Farmacie dei servizi. Il Tar Lazio smonta le obiezioni dei laboratori privati. Ecco perché gli esami in farmacia sono legittimi

Farmacie dei servizi. Il Tar Lazio smonta le obiezioni dei laboratori privati. Ecco perché gli esami in farmacia sono legittimi

Farmacie dei servizi. Il Tar Lazio smonta le obiezioni dei laboratori privati. Ecco perché gli esami in farmacia sono legittimi

Il Tar Lazio dà via libera alla farmacia dei servizi: i farmacisti possono eseguire esami semplici come l'Ecg, ma solo i medici del Ssn possono fare la diagnosi. Non c'è concorrenza sleale per i laboratori e la spesa pubblica è sotto controllo.

La farmacia non è un ambulatorio, ma può svolgere un ruolo cruciale come primo presidio di prossimità del Servizio sanitario nazionale. Questo, in sintesi, il principio cardine della sentenza con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso di una ventina di laboratori e centri diagnostici privati contro la sperimentazione della “Farmacia dei Servizi” in telemedicina.

I ricorrenti vedevano nella Delibera regionale n. 461 del 2025 una minaccia sleale. Secondo loro, consentire alle farmacie di eseguire elettrocardiogrammi, Holter cardiaco e pressorio, pur attingendo ai rimborsi del Servizio sanitario nazionale, creava una concorrenza iniqua. Le strutture sanitarie, infatti, devono sopportare i pesanti costi e le verifiche stringenti dell’accreditamento, requisito da cui le farmacie sarebbero invece esentate.

Il Tar, nella sentenza della Sezione Terza Quater, ha analizzato punto per punto queste accuse, smontandole con argomentazioni che chiariscono il nuovo ruolo delle farmacie nell’ecosistema sanitario.

Accreditamento? Non necessario, la farmacia ha già un suo posto nel Ssn.
Il cuore della motivazione sta nel riconoscere la posizione giuridica peculiare delle farmacie. “La peculiare posizione giuridica delle farmacie nel nostro ordinamento e la non assimilazione delle prestazioni rese nell’ambito della c.d. farmacia dei servizi a quelle rese dai professionisti sanitari rende giustificabili i diversi titoli di autorizzazione all’esercizio delle relative attività”, si legge nella sentenza. In altre parole: la farmacia non diventa una struttura sanitaria accreditata, perché è già parte integrante e storica del Ssn tramite la convenzione nazionale. È un presidio di prossimità con una missione e regole proprie, che non necessita di omologarsi al modello degli ambulatori.

Concorrenza sleale? No, perché gli oneri delle farmacie sono altri (e pesanti).
Il Tar ribatte anche all’accusa di vantaggio economico indebito. I giudici riconoscono che, se è vero che le farmacie non sostengono i costi dell’accreditamento, sopportano però “tutta una serie di adempimenti e obblighi ai quali è sottoposta solo la farmacia e che rappresentano significativi oneri, anche economici, per le stesse”. Si parla degli obblighi di servizio insopprimibili: orari di apertura minimi, turni notturni e festivi, continuità territoriale, ispezioni periodiche, vincoli di ubicazione. Sono questi i “costi” che la farmacia paga per essere il presidio capillare sul territorio, e che la rendono un canale ideale per servizi di prossimità.

La salute è al sicuro? Sì, perché il farmacista non diagnostica, facilita.
È forse il punto più delicato: la garanzia di qualità e sicurezza. I ricorrenti temevano un abbassamento degli standard. Il Tar fa chiarezza, descrivendo un processo rigidamente segmentato. Il farmacista, dopo una specifica formazione, si limita a “supportare l’utente nell’utilizzo del dispositivo medico”, presenziare allo svolgimento del test e consegnare il risultato. “Il farmacista si limita ad offrire un servizio, mentre gli è inibita l’attività di refertazione e diagnosi”, scrivono i giudici. La farmacia “non svolge attività medica”. La diagnosi vera e propria, il referto, è compiuta a distanza da “medici specialisti accreditati con il Ssn” attraverso la telemedicina. Il farmacista è il facilitatore tecnico, il medico resta il decisore clinico.

La spesa pubblica sfugge di mano? No, i fondi sono vincolati e predeterminati.
Infine, il timore di un buco nei conti regionali. Anche qui, il Tar rassicura. Le risorse per la sperimentazione “sono vincolate allo svolgimento del progetto” e provengono da “specifici fondi statali” già trasferiti dal Ministero. Il rimborso alle farmacie avverrà “esclusivamente per le prestazioni previste nel numero approvato” dal cronoprogramma, “senza alcuna possibilità di sforamento” rispetto alle risorse assegnate. È una sperimentazione a budget bloccato, non una spesa a piè di lista.

La sentenza, dunque, non è solo un “via libera”. È una mappa concettuale che delimita spazi e responsabilità. Alla farmacia si chiede di usare la sua prossimità per rendere accessibili servizi semplici ma utili, snellendo le liste d’attesa. Ai medici del Ssn si conferma il ruolo centrale di garanti clinici. Al sistema si chiede di innovarsi, ma senza tradire i propri principi di equità e controllo della spesa. Una prima, importante risposta giurisprudenziale alla domanda su come sarà l’assistenza sanitaria del futuro, a due passi da casa.

G.R.

16 Dicembre 2025

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