Farmacia dei servizi. Esenti da Iva le prestazioni di infermieri e fisioterapisti

Farmacia dei servizi. Esenti da Iva le prestazioni di infermieri e fisioterapisti

Farmacia dei servizi. Esenti da Iva le prestazioni di infermieri e fisioterapisti
Lo specifica l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 128/E, ricordando come la normativa preveda l’esenzione dall’Iva per le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione e rese dai professionisti elencati nel Testo unico delle leggi sanitarie e nel DM 29 marzo 2001.

Le prestazioni effettuate dai professionisti sanitari nell’ambito dei nuovi servizi erogati in farmacia secondo il decreto legislativo 153/2009 sono esenti dall’Iva. Lo stabilisce l’Agenzie delle Entrate con la risoluzione 128/E emanata ieri, che precisa come questo valga anche quando la farmacia si avvalga di una struttura societaria che effettua le prestazioni tramite propri professionisti sanitari.

Richiamando l’art. 1 del decreto interministeriale del 17 maggio 2002, l’Agenzia delle Entrate sottolinea come questo preveda che siano esenti dall’Iva le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, oltre che dagli esercenti una professione sanitaria o un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate all’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, dagli operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001. Quest’ultimo decreto prevede, all’art. 3, la fattispecie delle “professioni sanitarie riabilitative”, tra le quali è inclusa la figura del “fisioterapista”, e, all’art. 5, la fattispecie delle “professioni tecniche della prevenzione”, tra le quali è inclusa la figura dell’“assistente sanitario”.

“Pertanto – conclude l’Agenzia delle Entrate -, sia le prestazioni effettuate dai professionisti sanitari nei confronti della farmacia sia le prestazioni effettuate dalla farmacia nei confronti del cliente/paziente saranno esenti dall’Iva”.
Inoltre, “stante il carattere oggettivo delle norme richiamate, le medesime conclusioni devono ritenersi valide anche nel caso in cui la farmacia, così come prospettato, si avvalga, per la prestazione dei servizi sanitari nei confronti del cliente-paziente, di una struttura societaria, eventualmente organizzata in forma di società cooperativa, che effettua le prestazioni tramite propri professionisti sanitari”.
 

21 Dicembre 2011

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