Farmacie. La Corte dei Conti certifica l’ipotesi di nuovo Acn: svolta per servizi, remunerazioni e convenzioni

Farmacie. La Corte dei Conti certifica l’ipotesi di nuovo Acn: svolta per servizi, remunerazioni e convenzioni

Farmacie. La Corte dei Conti certifica l’ipotesi di nuovo Acn: svolta per servizi, remunerazioni e convenzioni
La Corte dei Conti ha certificato positivamente l’ipotesi di nuovo Accordo Collettivo Nazionale per le farmacie pubbliche e private, aggiornando la convenzione ferma al 1998. L’Acn ridefinisce il ruolo delle farmacie nel Ssn, includendo nuovi servizi e criteri di remunerazione. Vengono introdotte novità su personale, gestione delle ricette e sostegno alle farmacie rurali. La Corte raccomanda alle Regioni un attento monitoraggio dell’impatto economico. LA DELIBERA

Con la delibera n. 10/2025, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede di controllo hanno certificato con esito positivo, seppur con osservazioni e raccomandazioni, l’ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale (Acn) per le farmacie pubbliche e private, sottoscritta dalla Sisac e dalle organizzazioni sindacali del settore lo scorso dicembre. Un passaggio atteso da oltre vent’anni, che riscrive il quadro normativo e contrattuale di riferimento, aggiornando la convenzione precedente ferma al DPR 371/1998.

Una convenzione rinnovata per un sistema farmaceutico moderno
L’ipotesi di accordo – che ridefinisce i rapporti tra Ssn e farmacie – introduce novità rilevanti in risposta ai profondi cambiamenti normativi e organizzativi avvenuti negli ultimi decenni. Dalla nuova classificazione delle farmacie (urbane e rurali) alla distribuzione per conto, fino all’integrazione con l’assistenza territoriale e l’introduzione strutturata della “farmacia dei servizi”, il documento rappresenta un’evoluzione sostanziale rispetto al passato.

I nuovi servizi e la farmacia come punto di accesso al Ssn
Tra le principali innovazioni vi è il riconoscimento del ruolo delle farmacie nell’erogazione di servizi di primo e secondo livello, anche a supporto della medicina generale. La Corte evidenzia come, grazie all’art. 8 del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche, l’ACN debba stabilire i principi per la remunerazione di questi nuovi servizi, lasciando alle regioni il compito di fissare i requisiti strutturali. Tuttavia, la mancanza di una certificazione nazionale del risparmio generato ha impedito la definizione di una remunerazione univoca, rendendo centrale il ruolo degli accordi regionali.

Maggiore rigore su dotazioni, rappresentatività e gestione delle ricette
L’ipotesi introduce anche criteri più stringenti in materia di dotazione di personale, con obblighi di farmacisti laureati proporzionati al fatturato Ssn, e riforma la composizione della Commissione Farmaceutica Aziendale. Si disciplina inoltre l’obbligo della “distinta contabile riepilogativa” elettronica (eDCR) e si regolamenta la gestione residuale delle ricette cartacee, ormai marginali grazie alla dematerializzazione quasi totale.

Remunerazioni e contributi: nuove regole per equità e sostenibilità
Sul piano economico, l’accordo prevede modifiche nella corresponsione dell’“acconto” alle farmacie, con percentuali differenziate per quelle sussidiate. L’art. 23 istituisce un fondo di solidarietà regionale finanziato dal contributo dello 0,15% della spesa 1986, destinato alle farmacie con fatturato inferiore a 300 mila euro. Tuttavia, la Corte raccomanda un attento monitoraggio da parte delle Regioni per evitare disparità e garantire l’invarianza finanziaria per il Ssn.

La Corte approva, ma chiede vigilanza
Pur riconoscendo l’importanza dell’accordo per il rafforzamento del sistema farmaceutico, la Corte dei Conti invita le Regioni e i Tavoli tecnici Stato-Regioni a vigilare sulla corretta attuazione delle disposizioni, con particolare attenzione all’impatto economico delle nuove attività. In assenza di una definizione nazionale dei tetti di spesa, la sostenibilità sarà affidata ai singoli accordi integrativi regionali.

09 Settembre 2025

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