Psicologia e Università telematiche: fare chiarezza

Psicologia e Università telematiche: fare chiarezza

Psicologia e Università telematiche: fare chiarezza
Vista l’imminente partenza dei corsi abilitanti è venuto il momento, come peraltro chiediamo da tempo, di fare chiarezza su queste tematiche affinché la qualità formativa sia omogenea e garantita allo stesso livello in qualsiasi sede universitaria venga svolta.

La legge 3 del 2018 ha ricompreso la professione psicologica tra quelle sanitarie. L’evoluzione culturale e sociale del concetto di salute e il progresso delle evidenze scientifiche hanno sempre più collegato la dimensione psicologica al tema salute, non solo per il ruolo che gli aspetti psicologici hanno nel promuovere la salute o nell’insorgenza delle malattie (psichiche e fisiche), ma anche per quanto contano nel processo di cura o di gestione di ogni problema di salute, disabilità o cronicità. La legge 3/2018 ha quindi sancito una realtà che era da tempo sotto gli occhi di tutti.

Tuttavia sino ad allora la formazione universitaria dei futuri psicologi non aveva seguito la normativa che nel tempo ha accompagnato e normato le professioni che si occupano di salute.

Questo ad esempio ha consentito la nascita e la proliferazione di corsi di laurea in psicologia in modalità esclusivamente telematica, che sono inibiti nella formazione sanitaria.

Non a caso nel 2019 un decreto del Ministero dell’Università aveva stabilito che una serie di lauree, tra le quali psicologia, non erano erogabili in modalità telematica. Il decreto in questione venne poi ritirato per un cavillo burocratico ma la sostanza rimane.

Infatti tale decreto si rifaceva ai principi del DM 25 ottobre 2019 n.989 sulle linee generali di indirizzo per la programmazione universitaria 2019-2021 che prevede quattro tipologie di corsi: a) corsi di studio convenzionali solo in presenza; b) corsi di studio in modalità mista (attività pratiche e laboratori in presenza e didattica online al massimo per 2/3); c) Corsi di studio prevalentemente a distanza (oltre 2/3); d) corsi di studio con tutte le attività integralmente a distanza.

Il DM del 2019, tenuto conto di ordini del giorno del Parlamento, della posizione del CUN e della CRUI (la conferenza dei Rettori), e della legge 2 agosto 199 n.264 sulle lauree sanitarie, aveva stabilito che la laurea in psicologia dovesse rientrare nella tipologia “a” dove sono collocate le lauree sanitarie (art.1).

Il decreto è stato ritirato ma nel frattempo sono successe delle cose importanti.

La prima è il DM 25 marzo 2021 n. 289 sulle linee generali di indirizzo per la programmazione universitaria 2021-23 che ribadisce le stesse 4 tipologie di corsi del precedente DM 989 del 2021 (a, b, c, d).

La seconda è la legge 8 novembre 2021 n.163 che fa diventare abilitanti le lauree di quattro professioni sanitarie: odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo.

Questo vuol dire che il tirocinio professionalizzante e l’esame di stato non è più un iter successivo alla laurea e di fatto opzionale (lo fa chi vuole diventare un professionista ed iscriversi al relativo ordine professionale) ma è parte integrante del corso di studi. Ci si laurea solo se si è svolto positivamente il tirocinio professionalizzante e si è fatto il nuovo esame di stato che si chiama ora “prova pratica valutativa”.

Con questa legge non solo la laurea in psicologia viene a tutti gli effetti accorpata alle altre sanitarie ma il laureato in psicologia è automaticamente un professionista sanitario. Cambia inoltre la tipologia del corso di studio non sono nominalmente (perché sanitaria) ma anche nei fatti perché comporta delle attività pratiche professionalizzanti che rivestono un ruolo cruciale nella formazione, al punto che un giudizio di non idoneità nel tirocinio pratico-valutativo (PPV) impedisce di fare la prova pratica finale e di laurearsi (vedi DM attuativi della legge 163).

Se nel 2019 per il Parlamento, per il CUN, la CRUI e il Ministero, Psicologia rientrava nella tipologia “a” (solo in presenza), è legittimo domandarsi ora, nel 2023, dopo l’emanazione della legge 163 in quale tipologia dovrebbe rientrare il corso di laurea che abilita alla professione psicologica?

Molti ritengono che la pandemia abbia “sdoganato” la modalità di formazione a distanza. Non credo opportuno aprire una riflessione su questi aspetti, ma, ammesso che si voglia dare anche nuovo valore alla formazione a distanza, un dato rimane ed è evidente: un corso universitario che forma e abilita professionisti sanitari, che deve inglobare in base alla recente legge numerose attività pratiche, può essere svolto in modalità totalmente o prevalentemente online?

E questo a prescindere, ovviamente, dalla qualità del corpo docente, perché quella che si pone è una questione di metodo.

E’ ovvio che questa domanda se la ponga l’Ordine professionale, che in base alle legge 3/2018 e anche alla recente 163/2021 ha un ruolo sugli aspetti della formazione e di acquisizione del titolo professionale per la tutela dei cittadini. E’ peraltro un tema sul quale esistono riflessioni e documenti condivisi con il mondo accademico.

Ritengo che questa domanda se la stiano ponendo anche al Ministero dell’Università e della Salute per il ruolo che hanno in materia. E spero vedremo presto le risposte.

Inoltre, mentre le Università convenzionali devono rispondere a parametri di congruità tra il numero dei docenti e quello degli studenti, ai fini della erogazione delle attività didattiche, le Università telematiche sembrano libere di muoversi come meglio ritengono, utilizzare criteri di programmazione degli accessi del tutto diversi da quelli delle università statali e non chiaramente rintracciabili nella normativa.

Vista l’imminente partenza dei corsi abilitanti è venuto il momento, come peraltro chiediamo da tempo, di fare chiarezza su queste tematiche affinché la qualità formativa sia omogenea e garantita allo stesso livello in qualsiasi sede universitaria venga svolta.

David Lazzari
Presidente CNOP

David Lazzari

04 Luglio 2023

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