Diagnostica di primo livello nelle Case di Comunità e negli studi di medici di famiglia e pediatri. Dopo quasi 3 anni il decreto in Gazzetta

Diagnostica di primo livello nelle Case di Comunità e negli studi di medici di famiglia e pediatri. Dopo quasi 3 anni il decreto in Gazzetta

Diagnostica di primo livello nelle Case di Comunità e negli studi di medici di famiglia e pediatri. Dopo quasi 3 anni il decreto in Gazzetta
Pubblicato dopo un iter di quasi 3 anni il provvedimento attuativo della misura contenuta nella Manovra 2020 per rendere pienamente operativa la possibilità di dotare Case della Comunità e studi di medici di famiglia e pediatri di dispositivi quali ad esempio Ecg, spirometro, Eco fast. IL TESTO

La possibilità di fare un Ecg, una spirometria o un’ecografia dal medico di famiglia taglia finalmente il traguardo. È infatti stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo delle misure previste dalla Manovra 2020 che per la diagnostica di primo livello ai medici di famiglia stanziò 235 mln. Il Ministro Speranza a gennaio 2020 firmò una prima versione del decreto ma il testo non è poi mai stato approvato in Stato-Regioni. A maggio di quest’anno era poi arrivata una nuova versione su cui sono state apportate minime modifiche e a fine luglio era arrivato il via libera dalla Stato-Regioni.

 Cosa prevede il decreto
Nel nuovo testo si specifica come le apparecchiature di diagnostica di primo livello verranno assegnate prioritariamente:

– alle Case della Comunità hub;

– alle Case della Comunità spoke;

– agli spoke rappresentati dagli studi dei MMG e PLS;

– alle aggregazioni di medicina di gruppo tenendo conto delle caratteristiche orografiche e demografiche del territorio al fine di favorire la capillarità dei servizi e maggiore equità di accesso, in particolare nelle aree interne, rurali, piccole isole e periferie urbane, nel pieno rispetto del principio di prossimità. In queste aree dove, per le caratteristiche geografiche e morfologiche del territorio, la casa della comunità risulta particolarmente distante, lo studio del MMG deve essere ulteriormente rafforzato (strumenti di prima diagnostica, rete e telemedicina) al fine di garantire un’assistenza di prossimità adeguata e non accrescere le diseguaglianze territoriali.

Le Regioni dovranno presentare al Ministero della salute entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, un piano pluriennale dei fabbisogni per l’utilizzo anche parziale delle risorse assegnate.

Il piano dei fabbisogni deve contenere:

– gli obiettivi di salute che si intendono perseguire;

– l’elenco delle apparecchiature sanitarie per la diagnostica di primo livello che si intendono acquisire, comprensivo di descrizione della tecnologia, dei costi di acquisto e di installazione;

– una relazione sulle modalità di impiego delle apparecchiature sanitarie e sull’assetto organizzativo che si intende adottare ai fini dell’erogazione delle prestazioni assistenziali, tenendo conto delle diverse forme organizzative in cui operano i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;

–  i tempi di acquisizione e di messa in funzione e collaudo delle apparecchiature sanitarie;  

– il piano regionale di formazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta o l’adesione a quello predisposto dall’Istituto Superiore di Sanità;

– un piano di manutenzione, assistenza e aggiornamento, comprensivo anche delle modalità di fornitura e smaltimento dei consumabili necessari per il funzionamento dei dispositivi di proprietà delle aziende sanitarie che si intendono adottare sulle apparecchiature sanitarie

– l’individuazione di specifici indicatori di processo e di risultato attraverso i quali le aziende sanitarie procedono a misurare l’attività svolta, secondo quanto previsto dagli Accordi integrativi regionali e in coerenza con il “Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria”.

I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi assistenziali individuati dagli Accordi integrativi con propri dispositivi, certificano il proprio contributo alle medesime finalità del presente decreto, secondo le modalità definite nell’ambito degli Accordi integrativi regionali stessi.

L.F.

28 Settembre 2022

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