8-quater del vigente testo del d. lgs. n. 502/92.
 
Proprio per il tema affrontato e le conclusioni cui la medesima è pervenuta, la sentenza ha assunto una portata giuridica rilevante, in quanto è venuta a collocarsi nel più ampio dibattito che ha riguardato e riguarda l’istituto dell’accreditamento, la cui competenza regionale – come più volte ribadito dal Giudice costituzionale (sentenze n. 292 e n. 262 del 2012) – è da inquadrarsi nella più generale potestà legislativa concorrente Stato-Regioni in materia di tutela della salute. Conseguentemente, viene a connaturarsi l’obbligo delle Regioni al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (sentenze n. 134/2006 e n. 200/2005).
 
Nel caso della legge regionale n. 4 del 15 marzo 2011 della Regione Campania, oggetto del giudizio della Consulta, è stato deciso da quest’ultima che la stessa contrastava con il d.lgs. n. 502/92 nella parte in cui dispone letteralmente che – in caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti – l’accreditamento possa essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati, precisando che l’eventuale verifica negativa comporti la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso.
 
Il Giudice della Leggi ha ritenuto, al riguardo, che la legge regionale derogasse profondamente alla suddetta disposizione statale. Ciò in quanto concepiva la concessione dell’accreditamento definitivo ai soggetti che, in forza di un acquisto di struttura perfezionato per il tramite del curatore fallimentare, fossero subentrati nella titolarità della medesima, collegando, altresì, la sua permanenza all’esito favorevole delle verifiche effettuate dalle commissioni locali delle ASL, intese a confermare o meno l’assetto organizzativo e tecnologico della precedente struttura e il possesso dei requisiti ulteriori per il rilascio dell’accreditamento definitivo.
 
Invero, il d.lgs n. 229/99, modificativo e integrativo del d. lgs. n. 502/92, ha previsto che l’accreditamento, meglio la consistenza numerica degli accreditati, debba essere strettamente relazionata (e, quindi, sensibilmente condizionata) all’effettivo fabbisogno di assistenza espresso nella regione di appartenenza. In tal senso, i commi 7 e 8 dell’art. 8-quater – secondo cui la richiesta di accreditamento da parte di strutture, nuove o già attivate, può intervenire in via provvisoria ovverosia per la durata della rilevazione necessaria alla Regione per verificare il volume delle attività svolte e la qualità delle prestazioni erogate – ne subordinano l’esistenza alle necessità assistenziali conclamate, arrivando a prevedere, nell’ipotesi di eventuale esito negativo del rilievo del fabbisogno epidemiologico relativo, la sospensione automatica dell’accreditamento così come legislativamente consentito.
Sul punto la Corte Costituzionale. già con la sentenza n. 361/2008, aveva avuto modo di sottolineare come l'art. 8-quater del d.lgs. n. 502/92 attribuisse alle Regioni la competenza a rilasciare l’accreditamento istituzionale, a seguito della verifica dei ‘‘requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale nonché a seguito della verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.”
 
L’intervento della Consulta, cristallizzato nella sentenza n.132/2013, e la conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 4/2011 sono da collocarsi nel più generale interesse di conferire all’accreditamento la natura di strumento di garanzia, finalizzato a promuovere  e conseguire le qualità del SSN. In una tale ottica garantista deve essere letta, per l’appunto, la transitorietà procedurale dall’accreditamento provvisorio a quello definitivo, inteso a confermare il fabbisogno salutare assunto ad originario presupposto del rilascio del provvedimento e la capacità erogativa del candidato sotto il profilo quali-quantitativo.
 
Più nello specifico, la decisione del Giudice delle Leggi ha aggiunto un tassello regolatore indispensabile al proliferarsi del “trasferimento” inter vivos dell’autorizzazione/accreditamento di strutture oggi consistentemente messe sul libero mercato a causa di una economia caratteristica non propriamente felice. Sono tantissime, infatti, le procedure concordatarie e fallimentari che coinvolgono soprattutto case di cura private decimate da politiche regionali, spesso troppo permissive, che hanno consentito pagamenti di extrabudget, ancorché legislativamente non dovuti e, di conseguenza, inquinanti le comuni regole che distinguono un corretto esercizio imprenditoriale dal semplice “tirare avanti” grazie all’eccessivo permissivismo manifestatosi in questi anni nei comportamenti negativi della pubblica amministrazione nella gestione della salute. Un “guasto” di funzionamento che ha fatto sì che si moltiplicassero i trasferimenti decoctionis causa, molti dei quali utilizzati per realizzare quell’ingiusto accaparramento dei furbi a discapito di chi ha avuto poca “fortuna” imprenditoriale.
 
Avv. Federico Jorio, phd
Partner “Studio associato Jorio”, Cosenza

Federico Jorio

22 Luglio 2013

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