Concorso straordinario farmacie. Per il Consiglio di Stato: “Le sedi vinte non sono cumulabili”

Concorso straordinario farmacie. Per il Consiglio di Stato: “Le sedi vinte non sono cumulabili”

Concorso straordinario farmacie. Per il Consiglio di Stato: “Le sedi vinte non sono cumulabili”
Non sono cumulabili le sedi vinte dai farmacisti candidati che hanno partecipato in forma associata al concorso straordinario in due differenti Regioni, di conseguenza "l’assegnatario di due sedi deve necessariamente optare per l’una o per l’altra". E’ quanto scrive il Consiglio di Stato nella sentenza  che respinge l’appello di due farmacisti ai quali un’Asl siciliana aveva revocato l’assegnazione della farmacia, in quanto già titolari di un’altra sede in Lombardia. LA SENTENZA

Il farmacista assegnatario di due sedi deve necessariamente optare per l’una o per l’altra sede; questa regola dell’alternatività o non cumulabilità delle sedi vale per tutti i farmacisti candidati, che concorrano sia singolarmente che “per” la gestione associata. Ad affermarlo è una sentenza del Consiglio di Stato che così respinge l’appello di due farmacisti ai quali un’Asl siciliana aveva revocato l’assegnazione della farmacia, in quanto già titolari di un’altra sede in Lombardia.
 
Nella sentenza si ricorda come il fine del concorso straordinario è quello di "favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché di favorire le procedure per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico".
 
La norma consente ai farmacisti, che non siano già titolari di altra sede, di partecipare al concorso straordinario per l’assegnazione di farmacia in non più di due Regioni o Province autonome. "È quindi chiaro – spiega il Consiglio di Stato – secondo le regole generali, di cui l’art. 11, comma 5, d.l. n. 1 del 2012 costituisce specifica applicazione per il concorso straordinario, che i farmacisti candidati, ammessi al concorso straordinario in quanto non siano già titolari di altra sede, ben possano concorrere, singolarmente o in forma associata, a due distinte sedi, su base regionale o provinciale, ma devono poi scegliere una tra le due sedi, non potendo ottenerle cumulativamente (c.d. principio dell’alternatività), poiché devono dedicare la loro attività personale necessariamente all’una o all’altra, a presidio del servizio farmaceutico erogato sul territorio nazionale e in funzione della salute quale interesse dell’intera collettività (art. 32 Cost.) e non quale bene meramente utilitaristico-individuale, oggetto solo di valutazioni economico-imprenditoriali".
 
"Una diversa soluzione – si legge nella sentenza – la quale conducesse a ritenere che dall’art. 11, comma 5, d.l. n. 1 del 2012 e, nel caso di specie, dalla pedissequa previsione dell’art. 4 del bando si desuma la possibilità di assegnare due sedi allo stesso o agli stessi candidati, non solo si porrebbe in contrasto con l’interpretazione letterale – secondo l’antico canone ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit – della disposizione in esame, che ha consentito testualmente, ed espressamente, solo la partecipazione al concorso straordinario in non più di due Regioni o Province autonome e non già l’assegnazione di due distinte sedi in deroga alle regole generali in favore dello stesso o degli stessi farmacisti, ma anche sul piano teleologico con la ratio della previsione stessa, che è quella già ricordata di favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge".
 
L’ottenimento di due sedi infatti, si spiega, concretizzerebbe un "vantaggio anticompetitivo del tutto ingiustificato", a fronte dello sbarramento previsto per i farmacisti già titolari di sede, nei confronti dei quali soltanto opererebbe invece il divieto di cumulo.
 
Quanto infine alla titolarità della farmacia attribuita alle società in forma associata, questa sarà "condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all’esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità".
 

19 Gennaio 2020

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