Farmacie dei servizi. Legittime e in linea con le liberalizzazioni. Respinti i ricorsi dei laboratori d’analisi

Farmacie dei servizi. Legittime e in linea con le liberalizzazioni. Respinti i ricorsi dei laboratori d’analisi

Farmacie dei servizi. Legittime e in linea con le liberalizzazioni. Respinti i ricorsi dei laboratori d’analisi
Il Tar Lazio ha respinto i ricorsi di Anisap, Ursap e altre associazioni. Secondo i giudici il farmacista è garante per la salute dei cittadini e le nuove attività previste non rappresentano danno economico agli altri operatori.

Il 24 gennaio 2012, come anticipato nei giorni scorsi, si sono tenute le udienze del Tar Lazio per discutere nel merito i ricorsi proposti da parte di numerose associazioni di laboratori di analisi tra le quali Anisap e Ursap.
 
Dette impugnative avevano ad oggetto il decreto del Ministero della Salute 16 dicembre 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011 riguardante la “ disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo ai sensi dell’art 1, co. 2, lett. e), e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. d), d.lgs. n. 153 del 2009”.
I ricorsi proposti da Anisap, Ursap ed altri contro il Ministero della Salute sono stati rigettati integralmente, ritenendo infondate tutte le censure proposte, compresa quella che sollevava la questione di legittimità costituzionale della norma in esame.
 
Viceversa il Tar Lazio ha accolto le tesi di Fofi, Federfarma e Utifar  dichiarando infondato il ricorso nel merito in quanto le prestazioni eseguibili in farmacia non vanno oltre quelle di autocontrollo e quindi, in considerazione dei vincoli dettati dal decreto impugnato ovvero della presenza di personale specializzato…sotto la responsabilità del farmacista, non potevano provocare rischi alla popolazione in considerazione anche dell’obbligo del farmacista (art. 6, co. 3 citato d.lgs) di invitare il paziente a far verificare i risultati dei test dal medico proscrittore.
 
Altrettanto prive di fondamento sono state ritenute le censure relative al danno economico dei ricorrenti nonché alla mancanza dei requisiti professionali ed autorizzatori in capo a farmacisti ed ai locali ove insistono le farmacie.
 
In definitiva, come anche la sentenza afferma, il decreto ministeriale impugnato può considerarsi in linea con il processo di liberalizzazione in atto “che ha visto anche le farmacie sottrarsi l’esclusiva di vendita di alcune tipologie di farmaci, acquisibili ora presso parafarmacie e supermercati”.

Avv. Paolo Leopardi
  
 
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03 Febbraio 2012

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