Concorsi e punteggi maggiorati per i farmacisti rurali in altalena: il Consiglio di Stato è d’accordo, il Tar Calabria no in caso di concorsi straordinari 

Concorsi e punteggi maggiorati per i farmacisti rurali in altalena: il Consiglio di Stato è d’accordo, il Tar Calabria no in caso di concorsi straordinari 

Concorsi e punteggi maggiorati per i farmacisti rurali in altalena: il Consiglio di Stato è d’accordo, il Tar Calabria no in caso di concorsi straordinari 
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 05413/2017, depositata il 21 novembre, ha accolto i ricorso di una farmacista che chiedeva l’applicazione della sentenza 5667/2015 sempre del Consiglio di Stato con cui si è stabilita la maggiorazione del punteggio per i farmacisti rurali. Il Tar Calabria ha invece escluso l’applicabilità al concorso straordinario del principio affermato dalla sentenza 5667/2015 del Consiglio di Stato. LA SENTENZA DEL CONSILGIO DI STATO - LA SENTENZA DEL TAR.

Maggiorazione del punteggio massimo per i farmacisti nei concorsi oltre quello massimo previsto per i titoli relativi all'esercizio professionale (35 punti), se questi hanno svolto la propria attività presso una farmacia rurale.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 05413/2017, depositata il 21 novembre, ha accolto i ricorso di una farmacista che chiedeva l’applicazione della sentenza 5667/2015 sempre del Consiglio di Stato con cui si è, appunto, stabilità la maggiorazione.
 
La farmacista ricorrente lamentava, nonostante le ripetute richieste, la mancata esecuzione della“sentenza ottemperanda” da parte della Regione Sardegna che si giustificava con l’assenza di “un orientamento giurisprudenziale univoco sulle conseguenze dell’annullamento delle graduatorie concorsuali” e sosteneva di aver ricevuto numerose diffide che richiedevano l’annullamento integrale della graduatoria “con le intuibili devastanti conseguenze”.
 
Il Consiglio di Stato nella sua ultima sentenza ha affermato che la sentenza  5667/2015 deve essere eseguita ricollocando l’appellante “nella posizione di graduatoria corrispondente al punteggio di 88,50 che le spetta sulla base della sentenza stessa, assegnandole conseguentemente la sede farmaceutica di Sassari per cui all’epoca aveva espresso la preferenza, lasciando inalterato il resto della graduatoria e delle assegnazioni già effettuate a favore dei farmacisti in essa inseriti e che avverso la stessa graduatoria non  si erano gravati, prestandole così acquiescenza”.
 
Sentenza che si rifà Come all’art. 9 della legge  221/1968 in cui si stabilisce che “ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50”. Ma la sua interpretazione è da tempo oggetto di contrastanti orientamenti giurisprudenziali.
 
Su questo stesso tema si è espresso recentemente, ma all'opposto,  anche il Tar Calabria con la sentenza n. 1748/2017 in cui ribadisce la presenza di un disordine normativo “non solo nell’ambito specifico dei concorsi per l’assegnazione di sedi farmaceutiche, ma tutta la disciplina del settore farmaceutico”, ha escluso l’applicabilità al concorso straordinario del principio affermato dalla sentenza 5667/2015 del Consiglio di Stato.
 
Questo perché il concorso straordinario è connotato da “evidenti profili di peculiarità, con particolare riguardo alla delimitazione della sfera soggettiva di applicazione (essendo il concorso “riservato” solo alle categorie di professionisti individuati dall’art. 11 della legge 27/2012 – Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività -) e da regole specifiche per lo svolgimento, sia con riferimento ai tempi che alle modalità procedurali.”.
 
Il provvedimento chiarisce, infatti, che la “premialità” prevista per i soli farmacisti rurali, che risale a una norma del 1968 era stata introdotta in uno scenario normativo in cui alla selezione per l’assegnazione di sedi farmaceutiche erano legittimati a partecipare tutti gli iscritti all’albo dei farmacisti (compresi gli esercenti la professione in farmacie urbane), secondo la disciplina prevista, all’esito delle diverse modifiche legislative, dalla L. 362/1991. …”.
 
La natura “eccezionale” del concorso non consente secondo il Tar l’applicazione del principio perché introdurrebbe un “elemento di disuguaglianza nel trattamento di coloro che sarebbero destinatari della norma generale disciplinante il concorso per l’ottenimento della concessione della farmacia”.
 
Sul tema della maggiorazione del punteggio da riconoscere ai rurali, infine, è di recente intervenuto anche il Ddl Lorenzin approvato dalla Camera e in attesa dell’esame in terza lettura al Senato. É stato, infatti, approvato un emendamento che chiarirebbe la quetsione, prevedendo che il limite complessivo di 35 punti, attribuibili a ciascun candidato per il concorso straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche, è “da intendersi comprensivo dell’eventuale maggiorazione prevista dall’articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221″.

24 Novembre 2017

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