Ancora sulla sentenza del Tar Sardegna sulla vendita all’ingrosso nelle parafarmacie

Ancora sulla sentenza del Tar Sardegna sulla vendita all’ingrosso nelle parafarmacie

Ancora sulla sentenza del Tar Sardegna sulla vendita all’ingrosso nelle parafarmacie
Pubblichiamo la lettera dell'avvocato Daniele Golini e la risposta del nostro Paolo Leopardi in merito alla sentenza di cui abbiamo parlato ieri che autorizza le parafarmacie alla vendita all'ingrosso di farmaci veterinari.

Gentile direttore,
n riferimento alla sentenza del Tar Sardegna di cui avete parlato ieri, mi permetto di sottolineare la macroscopica erroneità di tale sentenza la quale richiama la normativa sui farmaci umani in tema di vendita ingrosso/dettaglio dei farmaci veterinari e non la disciplina specifica del D. Lgs. 193/2006 a norma della quale la vendita di farmaci veterinari ingrosso/dettaglio può essere effettuata anche fuori dalla farmacia. ergo anche in parafarmacia.
Inoltre, la competenza all'autorizzazione è della Regione e non del Comune. Si aggiunga che il D. Lgs. 193/2006 è norma speciale rispetto alla normativa sul commercio che vieta nello stesso locale la contemporanea attibità di ingrosso e dettaglio.
Insomma, tale sentenza è una vera babele giurdica che non meritava pubblicazione alcuna (ma non sto assolutamente rimproverando voi che l'avete pubblicata) in quanto fornisce in modo vergognoso (aggettivo rivolto ai Giudici e non a voi che vi limitate a pubblicare) delle indicazioni non vere per gli operatori del settore.
Infatti, la normativa del settore è estremamente chiara.
Basti pensare che ai sensi della vigente normativa, D. Lgs. 193/2006, è sufficiente che l'attività sia svolta anche da imprenditore non farmacista purché nomini un responsabile…per dirla più semplice tale attività può svolgerla qualunque soggetto con partita Iva purché nomini un farmacista quale responsabile e risponda agli altri requisiti indicati.
Il Tar ha fatto una enorme confusione con la disciplina dell'ingrosso dei farmaci umani che è questione completamente diversa.
Purtroppo, però, dall'articolo traspare l'erronea indicazione secondo cui una parafarmacia può essere autoirizzata all'ingrosso solo per farmaci senza obbligo di ricetta…è evidente che non sia così in quanto la parafarmacia la licenza per farmaci veterinari o può averla o non può averla in quanto la limitazione dell'obbligo di ricetta non ha senso in quanto il D. Lgs. 193/2006 già prevede l'uscita dei farmaci veterinari con ricetta fuori dalle farmacie.
Ciò è la logica conseguenza della possibilità per le parafarmacie, al pari di tutti gli altri soggetti autorizzabili dlla Regione di avere tale autorizzazione per tutti i tipi di farmaci veterinari. Non a caso i pareri di organi tecnici e competenti erano positivi.
A prima vista il Tar sembra che abbia accolto le richieste della ricorrente ma in realtà ha oltremodo ridimensionato, per mancata conoscenza della materia, la originaria richiesta che investiva tutti i farmaci veterinari in virtù del chiaro disposto di cui al D. Lgs. 193/2006.
Questa sentenza dimostra, come un rinvio pregiudiziale fatto dal CdS in tema di pianta organica delle farmacie, che spesso i Tribunali sono veramente a digiuno della normativa del settore farmaceutico…e lo dico davvero senza presunzione in quanto parliamo della mancata conoscenza di principi assolutamente incontestabili in quanto più che pacifici.
Cordialmente.
Avv. Daniele Golini

Pregiato avvocato Golini,
nel ringraziarla per il contributo conseguente alla pubblicazione dell'articolo a mia firma avente ad oggetto la sentenza del TAR Sardegna 2/2012, devo manifestarle il mio disaccordo sulla sua valutazione della sentenza stessa e sul giudizio di inopportunità della pubblicazione della stessa.
Difatti intento del sottoscritto è stato, come sempre, quello di dare notizia di una novità giudiziale senza esprimere alcun parere sui contenuti che, peraltro, in considerazione della provenienza, per quanto non possano essere condivisi, devono essere considerati con rispetto.
Se poi la sentenza sia stata erronea, come da lei indicato, dovrà essere cura della parte soccombente farlo valere e dell'Organo di Giustizia amministrativa di grado superiore accertarlo.
Distinti saluti
Avv. Paolo Leopardi
 

02 Febbraio 2012

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