Può una farmacia collocarsi sull’angolo di una strada, con una vetrina che si affaccia su due vie diverse, senza “sconfinare” illegalmente in territorio altrui? La risposta è sì, se a decidere non sono più i confini tracciati con il righello sulla carta geografica, ma le esigenze dei cittadini che quella farmacia devono poterla raggiungere.
A stabilirlo è il Consiglio di Stato che, con una sentenza destinata a fare giurisprudenza, ha ribaltato la decisione del Tar Campania e dato ragione alla Farmacia Gaia S.r.l. di Teverola, nel Casertano, aprendo di fatto un nuovo capitolo nella storia della pianificazione farmaceutica italiana.
Tutto nasce da un conflitto tra vetrine. La Farmacia Gaia ottiene dal Comune di Teverola e dalla Regione Campania l’autorizzazione ad aprire una nuova sede nella zona n. 4, individuata dagli assi viari “via Garibaldi lato nord/Pascoli/N. Pecorario”. I locali prescelti si trovano però all’angolo tra via Pecorario e via Roma, e proprio questo crocevia diventa il campo di battaglia.
Le farmacie concorrenti – Zagaria e Fertilia, titolari delle zone n. 1 e n. 2 – insorgono. L’accusa è pesante: la nuova farmavia, grazie ai lavori di ristrutturazione che hanno aperto un accesso su via Pecorario ma mantenuto vetrine e visibilità su via Roma, avrebbe “sconfinato” nella zona n. 1, violando la rigida perimetrazione territoriale che per decenni ha governato il settore.
Il Tar Campania dà loro ragione. La sentenza di primo grado è netta: “L’attraversamento e/o il passaggio sulla via Roma per accedere alla sede farmaceutica n. 4 rappresenta uno sconfinamento”. Insomma, se la farmacia guarda anche sull’altra via, è come se ci mettesse piede.
La Terza Sezione di Palazzo Spada non ci sta. E con una motivazione che farà discutere operatori e amministrazioni locali, ribalta completamente la prospettiva.
Il punto di svolta è datato 2012. Il decreto “Cresci Italia” (dl n. 1/2012) ha spazzato via il vecchio concetto di “pianta organica” – quella griglia rigida che assegnava a ogni farmacia un territorio blindato come un feudo – sostituendolo con un criterio molto più flessibile: “l’equa distribuzione sul territorio” in funzione dei bisogni della popolazione.
I giudici di Palazzo Spada sono chiari: “L’impianto impugnatorio di primo grado sconta un approccio ancora tributario della precedente disciplina, improntata alla rigida programmazione della pianta organica, appalesandosi eccessivamente formalistico”.
Tradotto: il Tar ha giudicato con le lenti del passato. Oggi non conta più il confine tracciato sulla carta, ma la capacità della farmacia di servire i cittadini. “La programmazione territoriale – scrivono i giudici – assegna una porzione di territorio più o meno ampia, definita sommariamente attraverso indicazioni che richiamano località, frazioni, quartieri, ove l’aspetto prevalente è essenzialmente l’idoneità della sede prescelta a soddisfare le esigenze della popolazione residente”.
La sentenza richiama un precedente del 2022 (la n. 3410) che aveva già affrontato un caso simile: quando una via fa da confine tra due zone, e il Comune non ha specificato a quale delle due appartenga, quella strada va considerata “promiscua”, ascrivibile “ambo i lati indifferentemente all’una e all’altra sede”. L’unico vincolo che resta è quello dei 200 metri di distanza minima, ampiamente rispettato nel caso di Teverola.
La decisione del Consiglio di Stato non salva solo la Farmacia Gaia, ma traccia una linea destinata a valere per tutto il territorio nazionale. Da oggi, chi volesse contestare l’apertura di una nuova farmacia dovrà dimostrare non tanto lo “sconfinamento” cartografico, quanto un reale pregiudizio all’equa distribuzione del servizio e all’accessibilità dei cittadini.
Un cambio di paradigma che sposta l’asse dalla protezione degli operatori già insediati alla garanzia del servizio per gli utenti.