Cassazione: lo psicologo a scuola senza consenso è “violenza privata”. Giardina (Ordine degli Psicologi): “Si deve sempre agire nell’interesse del minore e con il consenso dei genitori”

Cassazione: lo psicologo a scuola senza consenso è “violenza privata”. Giardina (Ordine degli Psicologi): “Si deve sempre agire nell’interesse del minore e con il consenso dei genitori”

Cassazione: lo psicologo a scuola senza consenso è “violenza privata”. Giardina (Ordine degli Psicologi): “Si deve sempre agire nell’interesse del minore e con il consenso dei genitori”
La Corte Cassazione ha annullato il proscioglimento del Gip di Arezzo nei confronti di due dirigenti scolastici, una psicologa e due insegnanti, accusati dai genitori di un bambino di sette anni, con presunti problemi comportamentali. Lo psicologo avrebbe compiuto una vera e propria analisi sul bambino senza il consenso dei genitori, “violenza privata”, secondo la Corte

La quinta penale della Corte di Cassazione (sentenza 40291/17) ha annullato il proscioglimento del Gip di Arezzo nei confronti di due dirigenti scolastici, una psicologa e due insegnanti, accusati dai genitori di un bambino di sette anni, con presunti problemi comportamentali. Lo psicologo avrebbe compiuto una vera e propria “analisi”, durata due mesi, sul bambino, della quale i genitori dello stesso ne sarebbero stati informati solamente al termine dell'anno scolastico, durante un colloquio con l’insegnante.

La Cassazione ha quindi condannato questa presenza “mascherata”, dichiarando che la presenza di uno psicologo in aula scolastica senza consenso è "violenza privata", costituisce reato. Trattandosi poi di un’attività svolta da pubblico ufficiale, la mancata registrazione nel protocollo dell’istituto rappresentano un falso per soppressione.

“La Corte di Cassazione – si legge in una nota Facebook dell'Ordine degli Psicologi – ha ribadito quanto è già previsto nelle procedure professionali degli psicologi, i quali operano sempre nei contesti minorili col consenso dei genitori e nell'esclusivo interesse del minore. Non è ammissibile in alcun modo che altre figure, dirigenti e/o insegnanti, possano avvalersi dell'osservazione in via precauzionale da parte dello psicologo per la valutazione clinica di un minore”.

“I genitori – proseguono gli psicologi nella nota – (e, nel caso, il tutore) sono gli unici responsabili del percorso di crescita del minore all'interno di regole ben condivise. E poi, ogni osservazione clinica di un minore poggia, e si completa, sulla necessaria contestualizzazione familiare che solo il colloquio con i genitori può fornire”.

Fulvio Giardina, Presidente Nazionale dell'Ordine degli Psicologi dichiara a Quotidiano Sanità: “Si è trattato di una presenza impropria, osservando il bambino di nascosto. Si deve sempre agire nell'interesse del minore e con il consenso dei genitori; questa era una osservazione mascherata, non la si può fare e non è corretto. Gli psicologi in genere svolgono la loro attività rispettando le regole procedurali, è molto raro che ci sia qualcuno che si presti a questo genere di interventi”.

“Ci auguriamo che in futuro – prosegue Giardina – si possano definire meglio i ruoli, infatti manca ancora un modello che definisca il ruolo dello psicologo a scuola. Non abbiamo ancora un modello condiviso, ma ci auguriamo che in tempi brevi si possa condividere un modello da esportare in tutto il Paese”.

Per quanto riguarda il recente Tavolo del Miur su benessere psicologico, bullismo e stress correlato a scuola, Giardina afferma: “Il tavolo del Miur, per il quale ringraziamo il Sottosegretario Vito De Filippo, sarà a breve riattivato. Al Consiglio Nazionale è infatti attivo il gruppo di lavoro sul benessere a scuola, quindi siamo già attivi in questo senso. La scuola deve diventare un luogo di benessere”.

Lorenzo Proia

Lorenzo Proia

07 Settembre 2017

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