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Cassazione assolve farmacista che non aveva consegnato farmaco con obbligo di ricetta in assenza della prescrizione medica


Annullato il precedente appello di condanna che a sua volta aveva ribaltato il verdetto assolutorio di primo grado. I fatti risalgono al 2010 quando un farmacista in provincia di Trento aveva rifiutato di consegnare un farmaco iniettabile antipiretico per un malato terminale, colto da febbre alta, in assenza della necessaria prescrizione medica. Per la Suprema Corte ha ricordato che, in base al DM Salute del 31 marzo 2008, "la dispensazione di farmaci iniettabili in assenza di ricetta è ammessa esclusivamente in caso di dimissione dall’ospedale, salvo che si tratti di insulina e antibiotici monodose". LA SENTENZA

23 GEN - Lo scorso 29 dicembre 2016, con sentenza n. 55134, la VI sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento della Corte di appello di Trento, con cui un farmacista era stato condannato al reato di rifiuto di atti d’ufficio (art. 328, comma 1 cp) per la mancata consegna di un farmaco iniettabile antipiretico per un malato terminale, colto da febbre alta, in assenza della necessaria prescrizione medica.
 
La Suprema Corte ha precisato che, quanto all’obbligo del farmacista di consegnare, in caso di urgenza, farmaci senza la prescritta ricetta, la normativa di riferimento è rappresentata dal decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008, che ha superato, su questo specifico punto, lo stesso codice deontologico dei farmacisti del 2007. Tale codice, applicato erroneamente dalla sentenza impugnata, consente la dispensazione di farmaci senza ricetta sulla base del solo presupposto che vi sia pericolo attuale di un danno grave alla persona.
 
Il decreto del Ministero della Salute individua in modo puntuale le condizioni che consentono al farmacista, in caso di estrema necessità e urgenza, di consegnare al cliente che ne faccia richiesta un medicinale in assenza della necessaria prescrizione medica.
 
Deve trattarsi, secondo le previsioni degli articoli 2, 3 e 4 del citato decreto, di un paziente con patologia cronica oppure con necessità di non interrompere il trattamento terapeutico ovvero di proseguire la terapia a seguito di dimissioni ospedaliere. In particolare, per i farmaci iniettabili, a norma dell’articolo 6, la dispensazione in assenza di ricetta è ammessa esclusivamente in caso di dimissione dall’ospedale, salvo che si tratti di insulina e antibiotici monodose. Nel caso di specie, la richiesta era di un farmaco iniettabile antipiretico ma, secondo i giudici, mancava lo specifico requisito previsto dal citato articolo 6.
 
La sentenza in oggetto specifica, infine, che per ciascuna delle ipotesi previste, la condizione essenziale da rispettare, ai fini della consegna del medicinale, è che vi sia da parte del farmacista la conoscenza dello stato di salute del paziente, acquisita o attraverso dati presenti nella farmacia (ad esempio altre ricette), o forniti dal cliente (documentazione che attesti la patologia, dimissione ospedaliera, ricette scadute) o direttamente (conoscenza dello stato di salute e del trattamento), in conformità alle previsioni del decreto del Ministero della Salute.
 
Sulla base di questa sentenza la Fofi ha invitato i Presidenti di Ordine a richiamare nuovamente l’attenzione di tutti i farmacisti iscritti sulla necessità di rispettare scrupolosamente le specifiche condizioni previste dal decreto del Ministero della Salute per la vendita di farmaci senza ricetta nei casi di necessità e urgenza, annotando la dispensazione sull’apposito registro. 

23 gennaio 2017
© Riproduzione riservata

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