Colpa medica. I tribunali nel caos. Come conciliare la legge Balduzzi con la nuova legge Gelli? Sui dubbi interpretativi atteso parere delle sezioni riunite della Cassazione 

Colpa medica. I tribunali nel caos. Come conciliare la legge Balduzzi con la nuova legge Gelli? Sui dubbi interpretativi atteso parere delle sezioni riunite della Cassazione 

Colpa medica. I tribunali nel caos. Come conciliare la legge Balduzzi con la nuova legge Gelli? Sui dubbi interpretativi atteso parere delle sezioni riunite della Cassazione 
La questione è stata sollevata d’ufficio dal presidente della IV Sezione penale della Cassazione che ha scritto al presidente della Corte chiedendo l’espressione delle sezioni riunite e verrà trattata nell’udienza del 21 dicembre. LA LETTERA.

Sulla colpa medica serve una pronuncia delle sezioni riunite della Cassazione per decidere una volta per tutte come considerare l’impatto della legge Balduzzi e della legge Gelli-Bianco.

La questione è stata sollevata d’ufficio dal presidente della IV Sezione penale della Cassazione che ha scritto al presidente della Corte chiedendo l’espressione delle sezioni riunite e verrà trattata nell’udienza del 21 dicembre.

Nella lettera inviata ai vertici della Corte, il presidente della Quarta sezione sottolinea di trovarsi a dovere affrontare un procedimento relativo al reato di lesioni colpose a carico di un medico specialista in neurochirurgia; tra i motivi del ricorso c’è quello dell’osservanza delle linee guida da applicare nel trattamento della specifica patologia considerata.

La legge Gelli-Bianco ha cancellato la precedente disciplina datata 2012 (legge n. 189) che ha introdotto una causa di esclusione della punibilità per il medico imputato di omicidio colposo o lesioni personali colpose. Causa che scatta se il fatto si è verificato per imperizia, escluse le ipotesi di negligenza e imprudenza, e sono state rispettate le raccomandazioni contenute nelle linee guida o  le buone pratiche clinico assistenziali.

Il presidente della IV sezione evidenzia come le novità introdotte in tema di responsabilità medica dalla legge 24/2017, “abbiano suscitato non pochi dubbi interpretativi, anche di notevole rilievo. Si contrappongono sul punto, difatti, due contrastanti orientamenti giurisprudenziali.

Secondo una prima sentenza, la 28187/2017, la disciplina precedente era più favorevole perché aveva escluso la rilevanza penale delle condotte caratterizzate da colpa lieve in contesti regolati da linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. Quella successiva ha eliminato la distinzione tra colpa lieve e colpa grave per l’attribuzione della responsabilità, dettando nello stesso tempo una nuova articolata disciplina sulle linee guida che rappresentano il parametro per la valutazione della colpa per imperizia in tutte le sue espressioni. 

Secondo invece la sentenza 50078/2017, la nuova disciplina è più favorevole, avendo previsto una causa di esclusione dalla punibilità a favore del medico che, a determinate condizioni opera su tutti i casi di imperizia, indipendentemente dal grado della colpa.

Per questo, con letture così diverse delle norme, i vertici della Cassazione considerano rilevante la questione, sollevata in via preventiva, e l’affronteranno a Sezioni riunite tra un mese.

15 Novembre 2017

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