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Dirigenza medica e sanitaria. “Adeguare la retribuzione dei turni di Guardia”. Aaroi-Emac diffida le Aziende sanitarie


Il sindacato degli anestesisti: “Diverse Aziende e Enti Sanitari, infatti, a ormai sei mesi dalla firma del CCNL 2016-2018, non hanno ancora adeguato la retribuzione dei turni di Guardia”. LA DIFFIDA

29 MAG - “Anni e anni senza contratto, la sigla del nuovo CCNL avvenuta ben oltre tempo massimo, eppure ancora in molti giocano con i numeri per non applicarlo correttamente. Diverse Aziende e Enti Sanitari, infatti, a ormai sei mesi dalla firma del CCNL 2016-2018, non hanno ancora adeguato la retribuzione dei turni di Guardia”. A denunciarlo è l’AAROI-EMAC che ha inviato oggi una Diffida agli Enti inadempienti.
 
Il comma 5 dell’art. 26 recita: “La remunerazione delle guardie notturne e/o festive svolte in Azienda (…) è stabilita in € 100,00 per ogni turno di guardia notturno e/o festivo in orario e fuori dell’orario di lavoro e in € 120,00 per i medesimi turni nei servizi di pronto soccorso. Tale compenso, che è corrisposto a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente CCNL, comprende ed assorbe l’indennità prevista dall’art. 98, comma 1, (Indennità per servizio notturno e festivo) che pertanto non compete per i soli turni di guardia”.
 
“Non si presta dunque ad interpretazioni – afferma il Sindacato degli Anestesisti Rianimatori e dei Medici dell’Emergenza-Urgenza – il fatto che anche la remunerazione delle guardie diurne festive e non solo di quelle notturne debba essere pari ad € 100,00 (€ 120,00 per quelle prestate c/o le UUOO di Pronto Soccorso). A tale cifra dovrà poi essere aggiunta l’indennità di turno festivo (€ 17,82) che non è “compresa ed assorbita” dalla remunerazione de qua”.
 
Di fronte al perseverare da parte di diverse Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, l’AAROI-EMAC ha deciso di “diffidare gli Enti, che non abbiano ancora provveduto, ad adempiere al tempestivo adeguamento retributivo dei turni di guardia come sopra descritto”.
 
L’Associazione, inoltre, avvisa tali Enti che, “decorso infruttuosamente il termine di 10 giorni dal ricevimento della Diffida saranno avviate tutte le azioni necessarie alla tutela dei diritti lesi nelle forme adeguate e nelle sedi competenti, valendo la presente come messa in mora”.

29 maggio 2020
© Riproduzione riservata

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