Era nato con una grave lesione, Cassazione “assolve” dal pagamento dei danni ospedale pubblico. La responsabilità va riferita al ginecologo privato che seguiva la paziente

Era nato con una grave lesione, Cassazione “assolve” dal pagamento dei danni ospedale pubblico. La responsabilità va riferita al ginecologo privato che seguiva la paziente

Era nato con una grave lesione, Cassazione “assolve” dal pagamento dei danni ospedale pubblico. La responsabilità va riferita al ginecologo privato che seguiva la paziente
"Deve essere escluso che un ospedale pubblico possa rispondere dell'errore commesso da un medico libero professionista che ha trascurato interventi diagnostici precedenti il parto, solo perché nella struttura erano stati eseguiti in passato vari accertamenti". Lo ha stabilito la Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza 26518/2017. LA SENTENZA.

In un caso di lesioni provocate dal parto l'ospedale pubblico dove è avvenuto l'intervento non ha l'obbligo di diagnosi, terapia e cura per il solo fatto di essere stato chiamato a eseguire in passato l'esame ecografico e non ha responsabilità se il danno procurato al paziente non era prevedibile in quanto la rapidità con cui è stato eseguito il parto non avrebbe consentito alcuna scelta alternativa.

Inoltre, deve essere escluso che un ospedale pubblico possa rispondere dell'errore commesso da un medico libero professionista che ha trascurato interventi diagnostici precedenti il parto, solo perché nella struttura erano stati eseguiti in passato vari accertamenti.

A stabilirlo è la  Cassazione, sezione lavoro,  con la sentenza n. 26518/17 depositata il 9 novembre.

Il fatto
A seguito di un parto era nato un bambino con una grave lesione al plesso brachiale destro e la richiesta di risarcimento e di riconoscimento del danno era basata su fatti a cui la Corte di Appello di Napoli ha risposto che “all'epoca dei fatti non esisteva un esame sicuro per prevedere con certezza la macrosomia del feto. Non vi era, poi, alcun dato clinico che consentisse ai sanitari di sapere se la donna avesse il diabete”. E conclude affermando che la donna si era presentata in ospedale a travaglio già iniziato tanto che il parto era avvenuto solo 30 minuti dopo il ricovero.

I ricorrenti hanno proposto ricorso per Cassazione sottolineando che era l’ospedale a dover rispondere del danno perché lì la donna, in precedenza, aveva effettato gli accertamenti di routine su prescrizione del proprio ginecologo, estraneo all'ospedale.

La sentenza
La Cassazione ha risposto chiaramente che “in primo luogo, va ovviamente escluso che  un  ospedale  pubblico possa essere chiamato a rispondere dell'errore commesso da un medico libero professionista, solo perché ivi siano stati eseguiti gli accertamenti da questo prescritti.  Manca, in tal  caso, qualsiasi criterio di imputazione all'ospedale dell'operato del sanitario: non quello di cui all'art. 1228 c.c., non quello di cui all'art. 2049 c.c.,  non  il  principio cuius commoda, eius et incommoda”.
 
Ancora la sentenza sottolinea che non è fondata la tesi che un ospedale, per il solo fatto di essere stato chiamato ad eseguire un esame ecografico, assuma per ciò solo l'obbligo di diagnosi, terapia e cura. La richiesta di un esame ecografico impone al debitore (l'ospedale) di eseguire con diligenza ii suddetto esame; ma nemmeno la più lata interpretazione dell'art. 1374 c.c. potrebbe condurre ad affermare che, richiesto un esame diagnostico, il personale sanitario che lo esegue assuma  l'obbligo di  sostituirsi al  medico  curante, già scelto  dalla paziente,  assumendone tutti gli obblighi e gli oneri”.
 
Secondo i giudici “iI  massimo esigibile  dal medico o dalla struttura  specialistica chiamati ad  eseguire   un  esame   diagnostico,   oltre  il   dovere   di   eseguire quest'ultimo con diligenza, è  l'obbligo di informare ii paziente circa l'emergere  di sintomi dubbi od allarmanti:  ma  nel presente giudizio  il profilo di colpa consistito nell'eventuale violazione del diritto della gestante   all'informazione   non è   mai   stato    tempestivamente prospettato, come già ritenuto dalla Corte d'appello con statuizione passata in giudicato”.
 
E quindi, detto questo, la Cassazione ha rigettato l'appello e condannato i ricorrenti anche al pagamento delle spese.

10 Novembre 2017

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