Ecm massofisioterapisti. Fnofi: “Da sentenza Tar Lazio qualche chiarezza in più, non escludiamo appello a Consiglio Stato”

Ecm massofisioterapisti. Fnofi: “Da sentenza Tar Lazio qualche chiarezza in più, non escludiamo appello a Consiglio Stato”

Ecm massofisioterapisti. Fnofi: “Da sentenza Tar Lazio qualche chiarezza in più, non escludiamo appello a Consiglio Stato”
Il presidente Fnofi, Piero Ferrante: “Esito non auspicato, ma è stato sgombrato il campo dalla confusione: la formazione continua non trasforma i massofisioterapisti in professionisti sanitari”.

“Per i massofisioterapisti, esclusivamente quelli iscritti agli ESE, l’ essere soggetti alla formazione continua non rappresenta, in alcun caso, titolo abilitante all’esercizio di professioni o attività riservate alle professioni sanitarie, ma costituisce un mero aggiornamento professionale. Questo ci dice la sentenza del Tar Lazio n. 9473/2025 del 19 maggio 2025. E questo è il risultato di chiarezza a cui guardiamo con vivo interesse: non è stato certo raggiunto l’esito auspicato di un annullamento della delibera della Commissione nazionale formazione continua, e ci riserviamo ogni valutazione su un eventuale appello al Consiglio di Stato, ma certamente la situazione della formazione ECM per i massofisioterapisti iscritti agli ESE, quali operatori sanitari – che tali si confermano essere – è oggi più chiara”.

Lo dichiara Piero Ferrante, Presidente Fnofi.

La Fnofi, aveva promosso il ricorso avverso la delibera n. 1 del 10 novembre 2023 adottata dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua che, dando attuazione alla precedente sentenza Tar Lazio n. 17145/2022, aveva aperto la formazione ECM anche per gli iscritti all’ESE Massofisioterapisti.

Fnofi non era stata parte del giudizio che aveva portato alla sentenza 17415/2022 radicato e conclusosi prima della sua operatività: quella sentenza era pertanto passata in giudicato, senza possibilità di appello per la Federazione.

Era quindi in conto, nel proporre il ricorso ora concluso, che il Tar Lazio potesse ragionevolmente confermare l’indirizzo già assunto, ma era necessario contestualizzare e chiarire alcuni elementi che potevano creare e hanno in verità creato confusione tra gli addetti ai lavori, con addirittura enunciazione che la formazione spettasse a tutti i massofisioterapisti anche non iscritti all’ESE, che di fatto facesse divenire i massofisioterapisti una professione sanitaria, che una volta fatta la formazione ECM il massofisioterapista potesse avere le competenze del fisioterapista.

La sentenza del Tar, pur rigettando il ricorso, ha consentito di fare chiarezza su alcuni punti, testualmente così precisando:
– la delibera CNFC ha previsto la doverosità degli obblighi ECM per i soli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui all’art. 5 del D.M. 9 agosto 2019;
– in questo contesto normativo, il TAR, con la sentenza n. 17145/2022 – passata in giudicato – ha innanzitutto ribadito che i massofisioterapisti, anche quelli iscritti nell’elenco, non sono “professionisti sanitari”, bensì “operatori di interesse sanitario”;
– la sentenza Tar Lazio n. 17145/2022 ha statuito che, seppure i massofisioterapisti iscritti nell’elenco non sono una professione sanitaria, essi hanno comunque l’obbligo della formazione continua in via eccezionale, vale a dire come eccezione alla regola per cui solo i professionisti sanitari hanno l‘obbligo della formazione continua;
– la partecipazione a corsi di aggiornamento ECM e il conseguimento del relativo attestato di partecipazione non rappresenta in alcun caso titolo abilitante all’esercizio di professioni o attività, ma costituisce mero aggiornamento professionale;
– la necessità di adeguamento della traccia elettronica comune a più professioni non è di per sé idonea a determinare alcuna “indebita equiparazione fra i fisioterapisti e i massofisioterapisti”, né potrebbe “compromettere le prerogative che l’ordinamento riconosce ai fisioterapisti, quale categoria di professionisti sanitari, e non anche ai massofisioterapisti”;
– la delibera di Agenas non “equipara i contenuti del processo di aggiornamento” di due diverse figure, ma riconosce, sulla scorta di una sentenza passata in giudicato, che l’aggiornamento del massofisioterapista deve avvenire nell’alveo del sistema di formazione ECM.

In sintesi, nessuno ormai può continuare con la narrazione che i massofisioterapisti iscritti all’ESE siano “professionisti”. Trattasi, pertanto, come ribadito dal Tar, di operatori di interesse sanitario e, come tali, privi di autonomia e di titolarità professionale.

21 Maggio 2025

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